Rottamazione quinques: possibile agevolazione tributi locali

Potrebbero essere diverse le novità che saranno introdotte con la legge di conversione, ma la più attesa e, forse, quella più importante, è quella che riguarda la definizione agevolata dei tributi locali

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Potrebbero essere diverse le novità che saranno introdotte con la legge di conversione, ma la più attesa e, forse, quella più importante, è quella che riguarda la definizione agevolata dei tributi locali

Scade il 26 maggio prossimo il termine di sessanta giorni previsto per la conversione in legge del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 (il così detto “decreto fiscale “, Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) pubblicato nella GU n.72 del 27-03-2026.

Come si ricorderà, la normativa attualmente vigente, ossia l’articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (la legge di bilancio 20296), consente ai contribuenti, qualora gli Enti locali dovessero approvarlo, di chiudere le situazioni debitorie in materia di tributi gestiti dalle Regioni, Provincie e Comuni, come l’IMU, la TARI e le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali, con espressa esclusione dell’IRAP.

Purtroppo, però, al contrario della “rottamazione quinquies”, quella prevista dall’articolo 1, commi da 82 a 101 della stessa legge, non solo la definizione è subordinata alla scelta dell’Ente (da farsi con apposito regolamento), ma non sono nemmeno previste regole precise per la chiusura di queste posizioni fiscali.

Dovranno essere gli Enti, pertanto, innanzitutto a decidere se avvalersi di questa facoltà, e poi a strabilire, con il citato regolamento, le regole per la gestione dell’operazione.

Operazione, peraltro, che è pure subordinata all’esistenza di una buona situazione economica e finanziaria ed al rispetto dell’”equilibrio di bilancio” , nonché, cosa pure molto rilevante, all’esistenza delle risorse (principalmente quelle umane) adeguate per espletare il lavoro che la gestione della definizione richiede.

Tra i vari problemi interpretativi della legge, c’è anche il dubbio che dalla definizione debbano rimanere esclusi i crediti (tributi locali) affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate.

Ed è proprio su questo punto che, principalmente a seguito delle tante richieste degli Enti locali interessati, si è lavorato al MEF, al fine di consentire, sempre su richiesta degli enti locali, anche alla definizione dei crediti affidati all’AdER.

Ma la questione sembrerebbe essere prossima ad una soluzione definitiva.

Un emendamento proposto in sede di approvazione del citato decreto legge n. 38/26 presso il Senato, prevede infatti l’inserimento, nel medesimo decreto legge, dopo la sua conversione in legge, dell’articolo 10 quinquies, una nuova norma che stabilisce espressamente la possibilità dell’adesione delle regioni e degli enti locali alla “rottamazione quinquies”, con le stesse regole (compreso il periodo coinvolto, ossia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023) previste dalle disposizioni previste dall’articolo 1, commi da commi da 82 a 101 riguardanti la “rottamazione” dei tributi erariali.

Praticamente, se passerà l’emendamento, si verificherà una estensione della “rottamazione quinquies” ai tributi locali (con eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge), rottamazione che dovrà essere però “ratificata” con una delibera consiliare con la quale si prevede l’azzeramento delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio, e che sarà applicabile con le stesse regole dell’altra rottamazione. L’adesione avrà piena efficacia dopo la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente.

Come prevede il citato articolo 10 quinquies, l’adesione a questa “rottamazione quinquies” riguardante “tutti i debiti tributari e non”, deve essere comunicata, dopo l’avvenuta approvazione dell’Ente, all’AdER entro il 30 giugno 2026, oppure, se la legge lo consentirà, in considerazione delle elezioni amministrative che interessano alcuni comuni, entro il 31 luglio 2026.

Qualora gli enti locali dovessero scegliere di non aderire a questa nuova possibilità di “rottamazione”, dovranno motivare la propria decisione con apposito atto deliberativo.

Resta ferma, comunque, l’altra “definizione” dei tributi locali, che riguarderebbe (se decisa dagli enti) tutti gli altri crediti “locali” non affidati all’Agenzia delle entrate, definizione la quale, stante la formulazione attuale della legge, principalmente senza alcun termine di scadenza, a questo punto potrà essere considerata come un sistema “a regime”, applicabile cioè in qualunque momento, previa, s’intende, l’approvazione dell’apposito regolamento.

Tutto ciò, tuttavia, solo se in sede dell’imminente conversione in legge del D.L. 38/26 passerà l’emendamento precedentemente citato.

Salvatore Forastieri

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