Mi stanno intercettando?

Chi può farlo, per quali reati, e cosa succede alle vostre conversazioni più private

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LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano

LA DOMANDA

«Ho sentito dire che in Italia si intercetta moltissimo. È vero? Chi può autorizzare le intercettazioni? Per quali reati? E cosa succede alle mie conversazioni che non c’entrano nulla con il processo?»

LA RISPOSTA

Nella puntata precedente abbiamo parlato di registrazioni private: il cittadino che documenta con il proprio telefono una conversazione alla quale partecipa. Oggi parliamo di qualcosa di radicalmente diverso, che con quella registrazione non ha nulla in comune tranne il fatto che entrambe producono un file audio. Le intercettazioni sono un atto dello Stato. Non le dispone il cittadino, non le richiede la parte offesa, non le ordina l’avvocato: le autorizza esclusivamente il giudice, su richiesta del pubblico ministero, nell’ambito di un procedimento penale. Chi registra una conversazione esercita — nei limiti che abbiamo visto — un diritto proprio. Chi intercetta è lo Stato che comprime un diritto altrui. La differenza non è tecnica: è costituzionale.

C’è un articolo della Costituzione che gli italiani conoscono poco, e che varrebbe la pena imparare a memoria. È l’art. 15: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». La regola, dunque, è la segretezza. L’eccezione è l’intercettazione. Lo Stato non ha il diritto di ascoltarti: ha, in casi tassativi e con le dovute garanzie, la possibilità di farlo in deroga a un diritto fondamentale. Questa gerarchia — regola ed eccezione — è capovolta da decenni nella prassi giudiziaria italiana. L’intercettazione non è più l’extrema ratio investigativa: è diventata lo strumento ordinario, il primo atto di molte indagini, il metodo più comodo per raccogliere elementi a carico. E il cittadino, che la Costituzione pone al centro come titolare di un diritto inviolabile, è diventato l’oggetto passivo di un ascolto pervasivo e spesso incontrollato.

Il nostro lettore ha sentito bene. L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto numero di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte ogni anno dall’autorità giudiziaria. I numeri oscillano, a seconda delle fonti e degli anni, tra le 130.000 e le 150.000 utenze intercettate annualmente — una cifra che non ha eguali in Europa occidentale. Non è una curiosità statistica: è la misura di quanto profondo sia il rovesciamento di cui sopra.

Cominciamo dall’inizio. Le intercettazioni — quelle vere, quelle disposte dallo Stato — non hanno nulla a che vedere con la registrazione privata di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Sono uno strumento investigativo riservato in via esclusiva all’autorità giudiziaria, disciplinato dagli artt. 266 e seguenti del codice di procedura penale. Un privato cittadino non può intercettare nessuno: se lo fa, commette reato. Solo il pubblico ministero può richiederle, e solo il giudice per le indagini preliminari può autorizzarle.

Ma non basta essere indagati per qualsiasi reato. La legge stabilisce un catalogo preciso di fattispecie per le quali le intercettazioni sono consentite: delitti non colposi puniti con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, delitti contro la pubblica amministrazione, reati di criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, sequestro di persona, minacce gravi e molti altri. Per i reati al di fuori di questo catalogo, le intercettazioni sono vietate — almeno in teoria. Dico «in teoria» perché la prassi giudiziaria ha spesso dimostrato una certa elasticità nell’interpretare i presupposti, e non è raro che intercettazioni autorizzate per un reato finiscano per documentare condotte completamente diverse.

Oltre al tipo di reato, la legge richiede la sussistenza di «gravi indizi di reato» e che le intercettazioni siano «assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini». Non è sufficiente avere un sospetto: occorre un quadro indiziario già consistente, e lo strumento deve essere necessario — non semplicemente utile o comodo. Nella realtà processuale italiana, tuttavia, questi presupposti vengono spesso valutati con una certa generosità dai giudici chiamati ad autorizzare le richieste del pubblico ministero. Montesquieu aveva scritto che «ogni uomo che ha potere è portato ad abusarne». Due secoli e mezzo dopo, il principio non ha perso un grammo della sua attualità.

La durata è un altro elemento chiave. Le intercettazioni possono durare quindici giorni, prorogabili per ulteriori periodi dello stesso termine in presenza dei presupposti originari. In pratica, con le proroghe, un’intercettazione può protrarsi per mesi, talvolta per anni nei procedimenti più complessi di criminalità organizzata. E per tutta quella durata, ogni vostra parola — telefonate di lavoro, conversazioni sentimentali, confidenze familiari, sfoghi notturni — finisce su un server della procura.

Ed è qui che sorge il problema più grave, quello che interessa direttamente il nostro lettore: cosa succede alle conversazioni che non hanno nulla a che vedere con il reato per cui si indaga? La legge prevede che le intercettazioni irrilevanti — quelle prive di qualsiasi significato probatorio — debbano essere distrutte. La riforma Orlando del 2017 e successivamente la riforma Bonafede del 2020 hanno tentato di disciplinare meglio questa fase, introducendo procedure più stringenti per la selezione del materiale e per la distruzione di quello inutilizzabile. In particolare, è stata rafforzata la tutela per le conversazioni che coinvolgono soggetti estranei al procedimento, i cosiddetti «terzi intercettati».

Nella realtà, però, la distanza tra la norma e la prassi rimane considerevole. Le conversazioni irrilevanti spesso restano agli atti per lungo tempo prima di essere effettivamente distrutte. E soprattutto — questo è il punto più delicato — prima che vengano distrutte, possono essere ascoltate, trascritte, e in alcuni casi persino trapelate. La storia giudiziaria italiana è costellata di scandali legati alla pubblicazione di intercettazioni che non avrebbero mai dovuto uscire dalle procure: conversazioni private di politici, imprenditori, persone comuni finite sui giornali senza che nessuno ne avesse diritto. Il danno alla reputazione, una volta consumato, non si ripara con nessuna sentenza.

Su questo terreno è intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con una pronuncia che chi scrive ha avuto l’onore di patrocinare. Con la sentenza del 23 maggio 2024 nel caso Contrada c. Italia (n. 4), Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU — il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza — accertando che il nostro ordinamento non offre alcuna garanzia adeguata ed effettiva alle persone intercettate nell’ambito di un procedimento penale nel quale non sono né indagate né imputate. Bruno Contrada era stato sottoposto a intercettazione telefonica in un’indagine per omicidio nella quale non era coinvolto in alcun modo: lo ha saputo solo incidentalmente, leggendo un decreto di perquisizione. Non ha potuto contestare la misura, non ha avuto accesso agli atti, non ha potuto chiedere nessun rimedio. La Corte ha scritto, senza giri di parole, che la legge italiana non soddisfa il requisito della «qualità della legge» e non è in grado di limitare l’ingerenza dello Stato a quanto «necessario in una società democratica». Un giudizio severo, e meritato.

C’è infine il capitolo del trojan — il captatore informatico — di cui parleremo nella prossima puntata. È uno strumento ancora più invasivo delle intercettazioni tradizionali, che trasforma il vostro telefono in una microspia attiva anche quando non state telefonando. Ma questa è un’altra storia, e merita uno spazio tutto suo.

Per ora, la risposta alla domanda del nostro lettore è questa: sì, in Italia si intercetta moltissimo, più che altrove. Le garanzie formali esistono — il catalogo dei reati, i gravi indizi, l’indispensabilità, il giudice che autorizza — ma la distanza tra la norma scritta e la prassi quotidiana è reale. Le vostre conversazioni irrilevanti dovrebbero essere distrutte: spesso lo sono, talvolta no, e quando non lo sono il rischio di esposizione pubblica esiste. È uno dei terreni su cui lo Stato di diritto italiano ha ancora molto lavoro da fare.

Avv. Stefano Giordano

Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)

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