LA PAROLA ALL’AVVOCATO
Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano
LA DOMANDA
Qualche anno fa sono stato condannato per un reato abbastanza lieve — un furto con pena sospesa. Ho scontato la pena, ho cambiato vita, ho trovato lavoro. Ma ogni volta che faccio domanda nel settore pubblico o in alcune aziende private mi chiedono il certificato del casellario e lì compare quella vecchia condanna. È possibile fare qualcosa per cancellarla o almeno per neutralizzarne gli effetti? Mi spieghi come funziona, avvocato.
LA RISPOSTA
Partiamo da una premessa necessaria, che molti ignorano e che causa inutili illusioni: la fedina penale — il certificato del casellario giudiziale, nel linguaggio tecnico — non si cancella come si cancella un file da un computer. Una condanna penale definitiva resta iscritta nel casellario. Punto. Ma questa non è la fine della storia, tutt’altro: la legge prevede strumenti precisi che, a certe condizioni, neutralizzano completamente gli effetti negativi di quella condanna — e per il certificato rilasciato ai privati (quello che lei deve mostrare al datore di lavoro o alla pubblica amministrazione) è come se quella condanna non ci fosse.
Gli strumenti sono essenzialmente due: la riabilitazione penale (artt. 178 e 179 c.p.) e l’incidente di esecuzione (artt. 445 e 460 c.p.p.). A questi si aggiunge, in talune ipotesi specifiche, la revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’art. 673 c.p.p. Vediamoli uno per uno.
La riabilitazione penale: il percorso «ordinario»
La riabilitazione è lo strumento principe. Una volta concessa, estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Per il certificato ad uso privato — quello che si esibisce a un datore di lavoro, per una gara d’appalto, per ottenere una licenza — la condanna scompare. Per il certificato richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione resta l’iscrizione originaria, ma con l’annotazione dell’intervenuta riabilitazione e dell’estinzione della pena.
I requisiti sono tre, e devono ricorrere tutti insieme.
Primo: il decorso del tempo. Almeno tre anni dalla data in cui la pena è stata eseguita o si è estinta. Il termine diventa otto anni per i recidivi e dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Nel caso — frequentissimo — di condanna con sospensione condizionale della pena, il termine di tre anni decorre dalla data in cui la sentenza è diventata definitiva (irrevocabile), non dall’esecuzione della pena che, appunto, non vi è stata.
Secondo: la buona condotta. Non si tratta di una formula retorica. Il Tribunale di Sorveglianza — che è il giudice competente a decidere — valuta concretamente il percorso di vita successivo alla condanna: lavoro stabile e lecito, tenore di vita onesto, assenza di nuove denunce o procedimenti penali. La Cassazione ha più volte chiarito che mere denunce o querele, in assenza di condanna, non possono essere poste a fondamento del diniego, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza.
Terzo: l’adempimento delle obbligazioni civili. Il condannato deve aver risarcito il danno alla persona offesa e pagato le spese processuali. Qui molti si bloccano, convinti che questa condizione sia insuperabile quando i soldi non ci sono. Occorre però conoscere uno strumento che l’ordinamento mette a disposizione di chi versa in difficoltà economiche: la remissione del debito.
Si tratta di un procedimento distinto, disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia). Chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta — in libertà, se non è stato detenuto; in istituto, se lo è stato — può presentare istanza al Magistrato di Sorveglianza competente per residenza (o per l’istituto, se ancora detenuto), chiedendo la remissione del debito per le spese processuali. Il Magistrato decide con ordinanza, in udienza camerale, dopo aver verificato la situazione economica del richiedente anche tramite Guardia di Finanza e banche dati ministeriali.
La Cassazione ha precisato che la «disagiata condizione economica» non coincide con il puro stato di indigenza: il beneficio spetta anche quando l’adempimento del debito comporterebbe un grave squilibrio del bilancio familiare, tale da compromettere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali. Ottenuta la remissione del debito, l’ostacolo al percorso di riabilitazione viene rimosso. Si tratta dunque di un passaggio preliminare fondamentale per chi non ha i mezzi per saldare le spese processuali e vuole accedere alla riabilitazione.
L’istanza si presenta al Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza. Tecnicamente non è obbligatorio l’avvocato per depositarla, ma la presenza del difensore all’udienza è necessaria e — aggiungo — prudente fin dalla redazione, perché una domanda mal costruita può essere rigettata e il termine per ripresentarla è di un anno.
L’incidente di esecuzione: la strada più rapida (ma non per tutti)
Se la condanna è stata pronunciata con rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) o con decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), esiste una via alternativa — e più snella — alla riabilitazione. Si chiama incidente di esecuzione, e il giudice competente è il Giudice dell’Esecuzione, non il Tribunale di Sorveglianza.
Come funziona? Se la pena irrogata non supera due anni di reclusione, e nei cinque anni successivi alla irrevocabilità della sentenza (due anni per le contravvenzioni) il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue. L’estinzione però non è automatica: occorre presentare apposita istanza al Giudice dell’Esecuzione, che dichiarerà con ordinanza l’intervenuta estinzione.
Il vantaggio rispetto alla riabilitazione è evidente: non è necessario risarcire la persona offesa. Si paga solo la parcella dell’avvocato e si aspettano i tempi dell’udienza. Lo svantaggio è che questo percorso è riservato soltanto a chi è stato condannato con patteggiamento o decreto penale.
Un caso particolare: il reato che non esiste più
Esiste anche un terzo istituto, meno noto ma potenzialmente risolutivo: la revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’art. 673 c.p.p. Se il fatto per cui si è stati condannati è stato successivamente depenalizzato o abrogato dal legislatore, la condanna può essere revocata con istanza al Giudice dell’Esecuzione. In questo caso, a differenza degli istituti precedenti, l’iscrizione nel casellario viene eliminata per tutti, anche per l’autorità giudiziaria e la pubblica amministrazione: è come se quella condanna non fosse mai esistita.
Un esempio recente: il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) è stato depenalizzato nel 2016. Chi era stato condannato per ingiuria prima di quella data ha potuto — e può ancora — chiedere la revoca della sentenza con totale eliminazione dell’iscrizione dal casellario.
Cosa fare in concreto
Prima di tutto: richiedere il proprio certificato integrale del casellario giudiziale — la cosiddetta visura — presso il Tribunale competente. Questo documento riporta tutte le iscrizioni, comprese quelle che non compaiono nel certificato ad uso privato. Servirà all’avvocato per capire esattamente quale strumento utilizzare.
Nel caso del lettore che scrive — condanna per furto lieve con pena sospesa — si apre la via della riabilitazione se sono trascorsi almeno tre anni dalla data in cui la sentenza è diventata definitiva, non risultano nuovi procedimenti penali e le spese processuali sono state pagate. È una strada percorribile, e vale la pena percorrerla.
C’è una parola che Cesare Beccaria usava raramente ma con grande precisione: emenda. La pena ha un fine, e quel fine è la risocializzazione. Chi ha pagato il proprio conto con la giustizia, ha cambiato vita e si è reinserito nella società non porta con sé una macchia permanente: porta con sé un diritto. Il diritto alla riabilitazione, appunto. Non è una concessione dello Stato. È una pretesa giuridica.
Avv. Stefano Giordano
Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)