Il codice fiscale e l’omocodia

Il codice fiscale rappresenta lo strumento per identificare, in maniera univoca, le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L’omocodia, quindi, fa saltare questo principio, generando confusione ed incertezza.

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Si parla di “omocodia” quando uno stesso codice fiscale viene utilizzato o comunque corrisponde ai dati anagrafici di due o più soggetti. Rappresenta certamente un’anomalia nella fase di attribuzione del codice, e si verifica principalmente quando persone, dello stesso sesso, hanno gli stessi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita).

E’ una fatto che certamente non dipende dalla volontà delle persone coinvolte (evidentemente nei casi in cui non si sia voluto dolosamente creare un “falso” codice fiscale con l’obiettivo di realizzare un illecito) e, pertanto, di solito è assolutamente fuori da ogni ipotesi di illegalità.

Ciò nonostante, l’omocodia crea sempre problemi, anche nel settore fiscale, perché non consente di individuare con esattezza le persone che hanno compiuto determinate operazioni o quelle che sono titolari di alcuni diritti, un problema abbastanza vasto, specialmente se si considera che, a quanto pare, in Italia i casi di omocodia sono più di 25.000.

E’ noto, infatti, che il codice fiscale rappresenta lo strumento per identificare, in maniera univoca, le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.

L’omocodia, quindi, fa saltare questo principio, generando confusione ed incertezza.

In questi casi, quando cioè il cittadino si accorge dell’esistenza di un problema riguardante il suo codice fiscale, deve segnalarlo subito ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate il quale, accertato che due o più cittadini stanno utilizzando lo stesso codice fiscale, risolve l’omocodia generando – per ognuno di loro – un nuovo codice fiscale univoco.

L’Agenzia, inoltre, verifica le informazioni registrate in Anagrafe Tributaria che potrebbero essersi confuse a causa dell’utilizzo fino a quel momento dello stesso codice fiscale, collegando le singole dichiarazioni e gli atti fiscali ai nuovi codici fiscali assegnati ai cittadini, in modo da consentire ad ognuno di poter consultare nel cassetto fiscale solo quelli a lui direttamente riconducibili.

Giova ricordare che il codice fiscale delle persone fisiche è composto da 16 caratteri alfanumerici, ossia formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino.

Più in particolare, i primi 3 caratteri del codice sono rappresentati dalle prime 3 consonanti del cognome (quando le consonanti sono meno di 3, si integra con le prime vocali, fino ad avere 3 caratteri; se il cognome ha 2 caratteri, il terzo è la lettera X).

Lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde 3 lettere del codice fiscale (quando nel nome sono presenti più di 3 consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta).

I primi 2 numeri del codice (ossia il settimo e l’ottavo carattere del codice fiscale) sono le ultime 2 cifre dell’anno di nascita.

Il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita.

I successivi 2 numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità.

I caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero).

L’ultimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

Giova ricordare pure che risale al 1973 l’esistenza di questo codice identificativo dei cittadini italiani.

L’articolo 3 del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 (Attribuzione del numero di codice fiscale), infatti, ha stabilito che “Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 è tenuto a richiederne l’attribuzione a norma dell’art. 4.”.

Il successivo articolo 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale), ha previsto che Il codice fiscale deve essere indicato in una lunga serie di atti, tri i quali, a titolo esemplificativo, le fatture, le richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso, le dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d’imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, le domande per autorizzazioni allo svolgimento di determinate attività, domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituti per l’esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze, contratti di assicurazione, ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado, ed altro.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare comunque altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale. Tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.

Si ricorda che ai cittadini che hanno diritto all’assistenza sanitaria e sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale viene rilasciata anche la Tessera Sanitaria, che contiene pure il numero di codice fiscale. A quelli  non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale viene rilasciato solo il Tesserino del Codice Fiscale.

I cittadini sprovvisti del codice fiscale possono richiederlo all’Agenzia delle Entrate , anche tramite posta elettronica certificata, presentando il modello AA4/8, compilato e sottoscritto,

I cittadini italiani o appartenenti a uno Stato dell’Unione europea devono allegare al modello un documento di identità valido. Se il modello è sottoscritto con firma digitale non è necessario allegare il documento.

Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore che allega il proprio documento d’identità.

Ai neonati, Il numero di codice fiscale viene attribuito dal Comune al momento della prima iscrizione nei registri dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.

Ai cittadini stranieri che fanno domanda di ingresso nel territorio agli Sportelli unici per l’immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, il codice fiscale viene attribuito presso gli stessi sportelli.
Per i cittadini stranieri che richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno il codice
fiscale viene attribuito invece dalle questure.

I cittadini residenti all’estero possono richiedere l’attribuzione del codice fiscale alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza.

Va ricordato che il numero di codice fiscale non può essere “autodeterminato” utilizzando sistemi informatici in grado di crearlo. Anche se formalmente corretto, per essere valido, il codice infatti deve essere necessariamente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Abbiamo detto che ai cittadini che hanno diritto all’assistenza sanitaria e sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale viene rilasciata anche la Tessera Sanitaria.

Quest’ultima, assolutamente gratuita e personale, oltre a documentare il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame o una visita specialistica in ospedale e alla ASL e, comunque, come già detto, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, oppure nel caso in cui non sia stata recapitata, è possibile richiedere una nuova Tessera Sanitaria attraverso il servizio online disponibile  nell’ Area Riservata.

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile, con accesso libero, verificare l’esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria.

Per eseguire la verifica occorre inserire il codice fiscale del soggetto. Se il soggetto è correttamente registrato in Anagrafe tributaria, il messaggio di risposta è “Codice fiscale valido”. Il servizio verifica anche la validità di un codice fiscale provvisorio numerico attribuito a una persona fisica.

Il servizio non consente però di verificare la validità di una partita Iva.

Salvatore Forastieri

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