La legge Rognoni-La Torre compie 43 anni

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La legge Rognoni-La Torre, nata in un momento drammatico della nostra storia nazionale, ha rivoluzionato gli strumenti di contrasto alla criminalità, colpendola nella sua specifica struttura associativa e nella sua ampia dimensione economica. Oggi, possiamo dire che questa legge ha vinto la sfida del tempo. Essa è divenuta un modello di riferimento di fondamentale importanza a livello internazionale, tanto da ispirare l’armonizzazione delle legislazioni di Paesi collocati nelle più diverse zone del mondo” spiega a l’altroparlante Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione.

Negli anni ’70 e primi anni ’80 l’Italia fu segnata da una drammatica escalation della violenza mafiosa in Sicilia e non solo. Cosa Nostra, l’organizzazione mafiosa siciliana, stava combattendo una vera guerra interna per il potere, la c.d. “seconda guerra di mafia”, che vide i Corleonesi di Salvatore Riina eliminare fisicamente decine di avversari all’interno e all’esterno dell’organizzazione. In quel periodo furono uccisi esponenti delle istituzioni impegnati contro le mafie, come il vice questore della Squadra Mobile di Palermo Giorgio Boris Giuliano, il magistrato Cesare Terranova (settembre 1979) e il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella (gennaio 1980). Il 30 aprile 1982 venne assassinato a Palermo Pio La Torre, segretario regionale del PCI e primo firmatario di una proposta di legge antimafia innovativa. Poco dopo, il 3 settembre 1982, la mafia uccise anche il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo da appena 100 giorni. Questi eventi scossero profondamente l’opinione pubblica e il Parlamento, creando il clima politico per sbloccare e approvare rapidamente il disegno di legge antimafia che La Torre aveva promosso.

La storia di una legge approvata dopo una lunga scia di sangue

La proposta di legge, presentata alla Camera il 31 marzo 1980, mirava a colmare le lacune normative nella lotta a Cosa Nostra. Fino ad allora, infatti, non esisteva nell’ordinamento italiano un reato specifico di “associazione mafiosa”: lo Stato perseguiva i membri di mafia solo attraverso il generico reato di associazione per delinquere, art. 416 c.p., e misure di prevenzione personali contro persone pericolose, come le leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965. Questo si era rivelato insufficiente. Emblematici furono i maxi-processi di Catanzaro e Bari, negli anni ’60, conclusisi con assoluzioni per molti boss per insufficienza di prove. La necessità di strumenti nuovi era condivisa da politici come La Torre e magistrati come Terranova e Chinnici, il magistrato che istituì a Palermo un pool antimafia di giovani giudici, tra questi Falcone e Borsellino, che collaborarono anche alla stesura tecnica della legge.

Sull’onda emotiva di quei tragici omicidi eccellenti del 1982, il Parlamento approvò con urgenza la Legge 13 settembre 1982, n. 646, denominata “Rognoni-La Torre” in onore dei proponenti Virginio Rognoni, allora Ministro dell’Interno, e Pio La Torre. La legge entrò in vigore lo stesso giorno, segnando una svolta storica nella legislazione antimafia italiana. Per la prima volta veniva introdotto nel codice penale il reato specifico di “associazione per delinquere di tipo mafioso”, l’art. 416-bis c.p., e si affiancavano alle tradizionali sanzioni personali nuove misure patrimoniali per colpire i beni delle organizzazioni criminali. In altri termini, la strategia antimafia si arricchiva del principio di aggredire il patrimonio accumulato illecitamente dai mafiosi, oltre che reprimere i singoli crimini, concetto fortemente voluto da La Torre, considerato una delle cause del suo omicidio. Contestualmente, la legge 646/1982 istituì anche la prima Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso, segno di un rinnovato impegno politico nel monitorare e contrastare la mafia.

Sono due i pilastri della “Rognoni-La Torre”: la nuova fattispecie penale di associazione mafiosa (416-bis), grazie alla quale divenne finalmente possibile perseguire penalmente l’organizzazione mafiosa in sé e non solo i singoli reati-fine e le misure patrimoniali antimafia, cioè sequestro e confisca dei beni di provenienza illecita, sia come sanzione penale obbligatoria per i condannati, sia come misura di prevenzione ante delictum. La legge, inoltre, rafforzò gli strumenti investigativi: ad esempio, prevedeva accertamenti fiscali sui soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali, per verificare redditi dichiarati vs. beni posseduti. Grazie a questa legge, lo Stato italiano ha dotato la magistratura e le forze dell’ordine di strumenti senza precedenti nella lotta alla mafia, tanto che essa viene considerata una legge “rivoluzionaria” i cui effetti perdurano ancora oggi.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale dal 1982 a oggi

La Legge Rognoni-La Torre, nata in un contesto emergenziale, è stata nel tempo integrata, modificata e rafforzata da numerosi interventi normativi e approfondimenti giurisprudenziali. Di seguito si ripercorrono le tappe principali di questa evoluzione, nonché l’istituzione di organi specializzati come la DIA e la DNA che ne sono figli diretti. Nel 1982, subito dopo l’omicidio di dalla Chiesa, fu varato anche il D.L. 629/1982, conv. l. 726/1982, che creò l’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la mafia, una figura speciale con compiti investigativi, padre delle strutture investigative antimafia odierne Nel 1986 venne introdotto, con la L. 663/1986, l’art. 41-bis ordinamento penitenziario, ovvero il regime di carcere duro per i detenuti mafiosi più pericolosi. In origine era applicabile solo in situazioni di emergenza temporanea; negli anni ’90, dopo le stragi, diverrà un pilastro permanente per impedire ai boss detenuti di mantenere contatti con l’organizzazione esterna. Nel 1990 fu varata la legge n. 55/1990, la c.d. “Gava-Vassalli”, che rafforza le misure di prevenzione esistenti, sia personali che patrimoniali, e introduce nuove norme per contrastare l’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici e tutelare l’economia legale: Ma fu il 1991 l’anno ricco di provvedimenti antimafia. Con il D.L. 8/1991 (conv. l. 82/1991) si introduce un sistema premiale per i collaboratori di giustizia, i “pentiti”, nei delitti di mafia, mutuato dall’esperienza contro il terrorismo. Il D.L. 164/1991 (conv. l. 221/1991) disciplinò, per la prima volta, lo scioglimento dei consigli comunali infiltrati dalla mafia, uno strumento tuttora vigente per il commissariamento dei comuni che, a seguito delle infiltrazioni mafiose, si rivelano essere collusi. Ma il 1991 è ricordato, soprattutto, per il D.L. 345/1991 (conv. l. 410/1991), con il quale fu istituita la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), struttura interforze di polizia dedicata esclusivamente alla lotta al crimine organizzato, posta alle dipendenze del Ministero dell’Interno. Contestualmente nacque anche il Consiglio Generale antimafia presso il Viminale. La Direzione Nazionale Antimafia (DNA), l’ufficio della Procura generale deputato a coordinare a livello nazionale le indagini e le Procure Distrettuali Antimafia (DDA) sul territorio, sarà formalmente istituita l’anno seguente, nel 1992, nel quadro della riforma dell’ordinamento giudiziario successiva alle stragi di Capaci e via d’Amelio. Fu lo stesso Giovanni Falcone, prima di essere ucciso a Capaci, a predisporre l’assetto di questa procura nazionale.

Solo dopo la tragica morte dei giudici Falcone e Borsellino, lo Stato reagì con il D.L. 306/1992 (conv. l. 356/1992) che inasprì ulteriormente la legislazione antimafia. Furono irrigidite le condizioni di applicazione del 41-bis O.P., carcere duro esteso a tutti i mafiosi detenuti, senza più la clausola emergenziale, si rafforzarono le misure di prevenzione patrimoniali, si accelerò la confisca dei beni e si aumentò la pena per vari reati di contesto mafioso, come ad esempio il traffico di droga e armi. Inoltre, l’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 introdusse la “confisca allargata” in ambito penale. Per determinati reati gravi, tra cui l’associazione mafiosa, il giudice può confiscare i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza, anche se non direttamente legati al reato. Questo strumento colpisce il patrimonio complessivo illecito di un mafioso e rappresenta un ponte tra la confisca penale e quella di prevenzione. Nel 1992 viene anche tipizzato nel codice penale il reato di scambio elettorale politico-mafioso, con l’art. 416-ter c.p., punendo chi ottiene voti dalla mafia in cambio di favori, sebbene in una formulazione inizialmente blanda, che richiedeva il solo scambio di denaro. Nel 1994, con D.L. 399/1994 (conv. l. 46/1995) si estese ulteriormente la portata della confisca patrimoniale. Si perfezionò la disciplina della confisca “per equivalente” e si chiarì la possibilità di aggredire beni formalmente intestati a terzi ma di fatto riconducibili al mafioso ,prefigurando l’odierno istituto della confisca ai prestanome. Si parla di “valori ingiustificati” proprio per colpire i patrimoni sproporzionati e fittiziamente intestati. Nel 1996, raccogliendo ancora una volta l’eredità di Pio La Torre, entrò in vigore la Legge 7 marzo 1996, n. 109, frutto di una campagna di Libera e della società civile, destinata a disciplinare l’utilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati. Questa legge prevede che tutti i beni confiscati in via definitiva alle mafie siano destinati a fini di giustizia o trasferiti a Comuni, Province, Regioni, per essere poi assegnati a titolo gratuito a cooperative, associazioni, enti no-profit che li riutilizzino per finalità sociali. Fu, di fatto, una svolta di civiltà perché ville, terreni e aziende tolti ai boss mafiosi possono diventare sedi di associazioni, forze di polizia, scuole o imprese agricole gestite da cooperative giovanili, come nei beni confiscati ai boss Riina o Badalamenti. La legge 109/1996 ha reso permanente questo meccanismo di “restituzione alla collettività” dei patrimoni mafiosi ed è considerata un modello avanzato a livello internazionale. Negli anni 2000 proseguirono gli interventi. Nel 2008 il pacchetto sicurezza (D.L. 92/2008 conv. l. 125/2008) inasprì le pene per l’art. 416-bis e ne estese l’applicabilità alle mafie straniere in modo espresso. Fu anche vietato il patteggiamento in appello per i reati di mafia e semplificata la confisca di prevenzione, ampliando i poteri della DIA e dei procuratori nell’iniziativa di sequestro. Negli anni 2009-2010, ulteriori norme ampliarono la confisca per equivalente, rafforzando lo scioglimento dei consigli comunali infiltrati e attribuirono al Procuratore Nazionale Antimafia poteri sulle misure di prevenzione anche fuori dal proprio distretto. Da segnalare la L. 136/2010 che delega il Governo a riunire in un testo unico tutta la legislazione antimafia; su tale base verrà emanato il Codice Antimafia. Nel 2011 entrò in vigore il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, noto come Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Questo provvedimento organico sistematizza la materia in un testo unico di 4 libri. Nel Libro I definisce dettagliatamente le misure di prevenzione personali e patrimoniali (procedura, diritti delle parti, tutela dei terzi creditori, ecc.). Il Libro II riordina la documentazione antimafia (white list, banca dati nazionale antimafia) e la disciplina degli scioglimenti degli enti locali infiltrati. Il Libro III è dedicato alle autorità e strumenti investigativi nella lotta alla criminalità organizzata – formalizzando i ruoli della DNA, delle DDA, della DIA e istituendo l’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC), ente incaricato di gestire e destinare i beni confiscati. Infine il Libro IV contiene norme di coordinamento e transitorie. Il Codice Antimafia ha dunque consolidato in un unico corpus normativo l’eredità della Rognoni-La Torre e delle leggi successive, rendendo più chiaro e coerente l’impianto legislativo. Esso è stato poi modificato nel 2017 (riforma delle misure di prevenzione con L. 161/2017) per accelerare i procedimenti di confisca e migliorare la gestione dei beni, e ulteriormente nel 2023. Oggi l’impianto di base introdotto nel 1982 rimane saldo, ma il legislatore continua ad adeguare gli strumenti alle nuove sfide. Ad esempio, nel 2014 l’art. 416-ter c.p., voto di scambio politico-mafioso, è stato riformato per punire non solo lo scambio di denaro ma qualunque promessa di utilità tra politico e mafioso. Nel 2018-2019, in recepimento di direttive UE, l’Italia ha ampliato le norme sulla confisca estesa anche per reati di terrorismo e corruzione, mostrando come il modello antimafia sia stato applicato anche ad altri ambiti criminali.

Effetti pratici nella lotta alla criminalità organizzata

Ad oltre quarant’anni dall’approvazione, la legge Rognoni-La Torre ha prodotto risultati concreti di enorme rilievo nella guerra dello Stato alle mafie. Sul piano giudiziario, centinaia di processi hanno utilizzato l’art. 416-bis c.p. per disarticolare le organizzazioni mafiose di ogni tipo: Cosa Nostra siciliana, ‘ndrangheta calabrese, Camorra campana, Sacra Corona Unita pugliese, nonché consorterie mafiose emergenti in altre regioni, come la c.d. “Mafia del Brenta” in Veneto negli anni ’90, e perfino organizzazioni criminali straniere operanti in Italia, come alcune triadi cinesi o gang nigeriane, cui le procure hanno contestato il 416-bis per il metodo intimidatorio analogo a quello mafioso. Il maxiprocesso di Palermo resta l’esempio più emblematico: fu la prima applicazione massiva del 416-bis, con un impatto devastante su Cosa Nostra – decine di capi e gregari condannati all’ergastolo o a lunghe pene. Da allora, tutti i più importanti boss mafiosi arrestati, da Totò Riina a Bernardo Provenzano, da Zagaria a Michele Greco, sono stati condannati anche per il reato di associazione mafiosa, oltre che per i singoli omicidi o traffici. L’aver tipizzato il reato associativo mafioso ha permesso di colpire penalmente l’organizzazione in sé, sanzionando l’appartenenza al sodalizio criminale e prevenendo ulteriori delitti. Ciò ha facilitato inoltre l’uso di strumenti investigativi come le intercettazioni ambientali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le operazioni sotto copertura, fondamentali nei processi di mafia.

Sul fronte economico-patrimoniale, gli effetti sono altrettanto tangibili. Grazie alle misure di sequestro e confisca, lo Stato ha sottratto beni per un valore di miliardi di euro alle organizzazioni criminali. In quarant’anni, si stima siano stati confiscati complessivamente circa 46.500 beni tra immobili, aziende, terreni e altri cespiti ai vari clan mafiosi in tutta Italia. Questo patrimonio enorme include beni di ogni tipo: lussuose ville bunker, fattorie e tenute agricole, esercizi commerciali, fabbriche, auto di lusso, conti bancari, intere imprese un tempo fiorenti. La gestione di tali beni non è sempre semplice, molte aziende confiscate purtroppo falliscono se prive di un mercato legale o se erano solo funzionali ai traffici illeciti, ma numerose strutture sono state recuperate e riutilizzate. Grazie alla legge 109/1996 sul riuso sociale, ad oggi migliaia di beni confiscati sono stati destinati alla collettività: ad esempio, oltre 19.000 immobili (case, terreni, fabbricati) sono stati assegnati a comuni e enti pubblici, e centinaia di associazioni e cooperative del terzo settore gestiscono beni un tempo mafiosi, trasformandoli in centri giovanili, sedi di volontariato, comunità di recupero, aziende agricole della legalità, musei della memoria, forze dell’ordine, scuole e tanto altro. Emblematico è il caso del Feudo di Verbumcaudo in Sicilia, appartenuto al boss Michele Greco, oggi terra coltivata da cooperative giovanili, oppure la villa di Giovanni Brusca a Palermo, divenuta una sede dell’Arma dei Carabinieri. Questi riutilizzi virtuosi hanno un alto valore simbolico ed educativo: dimostrano la presenza dello Stato sui territori e la vittoria della società civile sulle mafie, restituendo alla collettività ricchezza accumulata illegalmente.

I dati quantitativi confermano la portata del fenomeno: secondo l’ANBSC (Agenzia beni sequestrati e confiscati), al 2023 erano in gestione circa 15-20 mila beni confiscati non ancora destinati, mentre altri assegnati in via definitiva superavano i 20 mila, di cui la maggior parte immobili e alcune migliaia di aziende. La Sicilia è la regione col maggior numero di beni confiscati, oltre un terzo del totale, seguita da Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Puglia, a testimonianza di come le mafie abbiano investito sia nelle aree d’origine sia nelle regioni economicamente avanzate del Centro-Nord. Sul piano delle aziende confiscate, le statistiche mostrano tuttavia una criticità: su 1.675 aziende confiscate definitivamente al 2022, solo 90 (circa 5%) risultavano ancora attive sul mercato dopo la destinazione. Ciò segnala le difficoltà nel conservare il valore produttivo delle imprese mafiose una volta sottratte ai proprietari originari, trattandosi spesso di attività “fittizie” o gonfiate dal denaro illegale, senza il quale non reggono la concorrenza. In risposta, lo Stato sta studiando misure di sostegno e incentivi per preservare i posti di lavoro nelle aziende confiscate e rilanciarle in mano pubblica o collettiva.

Sul versante delle operazioni di polizia giudiziaria, la legge ha consentito di effettuare maxi-sequestri di beni prima impensabili. Ad esempio, nel 2013 la DIA di Palermo ha eseguito un sequestro record da 1,3 miliardi di euro ai danni dell’imprenditore Vito Nicastri, il cosiddetto “re dell’eolico” vicino alla mafia trapanese. Nel 2018 un’altra maxi-confisca da circa 1,5 miliardi ha colpito gli eredi di Carmelo Patti (ex patron Valtur legato a Matteo Messina Denaro). Queste cifre impressionanti mostrano la potenza dell’arma patrimoniale: il sequestro cautelare può congelare in pochi atti giudiziari imperi economici decennali dei clan, mentre la confisca definitiva li smantella per sempre. Molti latitanti storici, come Bernardo Provenzano o Matteo Messina Denaro, sono stati stanati anche seguendo le tracce finanziarie e aggredendo le reti economiche di fiancheggiatori costruite intorno a loro.

Tra i casi emblematici di applicazione della legge, oltre al Maxiprocesso, si possono citare: il processo Andreotti, in cui per la prima volta un ex primo ministro fu accusato di concorso in associazione mafiosa per fatti fino al 1980, vicenda conclusa con una prescrizione ma con il riconoscimento in sentenza di suoi contatti con Cosa Nostra; il processo “Mafia Capitale” a Roma, dove inizialmente fu contestato 416-bis a un’organizzazione politico-criminale locale, aprendo il dibattito sull’applicabilità del metodo mafioso anche fuori dalle mafie tradizionali ma che in appello l’accusa fu riqualificata in associazione semplice, segno che l’estensione del concetto di mafia ha ancora limiti; le operazioni Spartacus contro il clan dei Casalesi in Campania, che con condanne definitive nel 2008 hanno decapitato una tra le più pericolose organizzazioni camorriste grazie a prove di associazione mafiosa e centinaia di omicidi. Più recentemente, va ricordato il maxi-processo “Rinascita-Scott” contro la ‘ndrangheta vibonese, con oltre 300 imputati accusati di 416-bis e reati connessi. Questi esempi indicano come l’art. 416-bis sia divenuto lo strumento centrale per ricostruire strutturalmente le reti criminali nei processi e come la confisca dei beni abbia indebolito l’influenza economica delle mafie su interi territori. Non a caso, i boss percepiscono la perdita del patrimonio come una punizione persino più temibile della galera a vita: “la mafia teme la scuola più della giustizia, ma teme anche l’azione sui patrimoni più del carcere”, si potrebbe parafrasare. Ancora una volta in metodo “Follow the money”, inaugurato da Giorgio Boris Giuliano e messo a sistema da Giovanni Falcone, continua a dare i suoi frutti.

Influenza della legge in ambito europeo e internazionale

La portata innovativa della legge Rognoni-La Torre non si è limitata all’Italia, ma ha avuto un impatto significativo sulla legislazione internazionale in materia di lotta al crimine organizzato e alle sue ricchezze illecite. Nel 2000 l’ONU ha adottato la Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, che per la prima volta definisce “organizzazione criminale” a livello internazionale e impegna gli Stati ad introdurre il reato di partecipazione ad organizzazione mafiosa o comunque a un gruppo criminale strutturato. L’influsso italiano è evidente: l’art. 5 della Convenzione prevede due approcci, uno basato sul modello italiano (reato associativo) e l’altro sul modello anglosassone (reato di cospirazione). Inoltre, la Convenzione e i suoi protocolli incoraggiano misure patrimoniali come la confisca dei proventi di reato, riflettendo una filosofia già presente nella legge La Torre.

La legislazione dell’Unione europea – ci spiega Antonio Balsamoha recentemente compiuto un importante salto di qualità nel contrasto alla dimensione economica della criminalità attraverso la approvazione della Direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni. La nuova Direttiva è il frutto della consapevolezza della minaccia posta all’integrità dell’economia e della società, allo Stato di diritto, e ai diritti fondamentali, dai profitti generati dalla criminalità organizzata, il cui ammontare viene stimato in almeno 139 miliardi all’anno. Si tratta di una Direttiva che può essere qualificata come una ‘legge Rognoni-La Torre europea’”.

In Europa, l’Italia è stata apripista: negli anni ’80 molti Stati non contemplavano né un reato specifico di tipo mafioso né confische preventive. Col tempo, grazie anche all’evidenza dei risultati italiani, l’UE ha emanato vari atti per colmare questo divario. Già nel 1999 una Joint Action dell’UE raccomandava di introdurre il reato di partecipazione ad organizzazione criminale. Spagna, Germania, Regno Unito e altri Paesi hanno quindi progressivamente aggiornato le loro normative ispirandosi al modello italiano. La Spagna, ad esempio, ha inserito nel proprio codice penale il delitto di organización criminal e ha potenziato le misure di sequestro dei beni da narcotraffico e corruzione, creando unità speciali per la gestione dei beni confiscati sul modello dell’ANBSC. La Germania, che già puniva le associazioni criminali (§129 StGB) in generale, nel 2017 ha riformato la disciplina della confisca introducendo la possibilità di confisca estesa e autonoma (selbständige Einziehung) anche in assenza di condanna penale definitiva, se i beni appaiono collegati ad attività illecite. Ciò rappresenta un significativo avvicinamento al principio delle misure di prevenzione italiane. Il Regno Unito sin dagli anni ’90 ha emanato leggi per colpire i patrimoni illeciti (il Proceeds of Crime Act 2002 ne è un esempio), prevedendo sia sequestri penali sia forme di civil forfeiture (confisca civile) simili alla confisca di prevenzione, applicabili senza processo penale, ad esempio tramite le Unexplained Wealth Orders introdotte più recentemente. Anche in alcuni Paesi dell’Est Europa, come Romania e Bulgaria, sono nate agenzie statali sul modello dell’ANBSC per gestire beni confiscati, soprattutto dopo che l’UE ha emanato obblighi in tal senso.

“La più rilevante innovazione introdotta dal nuovo atto normativo – prosegue Balsamoconsiste nell’impegnare tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a introdurre nei rispettivi ordinamenti una forma di confisca non basata sulla condanna, la ‘confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose’, che presenta tutte le caratteristiche delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia introdotte in Italia nel 1982 proprio dalla legge Rognoni-La Torre. Per questa via, viene programmata una armonizzazione degli strumenti di contrasto della dimensione economica della criminalità, con la conseguente possibilità di ottenere l’esecuzione all’estero delle forme più moderne di sequestro e di confisca, nonché delle relative indagini finanziarie e patrimoniali, in tempi estremamente rapidi. E’ evidente l’ampiezza delle potenzialità operative dei suddetti strumenti, se si tiene presente che in Italia, grazie alle misure di prevenzione patrimoniali, è stato possibile sottrarre alle organizzazioni criminali beni del valore di decine di miliardi di euro”.

Anche in altri continenti si riscontra l’eco della legge La Torre. In vari Paesi del Sud America alle prese con narcotrafficanti e cartelli quali Colombia, Messico, Argentina e altri, sono state introdotte leggi di “extinción de dominio”, che consentono di espropriare beni provenienti da attività criminali tramite procedure civili, senza necessità di condanna penale definitiva – un concetto molto simile alla confisca di prevenzione italiana. Ad esempio, la Colombia già negli anni ’90 emanò norme per confiscare i patrimoni dei narcos, ispirandosi sia all’esperienza italiana sia a quella statunitense delle forfeiture. La DEA americana e le autorità di vari Paesi hanno studiato il modello italiano soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo sociale dei beni confiscati: l’idea che i beni del mafioso diventino una scuola o una sede della polizia ha un fortissimo valore simbolico che è stato citato in convegni ONU e OSCE come best practice. Organizzazioni non governative come Transparency International hanno riconosciuto che la legge Rognoni-La Torre del 1982 è stata la prima al mondo a colpire in modo sistematico e strutturale il profitto economico delle mafie, anticipando di decenni misure analoghe altrove.

La prossima sfida, per l’Unione europea, – continua Balsamoè quella della presentazione, prevista per il 2026, di una nuova proposta di Direttiva sulla lotta alla criminalità organizzata. L’adozione di questo strumento normativo potrebbe segnare un autentico punto di svolta non solo sul piano della armonizzazione della definizione di criminalità organizzata alla luce dei mutamenti verificatisi nel contesto sociale ed economico, ma anche sotto il profilo di quella modernizzazione di tutti i principali strumenti investigativi che è indispensabile in una fase storica che ha conosciuto una rapidissima evoluzione del sistema globale delle comunicazioni”.

La Legge Rognoni-La Torre, nata dal sacrificio di chi comprese l’importanza di attaccare le mafie “sul piano finanziario oltre che militare”, ha non solo cambiato il volto della lotta alla mafia in Italia, contribuendo in modo decisivo ai successi ottenuti contro Cosa Nostra, Camorra e ’Ndrangheta, ma ha anche funto da modello legislativo per molte altre nazioni e per l’Unione Europea.

Ma, forse molto altro c’è da fare. “La lotta alle mafie – conclude Balsamoha oggi bisogno di una forte carica di innovazione, con lo sviluppo di organi investigativi comuni e di una intensa cooperazione anche con i Paesi terzi, situati in altri continenti, il cui contributo è fondamentale per contrastare fenomeni criminali di estrema gravità, come la tratta di esseri umani per fini di sfruttamento sessuale o lavorativo, che determina una riedizione postmoderna del fenomeno della schiavitù. Sarebbe importante anche pensare ad una disciplina penitenziaria comune a livello europeo, capace di contrastare l’influenza della criminalità organizzata all’interno e all’esterno del carcere. E’ questo un passaggio essenziale per realizzare una tutela piena dei diritti fondamentali di tutti, creando una fruttuosa sinergia tra il ‘diritto alla speranza’ e il ‘diritto alla sicurezza’. Il ruolo di impulso che l’Italia può oggi svolgere nel percorso di costruzione della nuova normativa europea è la riprova di come l’impegno contro la mafia, con i suoi valori, la sua storia e i suoi sentimenti più intensi, sia entrato a far parte della identità del nostro popolo”. Esattamente come voleva Pio La Torre.

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