Si avvicina la scadenza della seconda rata dell’IMU 2025. Sono tenuti al pagamento tutti i titolari del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, con le eccezioni previste dalla legge, compresa l’esenzione riguardante la prima casa di abitazione.
Come si ricorderà, nel 2014 era stata introdotta, seppure mai entrata concretamente in vigore, l’Imposta Unica comunale (IUC), un tributo che avrebbe dovuto assorbire, con una sola aliquota, gli altri tributi comunali esistenti.
Concepita come imposta “unica”, di fatto è stata sempre un’imposta “trina”, composta, cioè, dall’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), dalla TARES (poi TARI) il tributo comunale che ha assorbito tutti i prelievi legati alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, e dalla TASI, un’imposta che tassava esclusivamente i “servizi (locali) indivisibili”.
Nel 2020 la TASI è stata abolita, ed il relativo gettito è stato fatto confluire negli altri tributi locali sugli immobili. L’ICI, invece, che si applicava al valore degli immobili posseduti dal contribuente (con esclusione della dimora abituale dello stesso contribuente e del suo nucleo familiare), a decorrere dal 1 gennaio 2012 è diventata IMU (Imposta Municipale Unica), un tributo “locale” (municipale), quello attualmente esistente, sostanzialmente applicabile con gli stessi criteri dell’ICI.
Anche l’IMU, così come la vecchia ICI, ha natura di imposta patrimoniale ed è forse l’unico vero tributo di questo genere (patrimoniale) esistente nel nostro Paese. E’ dovuta per il possesso (inclusi i titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, locatari con contratto di leasing e concessionari di aree demaniali), di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
Dal 2014 sono esenti dall’IMU le “abitazioni principali” che non hanno le caratteristiche “di lusso”, ossia quelle sono classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9).
Come si calcola l’IMU
Attualmente si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota prevista. La base imponibile per gli immobili abitativi è costituita dal valore dell’immobile determinato rivalutando la rendita catastale per specifici coefficienti, diversi a seconda della categoria catastale alla quale l’immobile appartiene, e più precisamente: Categoria catastale da A/1 a A/11: 160; A/10: 80; da B/1 a B/8: 140; C/1: 55; C/2, C/6 e C/7 : 160; C/3, C/4, C/5 : 140; da D/1 a D/10: 65; D/5 : 80.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore in comune commercio.
Per i terreni agricoli, invece, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, e poi moltiplicato per 135.
L’imposta, ai sensi dei commi da 738 a 783, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è dovuta per anno solare (proporzionalmente ai mesi di possesso), e si calcola applicando alla base imponibile, come precedentemente determinata, l’aliquota “di base” stabilita dalla legge (per le abitazioni categoria catastale A/2, “non principali”, l’aliquota è dello 0,76%), oppure quelle che i singoli comuni, in una forbice prevista dalla legge, possono stabilire. A Palermo, l’aliquota per gli appartamenti non di lusso A/2, che non costituiscono l’abitazione principale del contribuente (diversamente sarebbero esenti) è pari all’ 1,06% (Aliquota massima consentita dalla legge, stabilita con delibera n.391 del 24 dicembre 2024 pubblicata nel sito del MEF).
Qualora i comuni decidano di modificare le aliquote IMU, devono pubblicare , entro il 28 ottobre dell’anno al quale si riferiscono, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, la relativa delibera con il prospetto delle aliquote ed il regolamento,.
Diversamente, restano applicabili, le aliquote del periodo d’imposta precedente e, per quest’anno (2025) in mancanza di una delibera ad hoc, I comuni sono obbligati ad applicare le aliquote “base” previse dalla legge e non quelle dell’anno precedente.
L’IMU non è dovuta quando si tratta di: a) gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici che possiedono immobili destinati ad uso istituzionale; b) stazioni ferroviarie e metropolitane, porti, aeroporti, funivie, sciovie, edicole, chioschi, stazioni di servizio autostradali, mercati, cimiteri, discariche, acquedotti, campi sportivi pubblici, piscine, etc.; c) fabbricati destinati ad usi culturali; d) fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede; f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali: g) immobili utilizzati dagli enti non commerciali (esclusi i partiti politici), destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di religione o di culto (c.d. attività meritevoli di tutela); h) gli immobili occupati abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia penale; i) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; l) fabbricati collabenti (cat. catastale F/2) ossia quelli in disuso a causa del loro elevato grado di inutilizzabilità (fabbricati fatiscenti, ruderi, etc.), per cui, essendo privi di rendita, sono esclusi dal tributo.
Quando si devono pagare le due tranche
L’imposta si versa in 2 tranche, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre.
La prima si paga applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda (“a saldo”), invece, si paga applicando l’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote vigenti per l’anno di competenza al netto della somma pagata come prima rata.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato con modello F24 (è ammessa la compensazione), oppure con bollettino di conto corrente postale.
Salvatore Forastieri