Fatture irregolari, il cessionario non paga più se avvisa il Fisco

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La fattura, come è noto, costituisce il documento più importante per documentare l’operazione effettuata nell’esercizio di impresa, arte o professione e per consentire, ai fini dell’IVA, sia la rivalsa dell’imposta addebitata al cliente, sia la detrazione di quella pagata al fornitore.

È prevista dall’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 e, sin dal 2019, deve essere emessa in modalità elettronica attraverso il sistema SDI. Il termine di emissione è di dodici giorni a partire dal momento in cui si verifica il momento impositivo (solo per le cosiddette fatture differite è ammessa la fatturazione entro il 15 del mese successivo).

L’omissione della fattura comporta l’applicazione, a carico del soggetto che avrebbe dovuto emetterla, di una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta non correttamente documentata. Quando la mancata fatturazione dà luogo a una dichiarazione infedele, con imposta evasa superiore a 100.000 euro e con elementi attivi sottratti al fisco in percentuale superiore al 10% del totale (o comunque d’importo complessivamente superiore a 2 milioni di euro), si applica anche una sanzione penale: reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (art. 4 D.Lgs. 74/2000).

La responsabilità del cessionario o committente

Anche il cessionario o committente, che non riceve la fattura, è responsabile della sanzione amministrativa pari al 70%, in quanto si presume che il mancato adempimento da parte del cedente o prestatore del servizio sia un fatto preordinato all’evasione, con la complicità del cessionario o committente.

Accade, peraltro, che “minimizzando” gli acquisti (ossia acquistando “in nero”), sia più facile “minimizzare” i ricavi (occultandone alcuni).

Al riguardo l’art. 6, comma 8, del Decreto legislativo 471/97, modificato dal decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 (il decreto legislativo riguardante il riordino delle sanzioni secondo quanto previsto dalla legge delega sulla riforma tributaria, la n. 111 del 9 agosto 2023), prevede: «Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile».

Le novità introdotte dal 1° settembre 2024

Dallo scorso 1° settembre 2024, data di entrata in vigore della nuova normativa, non occorre più emettere l’autofattura, con pagamento dell’imposta, adempimento previsto dalla precedente disciplina.

Per evitare la responsabilità, è necessario solo effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Fatto questo, il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura non può temere il coinvolgimento in operazioni fatte in evasione d’imposta.

Salvatore Forastieri

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