La responsabilita’ del professionista nell’assistenza del contribuente in ambito fiscale: prosegue la linea dura Cassazione

I Supremi Giudici, da qualche tempo, confermano il principio secondo il quale i professionisti/commercialisti rispondono delle sanzioni applicabili per violazioni tributarie commesse dai loro clienti, anche quando alla loro realizzazione i professionisti non hanno partecipato materialmente, essendosi limitati solo alla trasmissione telematica della dichiarazione

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Elbano De Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, definisce “preoccupanti” le recenti pronunce della Corte di Cassazione.

I Supremi Giudici, da qualche tempo, confermano il principio secondo il quale i professionisti/commercialisti rispondono delle sanzioni applicabili per violazioni tributarie commesse dai loro clienti, anche quando alla loro realizzazione i professionisti non hanno partecipato materialmente, essendosi limitati solo alla trasmissione telematica della dichiarazione.

Secondo De Nuccio, la normale diligenza professionale, alla quale evidentemente anche i commercialisti sono tenuti, non è sufficiente per evitare che sia messa a rischio la loro onorabilità e la loro professionalità, con la previsione di una sorta di “responsabilità oggettiva”, o peggio di una “presunzione di responsabilità” dalla quale, pertanto, i commercialisti devono essere in grado di difendersi.

In realtà sono diverse le pronunce della Cassazione con le quali si afferma la responsabilità del Professionista in caso di violazioni di natura tributaria del cliente.

In passato abbiamo già citato l’Ordinanza n. 3215 del 13 febbraio scorso.

Ora, si registra un’altra Ordinanza della stessa Cassazione, la n. 5635 del 12 marzo 2026, con la quale si afferma ancora una volta il “principio di diritto” secondo cui, in tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, egli compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie. E ciò anche nel caso di semplice attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi ed anche quando le dichiarazioni fiscali non sono redatte materialmente dallo stesso commercialista ma dal contribuente.

Secondo i Supremi Giudici, la posizione professionale di consulente tributario, qualora incaricato anche della tenuta delle scritture contabili, comporta pure l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse nonché di controllare la conformità delle stesse alle norme di legge.

Ricordiamo che l’attività del dottore commercialista (e degli altri professionisti del settore) rientra nell’alveo tipologico del contratto d’opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229 c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.

Ricordiamo pure che, secondo un altro filone giurisprudenziale (Sentenza Tribunale Cuneo sez. I, n. 259 del 26/03/2021), il professionista, per andare indenne da responsabilità, deve solo provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta.

La verità è che il problema della responsabilità in materia sanzionatoria tributaria è abbastanza vecchio, spesso nemmeno correlato con la responsabilità penale in caso di violazioni tributarie che costituiscono pure reato.

Le disposizioni attuali, infatti, non prevedono i casi precisi in cui è possibile addebitare al consulente le sanzioni normalmente applicabili nei confronti del contribuente (suo cliente) a causa del suo comportamento illecito o, quanto meno, poco diligente.

Non è prevista nemmeno la possibilità per il professionista di stipulare un’assicurazione per garantirsi dal rischio del pagamento delle sanzioni, rischio al quale si va sempre più frequentemente incontro nell’esercizio della propria attività professionale.

La questione, tuttavia, è stata portata all’attenzione del Vice Ministro Leo sperando che possano al più presto essere meglio coordinate e definite le diverse norme attualmente vigenti che riguardano l’irrogazione della sanzione a carico del professionista nel caso di dolo, colpa o anche di semplice negligenza.

Salvatore Forastieri

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