La CEDU chiede all’Italia di riformare le verifiche fiscali: violato il diritto al rispetto della vita privata

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Il caso Italgomme Pneumatici riapre il dibattito sulla legittimità dei controlli tributari. Il legislatore interviene con una modifica allo Statuto del Contribuente

Come è noto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha chiesto all’Italia di riformare le disposizioni che regolano le verifiche tributarie, adottando misure generali appropriate per allineare la legislazione e la prassi nazionali alle decisioni della Corte.

È accaduto, infatti, che in occasione della controversia riguardante la società Italgomme Pneumatici s.r.l., con la sentenza n. 36617/18 del 6 febbraio 2025, la Corte Europea ha ritenuto che la disciplina italiana in materia di verifiche fiscali violi l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, relativo al rispetto della vita privata e del domicilio dei cittadini.

Secondo i giudici europei, l’accesso dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria presso i locali aziendali e il sequestro della documentazione (sociale e fiscale) costituirebbero comportamenti illegittimi, in quanto privi di un sufficiente limite e di un valido controllo al potere dell’amministrazione.
Per questo, è stata richiesta all’Italia la riforma delle disposizioni che regolano le verifiche tributarie.

Il legislatore ha tentato di porre rimedio alla violazione segnalata introducendo una modifica allo Statuto dei Diritti del Contribuente. L’articolo 13-bis della legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione del decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, ha infatti modificato l’articolo 12 della legge 212 del 27 luglio 2000, stabilendo che: “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso.”

Resta ora da capire se questa piccola ma significativa modifica sarà ritenuta sufficiente dalle autorità europee.

Il nodo irrisolto: la durata dei controlli e la permanenza dei verificatori

La questione sollevata dalla Corte non esaurisce, tuttavia, i problemi legati alle verifiche fiscali. È curioso, infatti, che la CEDU non abbia censurato un altro aspetto cruciale: la durata complessiva dei controlli fiscali e la permanenza dei verificatori nei locali aziendali o professionali.

Accade spesso che gli uffici, per esigenze di servizio — presunte o effettive — lascino trascorrere troppo tempo tra l’inizio delle operazioni di controllo e la notifica dell’accertamento, mantenendo i contribuenti in una condizione di incertezza prolungata, con conseguenti danni morali e materiali, personali e professionali.
Una situazione che potrebbe essere evitata se lo Statuto prevedesse una durata massima dei controlli, evitando che un’azienda resti “in sospeso” per un periodo illimitato, in contrasto con i principi della stessa legge 212/2000.

Per quanto riguarda invece la permanenza dei verificatori, il comma 5 dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente stabilisce che: “La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. (…) Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. Ai fini del computo dei giorni lavorativi devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.”

Si tratta di una norma che mira a limitare la durata dei controlli “in azienda”, evitando disagi eccessivi o ingiustificati. In caso di verifiche particolarmente complesse, la legge consente ai funzionari di raddoppiare i termini ordinari, ma in passato sono sorte perplessità interpretative sul concetto di “permanenza”.

Alcuni ritenevano che il termine di trenta o sessanta giorni dovesse riferirsi non solo alla presenza fisica dei verificatori, ma all’intero periodo compreso tra il primo accesso e la redazione del verbale di constatazione. Tuttavia, la prassi amministrativa e la giurisprudenza — seguite infine dal legislatore — hanno chiarito che i termini si riferiscono solo ai giorni effettivi di presenza nei locali del contribuente, escludendo le sospensioni e i tempi impiegati per i controlli esterni.

Termini ordinatori, non perentori

Rimane però un dubbio importante: la violazione dei termini di permanenza da parte dei verificatori può rendere illegittime le operazioni di controllo e, di conseguenza, l’accertamento fiscale?

La giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione (sentenze n. 17010 del 9 luglio 2013 e n. 26732 del 29 novembre 2013), ha espresso una posizione favorevole all’Amministrazione finanziaria, affermando che il termine previsto dall’articolo 12 ha natura ordinatoria e non perentoria.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il termine di permanenza presso la sede del contribuente non può essere considerato vincolante, poiché nessuna norma ne dichiara la perentorietà né prevede la nullità degli atti compiuti oltre il suo decorso. Il disagio arrecato al contribuente, pur rilevante, non basta a invalidare l’attività accertativa.

In conclusione, il mancato rispetto dei termini previsti dallo Statuto del Contribuente non comporta la nullità né del processo verbale di constatazione, né del successivo avviso di accertamento.

Salvatore Forastieri

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