E’ stato organizzato a Roma, lo scorso 13 marzo, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss, un convegno sul tema “CEDU e diritto tributario: verso una tutela effettiva dei diritti del contribuente?”.
Presenze autorevolissime, tra le quali, oltre ad illustri Magistrati e Professori universitari, quelle del Vice Ministro Maurizio Leo, della Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, On. Carolina Lussana, e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.
L’argomento era di particolare attualità, visto l’attuale contrasto interpretativo tra la normativa italiana in materia di controlli fiscali e l’articolo 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.
In verità i Vertici dell’Amministrazione finanziaria italiana presenti, pur confermando l’assoluta esigenza del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, così come declinati anche dall’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, hanno manifestato il loro convincimento secondo il quale la giurisprudenza europea stia incidendo in maniera sempre più incisiva sulle garanzie procedurali, sull’attività di accertamento e sulla qualità della tutela giurisdizionale in materia tributaria.
L’On. Carolina Lussana, presidente dell’Organo di autogoverno dei Giudici Tributari, ha richiamato la centralità del corretto equilibrio tra potestà impositiva dello Stato e tutela dei diritti fondamentali del contribuente.
Il Vice Ministro Leo, invece, ha voluto sottolineare gli enormi cambiamenti che da anni caratterizzano il rapporto fisco contribuente, cambiamenti che diventano sempre più importanti, principalmente a favore dei cittadini contribuenti, a seguito della riforma fiscale in atto, che, come è noto, punta moltissimo sull’adesione spontanea, con alcuni nuovi strumenti come il concordato preventivo e l’ adempimento collaborativo.
Particolarmente significativo, tuttavia, l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Carbone, confermando anche lui l’assoluta necessità della tutela dei diritti del contribuente, ha affermato che alla lotta all’evasione non si può assolutamente rinunciare, ed ha pure sottolineato che «l’esigenza di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo, così come ribaditi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, deve sempre confrontarsi con l’interesse pubblico di una incisiva azione di contrasto all’evasione».
A suo avviso, con specifico riguardo ai rilievi riguardanti gli accessi di personale della Guardia di Finanza o di personale dell’Agenzia delle Entrate nei locali dove i contribuenti svolgono l’attività, esiste la tendenza ad una «progressiva equiparazione dei poteri istruttori a quelli impositivi, con una conseguente estensione degli obblighi motivazionali che tipicamente caratterizzano questi ultimi», circostanza che sta alla base delle criticità che caratterizzerebbero le recenti pronunce della CEDU.
Secondo il Direttore delle Entrate «la convenzione Edu su cui la Corte di Strasburgo è chiamata a vigilare non può essere considerata fonte di norme direttamente applicabili negli Stati contraenti: è un trattato internazionale multilaterale da cui derivano obblighi per gli Stati aderenti, ma non implica l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, tale da produrre effetti diretti».
Con riguardo, poi, alle censure riguardanti i controlli bancari, lo stesso Carbone ha ricordato il possibile impatto negativo che «potrebbe avere sugli obblighi connessi allo scambio intraunionale dei dati finanziari, anche in tema di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo».
Sempre secondo Carbone, «se per ogni contribuente fosse necessaria un’autorizzazione giudiziaria preventiva prima di procedere alla trasmissione dei dati, il sistema di prevenzione per contrastare fenomeni evasivi diverrebbe inattuabile, con i conseguenti rischi facilmente intuibili».
Anche in merito alle censure riguardanti l’ipotetica mancanza di tutela per il contribuente, lo stesso Crabone ha ricordato che nel nostro Paese esiste già una autorità terza che garantisce la riservatezza, ossia il Garante della privacy.
Insomma, una forte presa di posizione dell’Amministrazione Finanziaria sulle censure della Corte Europea sui Diritti dell’Uomo.
La problematica oggetto del contendere è ben nota.
Si tratta della ormai famosa questione sollevata dalla CEDU la quale, richiamando l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata in data 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, ritiene che l’accesso dei funzionari presso i locali aziendali ed il sequestro della documentazione (sociale e fiscale) sarebbero comportamenti illegittimi, principalmente in mancanza di un sufficiente limite ed un valido controllo al potere dell’Amministrazione Finanziaria (sentenza n. 36617/18 del 6 febbraio 2025, Società Italgomme Pneumatici srl).
La stessa Corte Europea sui Diritti dell’Uomo è intervenuta anche in materia di controlli bancari per motivi fiscali, censurando la nostra legislazione in materia di accesso ai dati bancari (art. 51, comma 2, n. 7 DPR 633/72 e art. 32, comma 1, n. 7 del DPR 600/73), ritenendo anche in questo caso l’esistenza di una violazione dell’articolo 8 della Convenzione CEDU (sentenze n. 40607/19 e n. 34583/20, dell’ 8 gennaio 2026 – Caso Ferrieri e Bonassisa).
Secondo la Corte Europea, la discrezionalità per lo svolgimento delle cennate attività d’indagine sarebbero illimitate, sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure contestate, sia per quanto riguarda la portata di tali misure. Mancherebbero, inoltre, sufficienti garanzie procedurali, specialmente in considerazione del fatto che le procedure in questione non sono soggette a un controllo giurisdizionale o indipendente.
Più in particolare, secondo la CEDU, non esisterebbe un sufficiente bilanciamento tra i poteri dell’amministrazione e la tutela del contribuente.
Ricordiamo che il citato areticolo 8 della Convenzione CEDU prevede che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Per la verità anche noi, in altre occasione, abbiamo detto che, fermo restando l’assoluta inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo, “spuntare” in maniera così decisa le armi più efficaci per combattere l’evasione, non può non lasciare perplessi i contribuenti onesti.
Specialmente quando, così come avviene attualmente, esistono specifiche disposizioni che regolano la facoltà di accesso nei locali aziendali, accessi, che, in certi casi, vanno eseguiti con l’autorizzazione (e quindi con il controllo) dell’Autorità Giudiziaria.
Non dimentichiamo nemmeno che anche la nostra Costituzione , all’articolo 14, pur affermando l’inviolabilità del domicilio, stabilisce comunque che “Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”. Stabilisce pure che “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.
Ed anche i rilievi della CEDU riguardanti le indagini bancarie suscitano grosse perplessità.
Tutti ricordiamo quanto tempo è stato necessario per superare il vecchio “segreto bancario” che, per tantissimo tempo, ha impedito controlli efficaci, non solo in materia fiscale, ma anche – e forse principalmente – per la ricerca di proventi derivanti da attività criminali.
Un grande salto di qualità delle indagini, che non ha fatto venir meno, comunque, le dovute cautele e le necessarie garanzie per il contribuente, considerato che, come è noto, il controllo deve essere autorizzato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o dal Comando regionale della Guardia di Finanza, organi che, al di sopra degli uffici operativi, sono in grado di stabilire se quel tipo di controllo sia necessario o meno.
Problemi, quelli ora evidenziati, che potrebbero essere risolti anche alla luce di quanto stabilito dalla stessa “Convenzione” la quale, all’articolo 15, consente di derogare ai principi ed obblighi precedentemente citati in caso di stato d’urgenza , o comunque in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, seppure “nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”.
Nonché alla luce di quanto stabilito dall’articolo 8, il quale, come già detto, l’ingerenza dello Stato è ammessa quando “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Invero il nostro Legislatore, per venire incontro alla richieste della CEDU, e nonostante le perplessità esistenti, ha tentato di porre rimedio alle presunte violazioni dei diritti dell’Uomo.
Con una modifica all’articolo 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 212/2000), apportata in sede di conversione in legge del DL 17 giugno 2025, n. 84, a partire dal 3 agosto 2025, è stato stabilito che gli atti autorizzativi e i verbali relativi agli accessi in locali destinati ad attività commerciali, artistiche o professionali devono contenere una motivazione chiara e puntuale, nel senso che occorre sempre indicare, d’ora in poi, in modo esplicito, le ragioni, le circostanze e le condizioni che hanno reso necessario l’intervento degli organi di controllo.
Della questione si sta occupando anche la nostra Corte di Cassazione, per cui presto potremmo sapere quale sia il pensiero dei Supremi Giudici per conciliare le legittime esigenze di controllo dei nostri uffici fiscali, con i legittimi diritti dei cittadini.
Il conflitto interpretativo precedentemente citato, però, continua ad esserci.
Speriamo che il problema trovi presto una soluzione chiara e definitiva, magari attraverso una valutazione congiunta, anche di natura politica, oltre che di natura tecnico/giuridica, di tutti i 27 Stati dell’Unione Europea.
Salvatore Forastieri