Alla Corte Costituzionale la questione della prescrizione ordinaria e di quella speciale in materia tributaria

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Recentemente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con Ordinanza n. 221 del 19 settembre scorso (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 19 novembre 2025, Serie Speciale Corte Costituzionale), ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale con riguardo all’art. 2946 c.c., con specifico riguardo alla riscossione dei tributi erariali.

Ha ritenuto, infatti, non manifestamente infondata la questione di costituzionalita’ del citato articolo del Codice Civile (per quanto applicato alla riscossione dei tributi erariali), per violazione degli articoli 3, comma 1, 97 e 111 della Costituzione, nonche’ per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Nella controversia in questione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva chiesto il pagamento della somma ingiunta con una cartella di pagamento, asseritamente regolarmente notificata, e relativa a IVA, IRAP e IRPEF.

Un documento contro il quale l’appellante, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, aveva proposto i seguenti motivi di ricorso:

  1. mancata notifica degli atti presupposti e conseguente nullita’ dell’atto impugnato;

  2. intervenuta prescrizione.

La Corte ha accolto il ricorso della parte del contribuente.

Tuttavia, come già detto, ha ritenuto di dovere sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme che, in via di interpretazione, applicano il termine di prescrizione decennale alla riscossione dei tributi erariali.

Ha confermato quindi l’accoglimento del ricorso in appello, a meno che la questione di costituzionalità dedotta (ossia applicare il termine di prescrizione quinquennale anche alla riscossione dei tributi erariali) non dovesse essere accolta dalla Corte Costituzionale.

Come detto in premessa, la norma sulla quale la Corte di Giustizia Tributaria ha espresso il suo dubbio di costituzionalità è l’articolo 2946 del codice civile, ossia la disposizione che stabilisce che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

Una norma che, secondo una consolidata giurisprudenza (cfr. anche Ordinanza Cassazione del 29/07/2020 n. 16232), viene applicata pure per stabilire il compimento del termine di prescrizione riguardante la riscossione dei tributi erariali.

I dubbi di costituzionalità avanzati dai Giudici di merito sono sorti in quanto, in base ad altra costante e pure consolidata giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 31260 del 9 novembre 2023) la prescrizione dei tributi locali (ma, a norma dell’articolo 20 del D.Leg/vo 472/1997, anche la prescrizione delle sanzioni, comprese quelle per inadempienze in materia di tributi erariali), è diversa da quella ordinaria, ritenendosi applicabile, in questi casi, la prescrizione “breve”, di cinque anni di cui all’articolo 2948 dello stesso Codice Civile, un termine previsto per determinate ipotesi di crediti, tra cui “gli interessi e, più in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Una stuazione che denoterebbe una disparità di trattamento tra i tributi di spettanza dello Stato e quelli di spettanza degli Enti locali, con la conseguente violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Ma c’è dell’altro. Gli stessi Giudici, infatti, hanno ritenuto che il citato articolo 2946, ossia il termine (troppo) lungo, quello “ordinario”, violerebbe altre norme costituzionali e più precisamente l’articolo 97, la disposizione che prevede il principio del buon andamento e ragionevolezza dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Questo termine prescrizionale, di dieci anni (il termine è invece di soli cinque anni per i tributi non erariali ed addirittura triennale per le tasse automobilistiche), rappresenterebbe, sempre secondo la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, un grosso ostacolo all’efficienza dell’azione degli uffici fiscali, sia erariali che locali.

Senza contare la violazione dell’altro importantissimo principio della “ragionevole durata del processo” previsto dall’articolo 111 della Costituzione, durata che, in materia di tributi erariali, con un termine prescrizionale decennale, risulta certamente abbondantemente dilatata.

Una serie di criticità, quindi, in materia di prescrizione in materia fiscale, che, con la riduzione del termine, potrebbero, almeno in parte, essere superate.

Specialmente dopo la grossa trasformazione che ha coinvolto tutta la Pubblica Amministrazione e, segnatamente, quella tributaria, grazie a più evoluti metodi di gestione, improntati alla reciproca fiducia tra uffici e contribuenti ed alla “tax compliance”, nonché all’esistenza, ormai da diversi anni, di sistemi informatici e banche dati che non solo semplificano moltissimo le procedure ma permettono pure di svolgere l’attività in modo più veloce, economico ed efficiente.

Comunque la questione, che coinvolge non l’interpretazione ma la legittimità di una norma di legge, appare veramente meritevole di un chiarimento di rango costituzionale.

Come già detto, infatti, la Corte di Cassazione, nella maggior parte dei casi, ha sostenuto che i tributi locali, come l’IMU e la TARI, sono soggetti al termine di prescrizione di cinque anni.

Al contrario, ha affermato che le obbligazioni per tributi erariali non possono qualificarsi come prestazioni periodiche, in quanto il loro ammontare deriva, anno per anno, da elementi riferibili a ciascun anno d’imposta in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi e, quindi, soggiacciono al termine decennale.

Prima di concludere può essere utile ricordare in che cosa consiste la prescrizione.

Si verifica quando il creditore (anche la Pubblica Amministrazione), una volta acquisito il diritto (quando cioè ha manifestato validamente il suo diritto nei confronti del debitore, nei termini previsti dalla legge, termini detti “di decadenza”), a causa dell’infruttuoso decorso del termine previsto dalla legge, non lo ha fatto valere nei confronti del debitore.

Due concetti, quelli della prescrizione e della decadenza, molto importanti, sebbene anche il Legislatore, quello tributario, ha fatto un pò di confusione nel caso delle tasse automobilistiche per le quali è previsto un termine, triennale, che sembra essere contemporaneamente di decadenza e prescrizione.

Volendo fare un esempio di prescrizione, si può ipotizzare un accertamento fiscale, regolarmente notificato alla parte entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

Qualora l’ufficio, dopo avere acquisito il diritto di ottenere la pretesa fiscale (con la notifica dell’accertamento), o l’agente della riscossione al quale il credito è stato affidato, non pongono in essere nessun atto volto alla sua riscossione, il diritto (già acquisito) si prescrive e, conseguentemente, il debitore può anche rifiutarsi di pagare il suo debito.

Un concetto, quello della prescrizione, che si distingue da quello della “decadenza” che consiste, invece, nella perdita del potere di far valere legittimamente la pretesa creditoria a causa dell’infruttuoso decorrere di un altro termine (temporalmente precedente a quello della prescrizione), anch’esso previsto dalle singole leggi d’imposta.

Anche l’Ufficio fiscale, pertanto, se vuole notificare un accertamento al fine di far valere il suo diritto/potere di riscuotere la pretesa fiscale, deve farlo entro i termini precisi (di solito cinque anni) previsti della legge. Diversamente, la possibilità di notificare un valido accertamento viene meno.

Se invece la pretesa viene notificata al debitore entro i termini di decadenza, dalla successiva notifica della cartella di pagamento, e più precisamente dal giorno successivo a quando il pagamento sarebbe dovuto avvenire (enro 60 giorni dalla notifica), comincia a decorrere il termine di prescrizione di cui abbiamo detto in precedenza.

Comunque, tornando alla questione di legittimità costituzionale del termine di prescrizione decennale per i tributi erariali, dobbiamo attendere il responso della Corte Costituzionale per conoscere la soluzione di questo importantissimo dilemma.

Salvatore Forastieri

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