Abbiamo già parlato dell’autotutela in materia tributaria. Abbiamo illustrato, in particolare, le novità introdotte con il Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219, emanato in attuazione della legge delega sulla riforma tributaria (n. 111 del 9 agosto 2023), il quale ha modificato in diversi punti lo Statuto dei Diritti del Contribuente, ossia La legge 212 del 27 luglio 2000. Tra le modifiche più rilevanti quella riguardante l’autotutela.
Prima della riforma, l’autotutela era un principio di diritto amministrativo che, seppure formalmente riconosciuto applicabile anche dall’Amministrazione Finanziaria, era visto dagli uffici come un’attività, quella della correzione degli errori commessi, come estranea rispetto a quella istituzionale dell’accertamento e della riscossione dei tributi. Si disquisiva troppo sull’interesse pubblico alla correzione dell’errore e sulla discrezionalità amministrativa della quale – comunque – poteva avvalersi la Pubblica Amministrazione.
Eppure diverse volte, anche la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, aveva manifestato il proprio avviso secondo il quale, “in uno Stato moderno, il vero interesse del Fisco non è affatto quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese sostanzialmente ingiuste profittando di situazioni contingenti favorevoli al Fisco sul piano amministrativo o processuale, bensì quello di curare che il prelevo fiscale sia sempre in armonia con l’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo, sì da non compromettere per il futuro la fonte del gettito e, al tempo stesso, da stimolare il contribuente alla lealtà fiscale”.
Dal 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 219/23, come già detto in precedenza, l’istituto dell’autotutela in materia tributaria è stato modificato.
Il nuovo art. 10-quater della legge 212/2000, stabilisce che “1. L’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull’individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria; e) errore sul presupposto d’imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché’ decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.”.
Il nuovo articolo 10 quinquies della stessa legge stabilisce, invece, che “1. Fuori dei casi di cui all’articolo 10-quater, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.”.
Entrambe le nuove disposizioni, prevedono l’obbligo o, in certi casi, la semplice facoltà (l’art. 10 quinquies), di correggere gli errori che costituiscono illegittimità o infondatezza degli atti di imposizione.
Ed è proprio questo specifico riferimento, agli atti “dell’imposizione”, che ha creato problemi interpretativi, problemi che talvolta hanno portato gli Uffici (quelli che preferivano l’interpretazione letterale e restrittiva) ad escludere dalla possibilità di annullare in autotutela gli atti di irrogazione di sanzione, anche se infondati o illegittimi.
Tuttavia, recentemente, con il Decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 20 Novembre 2025 (recante, tra l’altro, modifiche al Decreto legislativo 219/2023) è stato posto rimedio alla cennata carenza delle norme sull’autotutela, prevedendo che la stessa possa essere applicata anche a tutti gli atti di imposizione, compresi quelli sanzionatori.
La norma ancora non ha il carattere dell’ufficialità dovendo ancora essere approvata in via definitiva e poi pubblicata in Gazzetta.
Tuttavia rappresenta un sicuro indirizzo al quale gli uffici possono sicuramente già conformarsi, applicando tale interpretazione anche agli atti riguardanti l’applicazione delle sanzioni, precedentemente non espressamente indicati.
Salvatore Forastieri