Sicurezza sul lavoro 2026: svolta preventiva o nuova burocrazia?

La domanda che attraversa aziende, sindacati e tecnici della prevenzione è la stessa: stiamo investendo davvero sulla prevenzione, o stiamo spostando l’asticella su nuovi adempimenti? La risposta non è binaria. E il confine tra cultura della sicurezza e “compliance” documentale che, nel 2026, sembra più sottile che mai

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Il 2026 si apre con una promessa politicamente “pesante”: rendere più difficile, più costoso e più rischioso (per imprese e filiere) continuare a trattare la sicurezza come un allegato amministrativo. Il perno è la conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 nel cosiddetto “Decreto Sicurezza”, diventato Legge 29 dicembre 2025, n. 198, in vigore dal 31 dicembre 2025.

Ma la domanda che attraversa aziende, sindacati e tecnici della prevenzione è la stessa: stiamo investendo davvero sulla prevenzione, o stiamo spostando l’asticella su nuovi adempimenti? La risposta non è binaria. E il confine tra cultura della sicurezza e “compliance” documentale, nel 2026, sembra più sottile che mai.

Il pacchetto 2026: incentivi, patente a crediti, governance

“Premialità” INAIL: chi riduce gli infortuni paga meno

Una delle novità più concrete è l’impianto di premialità: dal 1° gennaio 2026 l’INAIL è autorizzato a rivedere aliquote e meccanismi di oscillazione legati all’andamento infortunistico, con l’obiettivo dichiarato di incentivare investimenti in sicurezza e premiare i datori di lavoro “virtuosi”. Ma c’è una clausola che segna un cambio di paradigma: fuori dai benefici le imprese che, negli ultimi due anni, abbiano riportato condanne definitive per gravi violazioni sulla sicurezza.

È un messaggio: la sicurezza non è solo costo, può diventare anche leva economica. Il rischio, però, è che il “bonus” premi soprattutto chi ha già strutture HSE solide e consulenze robuste, lasciando indietro micro e piccole imprese che spesso operano ai margini della compliance.

Cantieri: la “patente a crediti” entra nella fase operativa

Dentro la Legge 198/2025 c’è anche un capitolo che parla direttamente al settore più esposto: i cantieri temporanei o mobili. La patente a crediti viene descritta come strumento digitale con punteggio iniziale e soglia minima per operare, con un apparato sanzionatorio e un’infrastruttura informativa che confluisce anche nel Portale nazionale del sommerso.

Sulla carta è un salto: non solo “sei in regola”, ma devi poter dimostrare requisiti e storia di comportamento. Nella pratica, l’efficacia dipenderà da tre fattori: (1) controlli reali e non episodici; (2) interoperabilità delle banche dati; (3) capacità di non scaricare gli oneri su subappalti e lavoratori autonomi senza potere contrattuale.

Agricoltura: la “Rete del lavoro agricolo di qualità” come filtro reputazionale

Il decreto rafforza la Rete del lavoro agricolo di qualità: l’iscrizione viene collegata a requisiti reputazionali e all’assenza di violazioni, e una quota di risorse INAIL viene riservata alle imprese iscritte che adottano misure di miglioramento in salute e sicurezza.

È un modello interessante: premiare le filiere pulite e rendere più difficile a chi “bara” accedere a canali di finanziamento e riconoscimento. Ma anche qui vale la domanda: riuscirà a incidere nei segmenti dove caporalato e irregolarità vivono di invisibilità?

Governance: più “regia” sugli interpelli

Una modifica meno appariscente ma significativa riguarda la Commissione per gli interpelli (il luogo istituzionale dove si risponde ai quesiti generali sull’applicazione delle norme). La composizione viene aggiornata includendo un rappresentante dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e rafforzando i profili giuridici. Tradotto: più uniformità interpretativa potrebbe ridurre contenzioso e “zone grigie”. Ma se l’accesso alle interpretazioni e la loro diffusione non sarà capillare, il rischio è che l’incertezza resti e l’adempimento diventi prudenza burocratica. Secondo l’avvocato giuslavorista Laura Biarella, esperta di diritto del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro, «il Decreto-Legge n. 159/2025 non rappresenta un mero update normativo, bensì si configura quale spartiacque, introducendo un nuovo paradigma di compliance, prevenzione e digitalizzazione nel diritto del lavoro e della sicurezza. La sicurezza sul lavoro si configura quindi come un valore aziendale centrale e la non compliance si traduce in una penalizzazione economica, finanziaria e processuale immediata». Questa lettura interpreta il nuovo quadro legislativo 2025-2026 come un cambiamento strutturale di approccio, spostando l’accento dalla norma tecnica alla compliance sistemica e integrata, con implicazioni anche sul ruolo consegnato ai consulenti legali e alle imprese stesse.

Il 2026 non è solo DL 159: amianto e strategia nazionale 2026–2030

Il quadro normativo si amplia con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2026, che recepisce la direttiva UE e modifica il Testo Unico sicurezza con particolare attenzione al rischio amianto.

E soprattutto arriva un documento politico-programmatico: la Strategia nazionale per salute e sicurezza 2026–2030, approvata e comunicata dal Ministero della Salute, articolata in cinque assi strategici (dai cambiamenti del lavoro al supporto alle micro e PMI, fino alla cultura della prevenzione).

Se queste misure resteranno “una legge + una strategia”, senza piani operativi misurabili, rischiano di non spostare i numeri. Se invece verranno tradotte in obiettivi, indicatori e controlli coerenti, potrebbero essere il primo vero tentativo di governance strutturale dopo anni di interventi a scatti.

Cosa dicono le parti sociali: consenso prudente e diffidenza motivata

Nel comunicato ufficiale di approvazione della “Strategia nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro 2026–2030”, il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha dichiarato che «L’approvazione di questo documento è frutto della collaborazione tra Ministeri, Regioni, INAIL, Ispettorato nazionale del Lavoro e parti social L’obiettivo principale è chiaro e ambizioso: ridurre drasticamente infortuni e decessi, adottando l’approccio Vision Zero, secondo cui ogni incidente è prevenibile». Questa affermazione sottolinea una visione strategica orientata non solo a misure repressive, ma alla trasformazione culturale della prevenzione, con un forte richiamo a un quadro coordinato di attori istituzionali e sociali. Sul fronte datoriale, le valutazioni pubbliche (anche territoriali) segnalano apprezzamento per incentivi e razionalizzazione, ma anche l’allarme su procedure, decreti attuativi e impatto sulle imprese che già faticano a gestire la compliance.

Nei passaggi parlamentari del 2025, le principali confederazioni hanno messo a verbale posizioni che oggi aiutano a leggere l’anno zero del 2026. La CGIL insiste sul rischio che le misure restino insufficienti se non accompagnate da vigilanza reale, risorse e un impianto che non scarichi responsabilità sui livelli più deboli della catena. La CISL valuta positivamente l’approvazione del DL 159 e chiede continuità nell’attuazione, puntando su confronto e strumenti operativi (non solo norme). La UIL, nell’audizione al Senato, ha richiamato l’esigenza di rendere le misure esigibili e non meramente enunciate, con attenzione al lavoro concreto e ai settori ad alta incidenza infortunistica.

Secondo l’avvocato Tommaso Erboli, giurista esperto in diritto del lavoro e contribuente a pubblicazioni specialistiche sulla materia, «le novità legislative introducono requisiti operativi come l’uso di badge digitali per lavoratori nei settori ad alto rischio, l’obbligo di segnalare i “near misses” per le aziende con più di 15 dipendenti e strumenti di controllo più rigorosi sui contratti e sui subappalti, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e la trasparenza nei processi di sicurezza».

Il punto cieco: i numeri e il confine tra adempimento e prevenzione

La narrativa “più norme = più sicurezza” si infrange sui dati. Il 2025, secondo i dataset mensili resi disponibili da INAIL, mostra un fenomeno che l’opinione pubblica conosce bene: gli infortuni in itinere continuano a pesare e, in alcune dinamiche, crescono.

Il 2026, allora, si gioca su una domanda scomoda: le nuove regole ridurranno davvero l’esposizione al rischio (macchine, cadute, logistica, ritmi, turni, subappalti), o aumenteranno soprattutto la produzione di carte, piattaforme, registri e attestati?

Qui il diritto del lavoro e la prevenzione tecnica si incontrano: la responsabilità datoriale esiste già nel D.Lgs. 81/2008. Il salto 2026 è “manageriale”: dimostrare, tracciare, rendere verificabile. È utile, ma non basta.

Prevenzione o burocrazia? Tre criteri per capire chi avrà ragione

  1. Controlli e risorse: se vigilanza e ispezioni restano a macchia di leopardo, la norma colpirà soprattutto chi è visibile e organizzato, lasciando immunità competitiva a chi lavora nel sommerso.

  2. Filiera e subappalti: strumenti come la patente a crediti possono cambiare i cantieri solo se la responsabilità non viene “esternalizzata” verso l’ultimo anello.

  3. Semplificazione intelligente: se banche dati e modelli diventano interoperabili, il peso amministrativo può ridursi; se invece ogni misura aggiunge un layer, la sicurezza rischia di trasformarsi in un costo che non arriva mai sul campo.

Il verdetto provvisorio

Nel 2026 lo Stato italiano sembra voler dire alle imprese: la sicurezza non è più un fascicolo, è un indicatore di qualità e di affidabilità. Tra premialità INAIL, filtri reputazionali, patente a crediti e strategia nazionale, l’architettura c’è.

Resta la prova decisiva: trasformare l’obbligo in prevenzione misurabile. Perché, se l’effetto finale sarà soltanto “più documenti per chi già rispetta le regole”, allora avremo aggiunto burocrazia senza fermare le croci sul lavoro. Se invece i nuovi strumenti renderanno davvero più difficile risparmiare sulla pelle delle persone, il 2026 potrebbe essere ricordato come l’anno in cui la sicurezza ha smesso di essere un costo inevitabile ed è diventata una scelta obbligata.

Roberto Greco

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