La presunzione di innocenza: cosa significa davvero e perché in Italia viene violata ogni giorno

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PAROLA ALL’AVVOCATO

Rubrica di diritto penale e diritti fondamentali | Avv. Stefano Giordano

La presunzione di innocenza: cosa significa davvero e perché in Italia viene violata ogni giorno

IL CASO

È mattina. Accendi il televisore e vedi scorrere il nome di un uomo — un imprenditore, un politico, un privato cittadino — affiancato alla parola «arrestato». Ancora non c’è stata un’udienza, non c’è ancora stata una sentenza. Eppure i titoli lo descrivono come «il corrotto», «il truffatore», «il boss». Nei giorni successivi, la sua fotografia viene mostrata in manette. La sua famiglia viene intervistata sotto casa. Il suo nome diventa sinonimo di colpa.

Tutto questo, in uno Stato di diritto, non dovrebbe accadere. Perché esiste un principio fondamentale — sancito dalla nostra Costituzione, dal Codice di procedura penale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo — che si chiama presunzione di innocenza. Un principio che, in Italia, viene violato ogni giorno.

LA RISPOSTA

La presunzione di innocenza è uno dei pilastri del processo penale moderno. Il suo contenuto è apparentemente semplice: ogni persona accusata di un reato deve essere considerata innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con sentenza definitiva di condanna.

In Italia, il fondamento costituzionale si trova nell’articolo 27, comma 2, della Costituzione: «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». A livello europeo, il presidio è l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU: «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». La Direttiva UE 2016/343, recepita in Italia con il D.Lgs. 188/2021, ha ulteriormente rafforzato questo diritto, imponendo obblighi precisi alle autorità pubbliche — comprese le procure — nel modo in cui comunicano all’esterno le vicende processuali.

Ma il principio non riguarda solo il processo in senso stretto. Riguarda il modo in cui lo Stato — e i media — trattano una persona prima che il processo sia concluso.

Nella realtà italiana, la presunzione di innocenza viene erosa su almeno tre fronti.

Il primo è quello mediatico. Le conferenze stampa dei pubblici ministeri all’indomani di un arresto eccellente, la pubblicazione di intercettazioni private — spesso prive di rilevanza penale — sui quotidiani nazionali, le ricostruzioni accusatorie presentate come verità acquisite: tutto questo costruisce nella mente dell’opinione pubblica un convincimento di colpevolezza che nessuna sentenza assolutoria potrà mai cancellare del tutto. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato più volte l’Italia per violazione dell’art. 6 §2 proprio in ragione di dichiarazioni pubbliche di autorità dello Stato che anticipavano il giudizio di colpevolezza.

Il secondo fronte è quello della custodia cautelare. La carcerazione preventiva — che è una misura cautelare, non una pena — viene talvolta utilizzata con finalità che poco hanno a che fare con le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p. (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato). Quando un imputato trascorre anni in carcere in attesa di giudizio, e poi viene assolto, lo Stato non ha soltanto sbagliato: ha inflitto una pena a un innocente.

Il terzo fronte è quello culturale. In Italia esiste una tendenza — radicata nel senso comune e talvolta persino nel linguaggio giornalistico e politico — a identificare l’indagato con il colpevole, l’accusa con la prova, il rinvio a giudizio con la condanna. Questa confusione non è neutrale: ha conseguenze reali sulla vita delle persone, sulla loro reputazione, sul loro lavoro, sulle loro famiglie.

La riforma Orlando del 2017 e poi il recepimento della Direttiva europea hanno introdotto alcune tutele: i procuratori della Repubblica sono oggi tenuti a comunicare con criteri di riservatezza e proporzionalità; le notizie sulle indagini devono essere diffuse solo se strettamente necessarie. Ma l’applicazione pratica di queste norme resta spesso deficitaria, e le sanzioni per le violazioni sono raramente effettive.

COSA DEVE SAPERE IL CITTADINO

  • La presunzione di innocenza vale fino alla sentenza definitiva: non basta una condanna in primo grado, né in appello. Solo il giudicato finale chiude la questione.
  • Un indagato o un imputato non è obbligato a rilasciare dichiarazioni. Il silenzio non può essere interpretato come indice di colpevolezza — anzi, il diritto al silenzio è un corollario diretto della presunzione di innocenza.
  • Se un’autorità pubblica — compreso un magistrato — rilascia dichiarazioni che anticipano un giudizio di colpevolezza prima della sentenza, è possibile valutare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art. 6 §2 CEDU, dopo aver esaurito i rimedi interni.
  • La pubblicazione di intercettazioni private su organi di stampa, quando non autorizzata, può configurare illeciti sia penali che civili. Chi subisce questo tipo di lesione ha strumenti per tutelarsi.
  • Esiste un rimedio interno specifico — introdotto dal D.Lgs. 188/2021, attuativo della Direttiva UE 2016/343 — per il caso in cui un giudice, in una sentenza relativa a un procedimento diverso, qualifichi come colpevole una persona non ancora condannata in via definitiva. Il codice di procedura penale novellato prevede la possibilità di chiedere la correzione di tale riferimento mediante un apposita istanza, assimilabile a un reclamo. Avverso il provvedimento che decide su tale istanza è ammesso ricorso per cassazione. Solo dopo aver percorso questa strada — e qualora i rimedi interni si rivelino non effettivi — sarà possibile adire la Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art. 6 §2 CEDU. Strasburgo è irricevibile se non si è prima tentato seriamente di ottenere giustizia in sede nazionale.

UNA RIFLESSIONE FINALE

La presunzione di innocenza non è una tecnicità processuale. È il termometro della civiltà giuridica di un Paese. Finché un imputato viene trattato come colpevole sulle prime pagine dei giornali — e a volte nei corridoi delle procure — quella civiltà resta incompiuta. Difendere la presunzione di innocenza non significa difendere i colpevoli: significa difendere tutti noi.

Avv. Stefano Giordano
Studio Legale Giordano & Partners — Milano / Palermo

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