È capitato rarissime volte che un giornale appena venuto alla luce abbia volutamente dedicato, sin dalla sua prima edizione, una sezione alla situazione attuale della “giustizia italiana” e alle problematiche sottese al suo “stato di salute” ma soprattutto all’impatto delle riforme in itinere (quali ad esempio i riflessi sociali dei cc.dd. Pacchetti Sicurezza, le opinioni sul Progetto di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei Magistrati ed altro) o soltanto prospettate. Tale premessa appare alquanto “imposta” in quanto la situazione giudiziaria trova interesse nell’opinione pubblica soltanto in due casi: nei rilanci giustizialisti di certa opinione pubblica a fronte di gravi omicidi o fatti di cronaca appresi dai media ovvero nell’esser sottoposti a procedimento penale, fenomeno molto più intimo e privato rispetto alla notizia di dominio pubblico. Nella prima ipotesi il tribunale del popolo è solito, nella maggior parte dei casi, emettere sentenza di condanna a fronte di una notizia fornita dalla stampa e basata sulla sommaria enunciazione di un dispositivo alquanto esemplare: “buttare le chiavi”. Nel secondo caso, invece, capita quasi sempre che l’indagato cominci, per mezzo del suo legale, a valutare scelte difensive a fronte di ricerche di norme processuali e sostanziali quanto più “garantiste” per i propri diritti da proteggere. Tale ultima situazione è assimilabile agli eventi sanitari inattesi di patologie sopravvenute che travolgono e stravolgono spesso le famiglie tanto che soltanto a fronte del rilievo di una malattia più o meno grave il paziente comincia a documentarsi sulla stessa e sui rimedi da apportare. Viviamo, dunque, in un contesto nel quale anche le scelte legislative del momento impongono e pongono una comparazione con l’opinione pubblica al fine di evitare di destare eventuali rigurgiti populisti e, in qualche modo, dare una apparente ed illusoria certezza che la pena venga inflitta e nel suo massimo rigore. Tale evidenza ha una forte ripercussione anche sulle scelte del sistema carcerario che ad oggi, purtroppo, costituisce una situazione drammatica anche a fronte dei tanti suicidi, compresi quelli degli agenti di Polizia penitenziaria, avvenuti all’interno delle mura penitenziarie e delle gravi conseguenze avute anche dagli agenti dovute a diverse aggressioni all’interno delle strutture penitenziarie. A dire il vero, la dottrina penalistica già da diversi anni ha cercato di evidenziare come il processo penale debba necessariamente essere sorretto da regole a garanzia della “presunzione di innocenza” stabilita all’interno dell’art. 27 della Carta costituzionale in base al quale: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. Tale norma costituzionale trova, ovviamente, un pieno riscontro a livello convenzionale europeo tanto che l’art. 48 (dal titolo Presunzione di innocenza e diritti della difesa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, entrata in vigore nel 2009 con il Trattato di Lisbona, stabilisce che “ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata” e che “il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”. L’articolo appena citato corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU che prevede: “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. Da tali norme di rango superiore appare chiaro come tutto il sistema giudiziario debba tener conto dei principi che oggi definiamo del “giusto processo”. La vera questione riguarda la conoscenza e la presa di cognizione dei suddetti principi da parte dell’opinione pubblica. Ciò in quanto, nella seconda ipotesi prima citata (essere sottoposti a procedimento penale), la persona indagata che, molto probabilmente, non si era mai prima di allora interessata delle questioni sottese al sistema giudiziario italiano, e ancor prima di conoscere tali principi costituzionali e convenzionali, riceve una spinta primordiale innata che la porta alle medesime conclusioni: sono innocente fino a prova contraria. Diversamente da tale contesto, l’opinione pubblica riceve un impulso esattamente pari e contrario tanto da arrivare, sin da subito, senza alcuna conoscenza ovviamente della specificità processuale del caso concreto, alla esemplare condanna sino a spingersi a sostenere la pena di morte (sanzione penale non prevista nel nostro ordinamento costituzionale). Qualche anno addietro, l’Unione delle Camere Penali Italiane, che costituisce la massima espressione della rappresentanza degli avvocati penalisti italiani e di cui lo scrivente fa parte, ha voluto perseguire l’importante obiettivo di riunire l’Accademia Italiana e stilare, congiuntamente, il “Manifesto del Diritto penale liberale e del giusto processo” presentato a Milano il 10 maggio 2019. Tale scelta è stata dovuta alla presa di coscienza della crisi del garantismo penale basato sulle parole di Norberto Bobbio che evidenziava, già diversi anni addietro, il «divario tra ciò che il diritto è e ciò che il diritto deve essere all’interno di un medesimo ordinamento giuridico». Come sottolineato nel documento citato, su questa progressiva divaricazione tra “effettività” e “normatività” delle norme penali e l’ingravescente discostarsi dal loro modello costituzionale si è sviluppata la riflessione dottrinale sulla crisi del garantismo penale. Tale grave crisi ha una diretta proiezione sul processo penale, tanto che quest’ultimo non è più luogo di accertamento del fatto e delle responsabilità, ma strumento di lotta e repressione, mentre la esecuzione della pena tende a smarrire ogni collegamento con la gravità della violazione e con la sua finalità rieducativa. In tale breve sintesi, chiaramente di una questione molto più complessa, si pone anche l’evidenza dei suicidi in carcere che nel 2024 (cfr. Report del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale) ha raggiunto il numero di novanta casi mentre, nell’anno in corso, ad oggi, il dato è di 58 suicidi. Tale criticità, dovuta anche al fenomeno del sovraffollamento carcerario (si invita il lettore a prendere in visione il comunicato congiunto dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e l’Associazione degli Studiosi del processo penale, pubblicato il 27 dicembre 2024 anche in www.sistemapenale.it), non ha trovato oggi una giusta sponda, a livello mediatico, oltre i confini degli addetti ai lavori, nonostante costituisca l’effetto della tendenza giustizialista che oscura la visuale non soltanto delle garanzie processuali ma, anche, della funzione rieducativa della pena. Di recente, un eccellente contributo del Prof. Giovanni Fiandaca (G. FIANDACA, Punizione, Bologna, Il Mulino, 2024) ha posto un vero e proprio esame di coscienza al lettore che, anche non titolato a livello accademico, dalla lettura può percepire, sin da subito, l’urgenza delle modalità alternative della punizione quale aspetto particolare del vivere morale e civile. Ci si rende conto, tuttavia, che tali poche citazioni possano non entrare nella comune conoscenza di chi non si occupi della materia; ma tale affermazione non trova alcuna giustificazione se anche altri settori della comunità sociale abbiano denunciato il fenomeno e i pericoli di ciò che definisco come “la giustizia incompresa”. Un articolo di Roberto Carlès del 17 aprile 2025 (Francesco, promotore di una giustizia umana, in Vatican News), a seguito della visita di Papa Francesco al carcere di Regina Coeli per l’apertura della Porta Santa, ha evidenziato come, in un documento del 2019, il Papa aveva affermato che “una delle maggiori sfide attuali della scienza penale è il superamento della visione idealistica che assimila il dover essere alla realtà”, con il rischio di “nascondere i lineamenti più autoritari dell’esercizio del potere”. Condivisibilmente con quanto sostenuto dall’autore dell’articolo, il Papa ha applicato alla questione penale uno dei principi proposti nel suo documento programmatico, l’esortazione apostolica Evangelii gaudium: la realtà è superiore all’idea (cfr.FRANCESCO- C. MUSSO, Spera, l’autobiografia, Milano, Mondadori, 2025, pag. 172 e ss.). Da tale principio di base emerge che il sistema penale “non deve essere costruito sulla base di come crediamo che debba essere la pena, ma a partire dalla conoscenza effettiva della realtà dei sistemi penali”. Tutto questo, e non è per nulla poco, può trovare un’amplificazione proprio in un nuovo contesto editoriale come “l’altroparlante”, che dedicherà una sezione alla materia al fine di avvicinare i cittadini alla distante realtà giudiziaria, permettendo di affrontare liberamente le questioni più emergenti del momento. L’autunno ci attende con due questioni fondamentali: l’emergenza carceraria e l’approvazione del progetto di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei Magistrati a cui, seguirà – sembra oramai scontato in considerazione delle prime votazioni sia alla Camera che al Senato – il referendum costituzionale a primavera a cui tutti i cittadini saranno chiamati ad esprimersi. Sarà un evento singolare in quanto per la prima volta ci si dovrà documentare sulle norme da approvare (si tratta di 8 articoli) in applicazione dell’unica vera norma costituzionale che prevede e stabilisce che l’ufficio del Giudice sia non soltanto “imparziale” ma anche “terzo” rispetto alle parti processuali (cfr. la nuova versione dell’art. 111 Cost. introdotto dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 ). Ritengo che questi due eventi debbano portare ad una maggiore vicinanza ai temi della giustizia e che di tutto ciò sia la Magistratura che l’Avvocatura debbano esser promotori per la riduzione del gap siderale tra l’opinione della gente poco ascoltata e informata e le ragioni tecniche delle scelte normative e giurisprudenziali. La nascita di questo nuovo giornale online ha certamente il merito di portare il confronto sui temi affinché la giustizia non rimanga veramente incompresa.
Avv. Vincenzo Pillitteri
