Come è noto, la normativa tributaria consente ai funzionari dell’Amministrazione Finanziaria e ai militari della Guardia di Finanza di accedere presso i locali dove il contribuente svolge attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, al fine di procedere ad accessi, ispezioni documentali, verificazioni e ricerche utili a verificare l’esatta osservanza delle norme tributarie e reprimere eventuali violazioni.
Lo prevedono espressamente gli articoli 51 e 52 del D.P.R. 633/72 (in materia di IVA) e gli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/73 (in materia di imposte sui redditi).
Per lo svolgimento di queste attività d’indagine, è necessaria – di norma – solo una lettera d’incarico rilasciata ai propri dipendenti dal Capo dell’Ufficio o dal Comandante del Reparto della Guardia di Finanza che ha disposto il controllo.
Di recente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (caso Italgomme Pneumatici srl, sentenza n. 36617/18 del 6 febbraio 2025) ha ritenuto che l’ordinamento tributario italiano non soddisfa pienamente i requisiti di tutela dei diritti fondamentali, poiché le attività ispettive non erano sufficientemente motivate.
Per questo motivo, con l’articolo 13 bis della legge n.108 del 30 luglio 2025, il legislatore ha modificato l’articolo 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, stabilendo che:
“Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso.”
Fin qui, la norma riguarda l’attività di accesso presso la sede del contribuente. Ma in alcuni casi la semplice lettera d’incarico non è sufficiente.
Per esempio, per accedere in locali diversi da quelli dichiarati o in locali adibiti anche o esclusivamente ad abitazioni, la legge impone regole più stringenti (art. 52, comma 1).
In questi casi, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
L’autorizzazione può essere concessa solo in presenza di gravi indizi di violazione e solo allo scopo di reperire prove (art. 52, comma 2).
Se invece si tratta di locali “promiscui” (cioè abitazione e luogo di lavoro insieme), l’autorizzazione è comunque obbligatoria, ma non richiede la presenza di gravi indizi.
Un recente chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28338 del 27 ottobre 2025, che ha stabilito che l’esistenza di un collegamento diretto tra abitazione e studio professionale comporta sempre la necessità dell’autorizzazione della Procura.
Nel caso specifico, i verificatori avevano considerato lo studio tecnico un locale indipendente; tuttavia, esso era collegato all’abitazione del contribuente e della madre tramite una porta interna.
Per la Cassazione, tale circostanza configura un uso promiscuo e, quindi, richiede autorizzazione obbligatoria.
I giudici hanno inoltre precisato che l’autorizzazione del Procuratore è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazione solo per i locali esclusivamente abitativi, mentre per quelli ad uso promiscuo è sempre necessaria, ma non condizionata da tali indizi.
La Corte ha infine rinviato la decisione alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, affinché verifichi la reale esistenza del collegamento tra studio e abitazione, sulla base della documentazione presentata dal contribuente.
Salvatore Forastieri