Rottamazione quinquies per gli enti locali: in Gazzetta la legge di conversione

Nel testo del nuovo decreto convertito in legge confluisce pure  il D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi di prodotti petroliferi”

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 la legge n. 88 del  22 maggio 2026, in vigore dal 23 maggio, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Nel testo del nuovo decreto convertito in legge confluisce pure  il D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi di prodotti petroliferi”, il quale, conseguentemente, risulta abrogato.

Del decreto legge n. 38 del 2026 ne  abbiamo già parlato da questo Giornale,  perché  contiene importantissime novità fiscali.

Forse, la più importante è  quella contenuta nel “nuovo” articolo 10-quinquies, ossia la disposizione che introduce una norma che estende la “Rottamazione quinquies” di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) anche ai crediti degli enti locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

Tale disposizione, in particolare, stabilisce che:

“1. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate .. “.

Le deroghe e le prescrizioni previste dalla nuova disposizione sono le seguenti:

  1. a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  2. b) il debitore rende, tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, la dichiarazione (di adesione) di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. La dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;
  3. c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
  4. d) l’agente della riscossione comunica agli interessati entro il 31 dicembre 2026 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse);
  5. e) gli effetti di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a) , della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027. A tale data, pertanto, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; inoltre, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo);
  6. f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione si realizza con la l’esclusione degli interessi, comunque denominati, e delle somme maturate a titolo di aggio;
  7. g) I provvedimenti adottati dagli enti creditori, ossia l’adesione alla rottamazione, sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. Tali provvedimenti acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

E’ utile ricordare che per la rottamazione quinquies i “consueti” cinque giorni di tolleranza (in caso di ritardo di pagamento) valgono solo per l’unica rata o per l’ultima rata del piano di dilazione.
Tutte le altre rate intermedie devono essere pagate entro la scadenza “ordinaria” e senza alcuna tolleranza.
La rottamazione comunque si considera “decaduta” (con l’immediato recupero dell’intera somma dovuta, senza nessun abbattimento) in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive (nuovo articolo 10, comma 2 bis).

Quindi, in base a questa nuova disposizione, abbiamo ora  due forme di definizione agevolata dei crediti degli enti locali.

Una è quella ora prevista dal nuovo articolo 10-quinquies del D.L. 38/26 convertito nella legge 88 del 22 maggio 2026, di cui abbiamo già parlato.

L’altra, è la definizione agevolata dei crediti degli enti locali di cui all’articolo 1 della legge di bilancio 2026  ai commi da  102 a 110.

Solo che, stante il combinato disposto delle due disposizioni (o meglio dei due istituti definitori), mentre la prima, la rottamazione quinquies per gli enti locali (peraltro sostanzialmente disciplinata dalla norma statale con un perimetro di applicazione che  non può essere modificato dai Comuni), è concessa solo questa volta (anche se “concorrente” con l’altra), l’altra (la “vecchia definizione”)  sembrerebbe essere prevista “a regime”, con tutte le limitazioni e tutti i problemi esistenti e già ben evidenziati in altre occasioni.

Giova ricordare, comunque, che mentre la “rottamazione quinquies” a carattere “nazionale” è generalizzata, consentendo l’adesione di ogni contribuente che si trova nelle condizioni per applicarla, l’accettazione della proposta di applicazione della “rottamazione quinquies” per gli Enti locali non è obbligatoria, nel senso che l’Ente può anche rifiutarsi di applicarla.

Qualora, decidesse positivamente, come già detto, dovrà provvedere entro il prossimo 30 giugno con una delibera consiliare che acquista efficacia  con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e che va poi trasmessa al Ministero dell’Economia e delle finanze soltanto ai  fini statistici,.

Qualora l’ente dovesse invece decidere negativamente, dovrà solo motivare la propria decisione.

Importanti anche altre novità contenute nel decreto legge 38/26 ora convertito in legge.

Una (articolo 7 bis del citato decreto legge) è quella riguardante il concordato preventivo per il quale, al fine di  incentivare le adesioni per il biennio 2026-2027, la scadenza per la presentazione della domanda viene rimandata  al 31 ottobre 2026 (era il 30 settembre 2026).

Viene anche modificata la norma (articolo 9, comma 3 bis, del D.Leg/vo n.13 del 12 febbraio 2024), introducendo  nuove soglie per la somma che si vuole “concordare”  per i soggetti che si trovano più a rischio d’evasione.

L’altra novità di natura  fiscale (articolo 2 ter), infine,  riguarda i professionisti per i quali viene resa meno rigorosa la norma (articolo 48 bis, comma 1 ter, del DPR 602/73), che impedisce i pagamenti della Pa nei confronti del soggetti con debiti iscritti a ruolo. Dal prossimo 15 giugno, infatti,  la compensazione con eventuali debiti iscritti a ruolo e non saldati scatterà obbligatoriamente soltanto quando il debito iscritto a ruolo e non pagato è d’importo  complessivo almeno pari a 5.000 Euro.

Con riguardo alla rottamazione dei tributi locali, giungono intanto notizie in ordine sparso dalle più grosse città del nostro Paese.

Palermo, per esempio, sembrerebbe pronta ad aderire all’istituto della rottamazione tributi locali affidati all’AdER.

Catania ancora non ha deciso.

Anche oltre lo stretto abbiamo città, come Roma, Napoli, Torino, Genova e Bari che pare si stiano orientando verso la rottamazione. Non lo sono, invece, perlomeno al giorno d’oggi, Milano e Bologna.

Bisogna vedere, poi, cosa faranno tutti gli altri comuni di minore dimensioni. Dopo la scadenza del 30 giugno (o una scadenza successiva, in caso di proroga), dovremmo avere un quadro completo, che – comunque – seppure giustificato dalle diverse esigenze di bilancio dei singoli Enti territoriali, con la concorrenza di due diversi tipi di definizione, non sarà un esempio di “uniformità” tributaria del nostro Paese.

Salvatore Forastieri

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