La Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 30644 del 20 novembre scorso, ha avuto occasione di pronunciarsi nuovamente in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Ha sancito, più in particolare alcuni principi importanti per stabilire l’esistenza o meno di questo reato fiscale, sia nel caso di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni “oggettivamente” inesistenti, sia in quello riguardante l’emissione e l’utilizzo di fatture “soggettivamente” inesistenti.
Con riguardo al primo caso (inesistenza oggettiva), i Supremi Giudici hanno espresso l’avviso secondo il quale, in tale ipotesi, l’Amministrazione finanziaria non ha bisogno di dimostrare la mala fede del contribuente, stante che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, la buona fede è certamente da escludere in quanto i soggetti partecipanti all’operazione sanno certamente se ed in quale misura i beni sono stati trasferiti o la prestazione è stata eseguita, e se ed in quale misura il corrispettivo è stato versato.
Più in particolare, i Giudici della Cassazione hanno ricordato che, per quanto concerne l’utilizzo di fatture attinenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova «è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia»
Anche con riguardo all’altro caso, quello riguardante operazioni soggettivamente non esistenti, la Cassazione, con la stessa Ordinanza del 20 novembre 2025, ha avuto modo di esprimersi, affermando che “L’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi».
Le violazioni oggetto delle citate controversie penal/tributarie approdate in Cassazione sono certamente le frodi tributarie più gravi e più frequenti. Si tratta, peraltro, di frodi particolarmente attenzionate anche dall’Unione Europea, visto che questi reati tributari vengono commessi molto spesso nelle transazioni intracomunitarie, con le così dette “frodi carosello”.
Alla base c’è l’emissione, e la conseguente “detrazione” da parte del soggetto “destinatario”, di fatture false, riguardanti cioè, operazioni mai avvenute, quantomeno tra i soggetti (cedente/prestatore e cessionario/committente) indicati nel documento.
Operazioni (cessioni ed acquisti fittizi) che, evidentemente, non contabilizzate dall’emittente, vengono invece portate in detrazione dal soggetto destinatario, un sistema che, alla fine, determina molto spesso un credito d’imposta del quale, il soggetto “finale”, ossia l’ultimo anello della catena, chiede il rimborso, frodando lo Stato.
Per concludere, è utile ricordare che, ai sensi dell’ art. 2 D.lgs. n. 74/2000, “E’ punito con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.”
Ed ancora, secondo quanto previsto dal primo comma dell’articolo 8 del medesimo D.lgs 74/2000, “E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunti, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.”
Salvatore Forastieri