Rottamazione: estinguere i debiti senza pagare sanzioni, interessi di mora e aggio

Text with image

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Reading Time: 5 minutes

Anche quest’anno, come ampiamente preannunciato, è stata riproposta la “rottamazione quinquies”, ossia la definizione delle somme dovute a titolo di imposte o contributi previdenziali iscritte a ruolo nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Siamo giunti, con questa, alla quinta definizione agevolata di questo genere, la prima delle quali disposta con il D.L. n. 193 del 2016.

Ora la troviamo all’art. 1, commi da 82 a 110, della legge di Bilancio per il 2026, ossia la Legge n. 199 del 30 dicembre scorso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025.

Come già detto, riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023. Praticamente con un anno in più rispetto all’arco temporale previsto dalla precedente rottamazione (quater). E proprio al fine di avere cognizione delle cartelle di pagamento definibili, è opportuno ricordare che occorre tenere conto della data di consegna del ruolo all’Agente della Riscossione e non alla data in cui lo stesso è stato reso esecutivo.

Il beneficio della rottamazione consiste nella possibilità di pagare il debito (tributario o contributivo) al netto delle sanzioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dell’aggio dovuto all’esattore. Si paga quindi solo il debito originario, maggiorato solo dalle spese risguardanti le procedure esecutive eventualmente già intraprese e da quelle riguardanti la notifica della cartella di pagamento.

C’è da dire, a questo punto, che, contrariamente alle quattro precedenti definizioni di questo genere, che hanno consentito il pagamento agevolato dei tutti i debiti erariali e contributivi iscritti a ruolo, compresi quelli conseguenti ad atti amministrativi d’accertamento, la “rottamazione quinquies” è consentita limitatamente alle somme (imposte erariali e oneri contributivi) derivanti da dichiarazioni presentate senza il pagamento delle somme dovute.

Praticamente quest’ultima forma di definizione riguarda solo gli esiti delle attività di cui agli articoli 36 bis (controlli automatici imposte sui redditi) e 36 ter (controlli formali imposte sui redditi) del D.P.R. 600/72, degli articoli 54 bis (liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione) e 54 ter (controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia), nonché le somme dovute a seguito dell’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS (anche in questo caso escluse le somme derivanti da accertamento dell’Ente previdenziale).
Sono definibili anche le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali, ed in questo caso la definizione si ottiene con il pagamento della sanzione dovuta, al netto degli interessi e dell’aggio spettante all’esattore.

La definizione riguarda anche le somme dovute a causa dell’inefficacia delle precedenti definizioni (dalla prima rottamazione fino alla quarta), comprese le somme dovute per la riammissione alla rottamazione quater (art. 3 bis del D.L. 202/2024) per i soggetti che al 31 dicembre 2024 erano decaduti dall’agevolazione per mancato pagamento delle somme previste.

Di contro, sono escluse dalla definizione i debiti risultanti da singoli carichi iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, riguardanti la “rottamazione quater” o la “riammissione alla rottamazione quater”, per i quali al 30 settembre 2025 erano state pagate tutte le rate scadute a tale data.

Rottamazione quinquies: ammessi ed esclusi

In pratica, sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro i quali si sono già avvalsi di una precedente definizione agevolata e che poi sono decaduti, a condizione, però, che le somme iscritte a ruolo siano della stessa natura di quelli che rientrano oggi nella più recente rottamazione.

Sono esclusi dalla nuova “Rottamazione”, invece, i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, hanno fatto parte della rateizzazione ottenuta in occasione della “Rottamazione-quater” e le cui rate, alla data del 30 settembre 2025, risultano tutte interamente versate.

Tutte le somme “definibili”, comunque, allo scopo di agevolarne l’individuazione, saranno rese note al debitore dall’Agente della Riscossione, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Al fine di beneficiare di quest’ultima definizione agevolata, il contribuente è tenuto a presentare all’Agente della riscossione, entro il 30 aprile 2026 ed utilizzando l’apposito modello, un’apposita dichiarazione dalla quale risulti anche il numero delle rate prescelto l’esistenza di eventuali giudizi in corso riguardanti i carichi oggetto della definizione e l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

L’Agente della Riscossione, ricevuta l’istanza del contribuente, comunica al debitore, entro il 30 giugno 2026, l’importo delle singole rate con la relativa data di scadenza.

La presentazione dell’istanza comporta, con riguardo ai carichi oggetto della richiesta di definizione, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione.

All’agente della riscossione, poi, dopo il pagamento dell’unica o prima rata, è impedito avviare nuove azioni esecutive. Non può nemmeno proseguire quelle iniziate prima, tranne quelle con esito positivo in occasione del primo incanto.

Il debitore che presenta l’istanza non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Anche il DURC è possibile ottenerlo con la semplice presentazione dell’istanza di definizione.

Come deve avvenire il pagamento

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026. Oppure ratealmente, con gli interessi nella misura del 3%, in un numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari importo, con un limite minimo di ogni singola rata di 100 Euro.

Le scadenze previste dalla legge in caso di pagamento rateale sono le seguenti:

  • prima rata in data 31 luglio 2026;
  • seconda rata in data 30 settembre 2026;
  • terza rata in data 30 novembre 2026;
  • rate dalla quarta alla cinquantunesima alle date del 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034;
  • rate dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima 31 gennaio, trentuno marzo e 31 maggio 2035.

Non è ammessa la consueta “tolleranza” di cinque giorni di ritardo prevista in occasione di altri pagamenti.

Il contribuente decade dalla definitone agevolata, con il conseguente recupero dell’intera somma dovuta da parte dell’Agente della riscossione e con la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di mancato pagamento:

  • dell’unica rata prescelta dal debitore (ossia entro il luglio 2026);
  • in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • in caso di mancato pagamento dell’ultima rata del piano di rateizzazione prescelto dall’interessato.

Per quanto riguarda i tributi locali (come IMU, TARI, addizionali ed entrate di natura patrimoniale, ma esclusa l’IRAP), la legge consente alle regioni ed agli altri Enti locali impositori di prevedere particolari tipologie di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla normativa generale (statale) allo scopo di “assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario”.

Dopo avere illustrato le caratteristiche di questa nuova definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e consegnati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023, può essere utile ricordare quali sono le principali differenze tra la “quinquies” e le precedenti “rottamazioni”, in particolare la “rottamazione quater”.

Le novità

Intanto, come già detto, l’istituto di definizione agevolata in vigore dallo scorso 1 gennaio ne amplia l’arco temporale, aggiungendo, rispetto alla rottamazione precedente, un anno in più (fino al 2023).

Le rate previste in caso di richiesta di dilazione, poi, passano da un massimo di 18 rate (cinque anni) per la versione “quater”, al numero attuale di 54 rate bimestrali (nove anni).

Un’altra novità, più favorevole rispetto alle precedenti definizioni, è quella che riguarda il perfezionamento della rottamazione-quinquies. Rispetto al passato, infatti,  la decadenza dalla definizione agevolata non si verifica più con il semplice mancato (o insufficiente) pagamento di una sola rata. Occorre, ora, che il mancato pagamento riguardi o la prima (o unica) rata, o due rate successive (anche non consecutive), oppure l’ultima rata.

Negativa, invece, la novità costituita dal fatto che, per il pagamento, non è prevista la consueta “tolleranza” di cinque giorni che, anche nel caso della precedente rottamazione, consentiva di considerava tempestivo il versamento tardivo ma effettuato entro cinque giorni dalla naturale scadenza.

Altrettanto negativo l’aumento, rispetto alla versione “quater” della definizione, della percentuale degli interessi previsti in caso di rateizzazione, percentuale che sale passa dal 2 al 3%.

Ma la caratteristica negativa maggiormente significativa, è costituita dal fatto che la norma in argomento limita notevolmente la definizione, consentendola, come già detto, solo alle somme che risultano dovute dalla dichiarazione presentata ma non versate. Contrariamente al passato, quindi, restano ora esclusi tutti i recuperi d’imposta e di contributi che nascono dai controlli sostanziali. Si tratta di una grossa fetta di soggetti i quali ritenevano di potersi avvalere di una nuova sanatoria anche per le somme iscritte a ruolo a seguito di accertamenti notificati dagli uffici fiscali o dall’Ente previdenziale.

Salvatore Forastieri

 

Ultimi Articoli