Controlli fiscali sui Conti Correnti: la CEDU dice NO

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Firmata a Roma, in data 4 novembre 1950, la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, la CEDU, è una convenzione stipulata tra gli Stati Europei a garanzia dei principi fondamentali che regolano il diritto alla vita ed alla libertà dell’Uomo. L’Italia ha ratificato la convenzione con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Si differenzia dalla Corte di Giustizia dell’UE perché mentre quest’ultima garantisce l’applicazione del diritto dell’Unione Europea tra gli Stati membri e le istituzioni UE, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, istituita dal Consiglio d’Europa, tutela i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione europea, garantendo agli interessati anche il diritto di presentare ricorso in caso di violazione dei cennati diritti e libertà.

Tra i diritti garantiti dalla Convenzione c’è il diritto alla vita (articolo 2), il divieto di tortura (articolo 3), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art.4), il diritto alla libertà ed alla sicurezza (art.5), il diritto ad un giusto processo (art.6), il principio “Nulla poena sine lege” (art. 7), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art.8), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.9), la libertà di espressione (art.10), la libertà di riunione e di associazione (art.11), il diritto al matrimonio (art. 12), il diritto a un ricorso effettivo (art.13), il divieto di discriminazione (art. 14).

L’articolo 15 consente di derogare ai principi ed obblighi precedentemente citati in caso di stato d’urgenza, o comunque in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. In questi casi, tuttavia, le “Alte Parti” contraenti possono adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla Convenzione, ma nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

L’articolo 19 della stessa Convenzione, allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle “Parti” contraenti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, ha istituito la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, funzionante in modo permanente . A norma dell’articolo 44, le Sentenze della “Grande Camera” sono definitive.

Come precedentemente evidenziato, l’articolo 8 garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale disposizione, più in particolare, prevede che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Ed è proprio questa disposizione che, da un pò di tempo a questa parte, rappresenta l’oggetto della discordia tra l’anzidetta CEDU e lo Stato Italiano.

E’ accaduto, infatti, che la corte Europea, con sentenza n 36617/18 del 6 febbraio 2025,   in occasione della controversia riguardante la Società Italgomme Pneumatici srl, ha ritenuto che la disciplina italiana in materia di verifiche fiscali violi l’art. 8 della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” nella parte che riguarda il rispetto della vita privata e del domicilio dei cittadini. 

L’accesso dei funzionari presso i locali aziendali ed il sequestro della documentazione (sociale e fiscale) sarebbero comportamenti illegittimi, principalmente in mancanza di un sufficiente limite ed un valido controllo al potere dell’Amministrazione Finanziaria.

Più in particolare, secondo la CEDU, non esisterebbe un sufficiente bilanciamento tra i poteri dell’amministrazione e la tutela del contribuente.

E’ vero, dice la CEDU, che è possibile impugnare gli esiti delle verifiche fiscali, ma questo non può essere considerato sufficiente mancando un controllo preventivo necessario a prevenire abusi ed assicurare un livello minimo di protezione.

E’ stata richiesta all’Italia, pertanto, la riforma delle disposizioni che regolano le verifiche tributarie.

Ma c’è di più.

La stessa Corte Europea sui Diritti dell’Uomo, infatti, è intervenuta anche in materia di controlli bancari per motivi fiscali.

Questa volta, con sentenze n. 40607/19 e n. 34583/20, dell’ 8 gennaio 2026 (Caso Ferrieri e Bonassisa), si è pronunciata censurando la nostra legislazione in materia di accesso ai dati bancari (art. 51, comma 2, n. 7 DPR 633/72 e art. 32, comma 1, n. 7 del DPR 600/73), ritenendo anche in questo caso una violazione dell’articolo 8 della Convenzione CEDU.

Secondo la Corte Europea, la discrezionalità per lo svolgimento della cennata attività d’indagine sarebbe illimitata, sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure contestate, sia per quanto riguarda la portata di tali misure. Mancherebbero, inoltre, sufficienti garanzie procedurali, specialmente in considerazione del fatto che le procedure in questione  non sono soggette a un controllo giurisdizionale o indipendente.

C’è da dire al riguardo che, nel caso in questione, l’”accesso bancario” era stato effettuato applicando le regole esistenti (quelle precedentemente citate), e dopo avere ottenuto l’autorizzazione della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

E’ chiaro che, forme di indagini così “invasive”, come gli accessi di natura fiscale (specialmente nei luoghi diversi da dove il contribuente svolge la sua attività), o come le indagini bancarie, anch’esse giustificate da esigenze di indagine fiscale, necessitano di adeguate garanzie.

Ma “Spuntare” in maniera così decisa le armi più efficaci per combattere l’evasione, non può non lasciare perplessi i contribuenti onesti.

Con riguardo ai dubbi di legittimità dei rilievi avanzati dall’Organo Europeo circa la possibilità degli Organi fiscali, principalmente Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, di accedere nei luoghi dove il contribuente esercita la propria attività, oppure – in casi veramente eccezionali – anche in luoghi diversi (compresa l’abitazione), si osserva che le censure sembrerebbero scontrarsi con l’articolo 14 della Costituzione, articolo il quale, pur affermando l’inviolabilità del domicilio, stabilisce comunque che Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”. Stabilisce pure che “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.

E’ la nostra Costituzione, quindi, a stabilire che, oltre a motivi di salute e di incolumità pubblica, motivi economici e fiscali, se regolati da leggi speciali, possono giustificare la deroga al divieto di accesso presso il domicilio dei cittadini.

Non si dimentichi, comunque, che per eseguire un accesso fiscale, la normativa tributaria, sia in materia di IVA e di Imposte Dirette (articoli 51 e 52 del D.P.R. 633/72 e articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/73), pur consentendo ai funzionari dell’Amministrazione Finanziaria ed ai militari della Guardia di Finanza di accedere presso i locali dove il contribuente svolge attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, al fine di procedere all’effettuazione di tutti i controlli utili per verificare l’esatta osservanza delle norme tributarie e reprimere le eventuali violazioni, richiede l’esistenza di una “lettera d’incarico” rilasciata dal Capo dell’Ufficio o dal Comandante del Reparto della Guardia di Finanza che ha disposto il controllo ai propri dipendenti.

Ma c’è di più. La stessa normativa prevede pure che, quando l’accesso deve essere eseguito in locali diversi da quelli in cui il contribuente dichiara di svolgere attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, oppure presso locali adibiti anche, oppure esclusivamente, ad abitazioni, le regole debbano essere molto più rigorose, con il “controllo” dell’Autorità Giudiziaria.

Più in particolare, l’accesso in locali adibiti “anche” ad abitazione, è possibile solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Quando, invece, l’accesso deve essere effettuato in locali diversi da quelli in cui il contribuente svolge la propria attività (compresa l’abitazione nojn adibita anche a luogo di svolgimento dell’attività), non solo occorre la lettera d’incarico del Direttore dell’Ufficio, non solo occorre l’Autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ma occorre pure che esistano gravi indizi di violazioni, ed in questo caso lo scopo dell’accesso deve essere solo quello di reperire documentazione ed altri elementi utili per dimostrare l’evasione.

Anche i rilievi della CEDU riguardanti le indagini bancarie suscitano grosse perplessità.

Tutti ricordiamo quanto tempo è stato necessario per superare il vecchio segreto bancario che, per tantissimo tempo, ha impedito controlli efficaci, non solo in materia fiscale, ma anche – e forse principalmente – per la ricerca di proventi derivanti da attività criminali.

Un grande salto di qualità delle indagini, che non ha fatto venir meno, comunque, le dovute cautele per il contribuente.

Il controllo, infatti, deve essere autorizzato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o dal Comando regionale della Guardia di Finanza, organi che, al di sopra degli uffici operativi, sono in grado di stabilire se quel tipo di controllo sia necessario o meno.

Problemi, quelli ora evidenziati, che potrebbero essere risolti proprio alla luce di quanto stabilito dalla stessa “Convenzione” all’articolo 15 il quale, come già detto, consente di derogare ai principi ed obblighi precedentemente citati in caso di stato d’urgenza , o comunque in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, seppure “nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”.

Nonché alla luce di quanto stabilito dall’articolo 8, il quale, come pure già detto, l’ingerenza dello Stato è ammessa quando “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Eppure il nostro Legislatore, per venire incontro alla richieste della CEDU, e nonostante le perplessità esistenti, ha tentato di porre rimedio alle presunte violazioni dei diritti dell’Uomo.

Con una modifica all’articolo 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 212/2000), apportata in sede di conversione in legge del DL 17 giugno 2025, n. 84, a partire dal 3 agosto 2025, è stato stabilito che gli atti autorizzativi e i verbali relativi agli accessi in locali destinati ad attività commerciali, artistiche o professionali devono contenere una motivazione chiara e puntuale, nel senso che occorre sempre indicare, d’ora in poi, in modo esplicito, le ragioni, le circostanze e le condizioni che hanno reso necessario l’intervento degli organi di controllo.

Ma nemmeno questa modifica è stata ritenuta sufficiente dalla CEDU, la quale, come già detto, continua ad insistere sulla modifica di alcune delle norme che regolano le attività di controllo fiscale attualmente vigenti.

Continua, pertanto, il presunto conflitto della normativa italiana in materia di verifiche fiscali e l’articolo 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.

Un conflitto che andrebbe valutato da tutti i 27 Stati dell’Unione Europea, anche sotto il punto di vista “politico”, ossia valutando quali possano essere le azioni necessarie, coerenti con i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per contrastare le violazioni fiscali, che non solo violano l’articolo 53 della nostra Costituzione, ma spesso costituiscono vere e proprie truffe, anche alla stessa UE.

Nel frattempo anche la nostra Corte di Cassazione sta prendendo in esame la questione. Potremmo sapere presto, pertanto, quale sarà il modo in cui i Supremi Giudici riterranno di conciliare le legittime esigenze di controllo dei nostri uffici fiscali, con i legittimi diritti dei cittadini.

Salvatore Forastieri

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