Il fisco allarga la rete: anche i guadagni illeciti sono reddito

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Anche i proventi illeciti sono tassabili. Se non rientrano nelle categorie di reddito previste espressamente dalla normativa fiscale – “fondiari”, “di capitale”, “di lavoro dipendente”, “di lavoro autonomo”, “di impresa” o tra gli altri redditi residuali indicati nell’articolo 6, comma 1, del TUIR – vanno comunque considerati come “redditi diversi”.

Lo ha stabilito, con una disposizione interpretativa, l’articolo 36, comma 34 bis, del D.L. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006. La norma, applicabile anche ai fatti accaduti prima della sua entrata in vigore, specifica che i proventi illeciti indicati all’articolo 14 della Legge 537/93, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6 del TUIR, sono comunque considerati come redditi diversi.

La Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento con la sentenza n. 829 del 13 gennaio 2023, ribadendo la tassabilità dei redditi provenienti da attività illecite – civili, amministrative o penali – perché rappresentano comunque una maggiore capacità contributiva di chi li percepisce.

Più recentemente, la Cassazione, con l’ordinanza n. 307 dell’8 gennaio 2025, ha chiarito che, ai fini IRPEF, i proventi illeciti vanno imputati al periodo d’imposta in cui il soggetto ne acquisisce la disponibilità, coincidente con il momento in cui si realizza il presupposto impositivo fissato dall’art. 1 del D.P.R. 917/1986. In questo caso l’illecito provento derivava da corruzione, ma la tassazione può riguardare molte altre ipotesi: traffico di droga, estorsione, usura, truffa, riciclaggio, contraffazione, sfruttamento della prostituzione.

Nuovi codici Ateco 2025

Dal 1° gennaio 2025 sono operativi i nuovi codici Ateco 2025, da indicare nelle dichiarazioni fiscali a partire dal 1° aprile. Lo ha comunicato l’Istat con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024). La nuova classificazione, disponibile sul sito istat.it, sostituisce la versione 2007 (aggiornamento 2022) e nasce dall’input del Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 e della successiva rettifica 2024/90720.

I contribuenti possono verificare i codici Ateco relativi alle attività svolte accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Tra i nuovi codici figura anche il 96.99.92, denominato “Servizi di incontro ed eventi simili”, che riguarda attività connesse alla vita sociale – ad esempio accompagnatori e accompagnatrici (escort), agenzie matrimoniali, fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione, incontri e altre attività di speed networking.

Il caso del codice “scalpore”

La formalizzazione, con un codice specifico, di attività che in alcuni casi possono risultare palesemente illecite – come l’organizzazione di servizi sessuali o di eventi di prostituzione – ha destato scalpore. Tuttavia, diverse pronunce della Cassazione hanno già considerato tali attività, seppure in violazione di legge, produttive di reddito soggetto a imposizione. Mancava solo il codice. Ora c’è anche questo.

Salvatore Forastieri

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