Rimborsi tributi erroneamente versati: ecco come fare ricorso

Una recente sentenza della Cassazione fa chiarezza sui termini per ricorrere contro il rigetto dell’istanza

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Novità sul fronte dei rimborsi: con sentenza n. 7050 del  24 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora l’Amministrazione finanziaria corrisponda un rimborso d’imposta in misura inferiore all’importo richiesto, senza avere precedentemente notificato un formale atto di diniego, la fattispecie rientra comunque  nelle ipotesi di “rimborso parziale”.

Conseguentemente, l’eventuale ricorso va proposto, a norma dell’articolo 19 del D.Leg/vo 546/92, entro 60 giorni dalla data del pagamento (parziale), momento a partire dal quale il contribuente ha conoscenza (seppure implicita) della reale entità del rimborso riconosciuto e del rigetto (implicito) della richiesta di restituzione dell’importo residuo del credito.

Lo stesso avviene quando l’Amministrazione abbia comunicato formalmente l’accoglimento dell’istanza, senza però indicare la riduzione del credito operata.

Qualora, invece, l’Amministrazione finanziaria abbia preventivamente notificato un provvedimento, comunicando espressamente l’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso, i termini per l’impugnazione decorrono dalla data di notifica di quest’ultimo atto.

E’ questa, in estrema sintesi, il senso della citata sentenza della Cassazione, con la quale viene affermato il principio secondo il quale, in mancanza di un formale  rigetto parziale del rimborso originariamente richiesto,  il contribuente ha modo di capire che una parte del rimborso richiesto non viene riconosciuto solo quando prende atto della parziale restituzione dell’imposta. Pertanto, è da quest’ultimo momento che decorrono in termini per l’impugnazione.

E’ chiaro che resta ferma la possibilità, prevista dal secondo comma dell’articolo 21 del D.Legislativo 546/1992, di ricorrere contro il “silenzio rifiuto”, in caso di mancato pagamento entro 90 giorni dall’istanza, presentando ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro i sessanta giorni successivi allo scadere del novantesimo giorno dalla  presentazione della richiesta di rimborso.

Parlando dei rimborsi d’imposta, giova ricordare che questi traggono origine, principalmente, da versamenti all’Erario fatti in misura superiore a quella dovuta.

Ciò può accadere per avere presentato una dichiarazione errata, magari indicando un’operazione già dichiarata, o dichiarando un reddito mai conseguito.

Oppure può accadere semplicemente  per un mero errore che, come nel caso di duplicazione di un versamento, abbia comportato il pagamento di una somma non dovuta all’Erario.

E’ chiaro che in questi casi il contribuente ha diritto alla restituzione di quanto erroneamente pagato

Se si è trattato di un errore commesso indicando i dati fondamentali nella dichiarazione (redditi o IVA), l’errore può essere corretto attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa/correttiva, detta  “a favore” al fine di distinguerla dalla dichiarazione integrativa “in aumento” la quale, senza esonero dalle sanzioni (seppure tenendo conto dell’istituto del “ravvedimento operoso”), è volta ad evidenziare un maggiore debito o una diminuzione del credito dichiarato.

Tutto ciò per ripristinare la reale situazione fiscale, quella che conduce al debito o al credito effettivo.

Giova ricordare che la dichiarazione fiscale non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma  è una mera esternazione di scienza e, come tale, modificabile in base a nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati originariamente dichiarati, onde potere  correggere la dichiarazione originaria che hanno inciso  sull’obbligazione tributaria, opponendosi così  alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione Finanziaria.

Se la correzione avviene prima ancora della scadenza del  termine ordinario di presentazione si parla di “dichiarazione correttiva”. Dopo la scadenza ordinaria, si parla di “dichiarazione integrativa”.

Comunque, il termine ultimo per presentare la dichiarazione integrativa è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da rettificare (termine di decadenza), e ciò, evidentemente, per non compromettere la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di procedere al controllo dei dati ulteriormente dichuarati.

Si ricorda, più in particolare, che  l’articolo 2,  commi 8 e 8 bis (in materia di imposte sui redditi) e l’articolo 8, comma 6 bis (in materia di IVA) , del D.P.R. 3221/1998, stabiliscono che le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In tutti gli altri casi, diversi da quelli precedentemente citati,  per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato all’Amministrazione finanziaria, è necessario presentare un’apposita istanza di rimborso all’ufficio competente.

L’istanza di rimborso va presentata,  in carta semplice, con  l’indicazione dell’importo richiesto, dei motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e con i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta.

I tempi e le modalità previsti dalla legge  per richiedere un rimborso sono diversi a seconda dal tributo interessato.

In base al secondo comma, ultimo alinea,  dell’articolo 21 del D.legislatiivo n. 546 del 31 dicembre 1992, “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Si tratta di un termine di decadenza “residuale” (come nel caso di richiesta di rimborso dell’IVA  diversa da quella a credito evidenziata nella dichiarazione annuale o nell’istanza di rimborso infrannuale) in quanto, così come previsto dalla stessa disposizione, il termine può essere diverso qualora lo prevedano espressamente le disposizioni contenute nelle  singole leggi d’imposta.

Per cui, ad esempio, quando si tratta di rimborso di versamenti diretti, l’articolo 38 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, stabilisce un  termine di decadenza (ossia il termine entro il quale  va presentata la domanda di restituzione)  di quarantotto mesi dalla data del versamento.

Se si tratta, invece, di tributi indiretti, esclusa l’IVA (come nel caso dell’imposta di registro o  dell’imposta di successione), il termine è di trentasei mesi , sempre a partire dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione (art. 77 del D.P.R. 131/1986 in materia di imposta di registro e art. 42 del D.Lgs. 346/1990 in materia di imposta di successione).

Per l’IVA che emerge a credito dalla dichiarazione, si applicano le regole previste dagli articoli 30 e 38 bis del D.P.R. 633/72.

Una volta fatta la richiesta e riconosciuto il diritto al rimborso al contribuente,  il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Come già detto, la domanda di  rimborso può essere accolta oppure no. Oppure può essere accolta parzialmente

Se viene  riconosciuto il diritto al rimborso, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma spettante con differenti modalità, a seconda delle preferenze espresse dal contribuente e dell’importo da pagare, eventualmente anche con accredito su conto corrente qualora tale modalità sia stata espressamente scelta dal contribuente fornendo  le coordinate del suo conto corrente bancario o postale.

La questione oggetto della controversia, portata pure all’esame della Corte di Cassazione, riguardava proprio i termini per la proposizione del ricorso in caso di rigetto parziale dell’istanza di rimborso.

Nel caso oggetto della citata  controversia, una società aveva chiesto  il rimborso dell’Ires nella misura di oltre due milioni di Euro, che riteneva di avere versato in eccesso in relazione agli anni 2009 e 2010 (deducibilità dell’Irap).

L’Amministrazione finanziaria, però, ha  riconosciuto il diritto alla restituzione, ma solo parzialmente.

I Supremi Giudici, però, con la citata recente sentenza, rigettando il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e condannandola alle spese di lite, non solo hanno confermato la fondatezza della tesi della parte privata sulla fondatezza del credito, ma hanno pure  respinto l’interpretazione dell’Ufficio secondo la quale il ricorso era stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 21 del D.Leg/vo 546/92.

Era accaduto, infatti, che l’’Agenzia delle Entrate, a seguito della richiesta di rimborso, non aveva proceduto soltanto al versamento parziale, ma aveva pure comunicato,  con apposito provvedimento,  prima di pagare il credito della parte,  l’accoglimento dell’istanza di rimborso con riferimento agli anni 2009 e 2010, senza specificare però che sarebbe stato corrisposto un rimborso parziale.

La società, quindi, ricevuta tale comunicazione, con  la legittima aspettativa di ottenere il rimborso integrale, è rimasta in attesa di ricevere il versamento della somma residua richiesta, e ciò proprio a causa del fatto che non aveva  avuto conoscenza della decisione dell’ufficio di procedere ad un rimborso riducendone l’importo.

Ha avuto contezza della decisione dell’Ufficio solo quando, decorso qualche tempo, ha domandato all’Amministrazione finanziaria la ragione del ritardo nella corresponsione del saldo e, solo allora, l’Agenzia delle Entrate ha esplicitato, con altro provvedimento, che il rimborso era stato riconosciuto solo in forma parziale.

Secondo la Cassazione, pertanto, nel confermare il principio secondo il quale  qualora l’Amministrazione finanziaria corrisponda un rimborso d’imposta inferiore all’importo richiesto, deve intendersi corrisposto un rimborso parziale, per cui da quel momento cominciano a decorrere  i termini per l’impugnazione del rifiuto implicito di corresponsione di maggiori importi, ha pure affermato che, nello specifico  caso in questione, l’esistenza di una precedente generica comunicazione di accoglimento del rimborso da parte dell’ufficio, determinando  la legittima aspettativa della parte contribuente  di ricevere un rimborso integrale,  ha fatto slittare il dies a quo per il termine dell’impugnazione del provvedimento di rigetto parziale dell’istanza alla data in cui lo stesso contribuente ha avuto conoscenza della reale entità del rimborso riconosciuto.

In pratica, era stata  proprio la condotta dell’Amministrazione finanziaria che, comunicando  l’accoglimento dell’istanza di rimborso senza chiarire che si trattava di un rimborso parziale, a determinare lo spostamento in avanti del termine per ricorrere.

Salvatore Forastieri 

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