La bozza della “Rottamazione quinquies”, le modalità di definizione ad oggi previste dalla legge

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Illustrando le disposizioni di natura fiscale contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2026, abbiamo già sottolineato le troppe incertezze che caratterizzano il testo di legge all’esame del Parlamento. Pare che gli emendamenti al citato provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri e “bollinato” dalla Ragioneria generale dello Stato, siano quasi 6.000.

E di questi emendamenti una buona parte riguardano anche l’articolo 23 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione), ossia quello che contiene la bozza della norma, forse la più attesa, che prevede la così detta “rottamazione quinquies”.

Tra i massimi fautori di questa nuova definizione agevolata è Matteo Salvini, il quale vorrebbe estendere quanto più possibile la platea dei contribuenti che potrebbero beneficiarne. Ma deve fare i conti con le risorse esistenti, visto che, a quanto pare, un ulteriore allargamento dei confini della rottamazione, insieme ad altre richiesta della Lega, si scontrano con le risorse esistenti rendendo conseguentemente indispensabile il ricorso ad altri prelievi, magari coinvolgendo, per aumentare il gettito, anche le banche.

Secondo gli emendamenti della Lega, nella prossima rottamazione non solo dovrebbero essere dimezzati gli attuali interessi del 4% previsti per la rateizzazione delle somme dovute, ma dovrebbero entrare a far parte dei beneficiari della norma agevolativa anche i soggetti “decaduti” per non aver pagato una o più rate, comprendendo anche quelli con debiti costituiti da accertamenti veri e propri, e non solo da controlli automatici o formali, come attualmente previsto. Un obiettivo, però, che potrebbe costare 365 milioni di Euro.

Rottamazione quinquies, i confini

Non dimentichiamo che l’obiettivo di questa ulteriore definizione agevolata non è solo quello di favorire il pagamento di molti contribuenti che non hanno pagato al fisco quanto da loro dovuto, ma anche quello di ridurre sensibilmente l’enorme “magazzino” delle somme iscritte a ruolo, non pagate, risultanti in bilancio, ma per la maggior parte assolutamente inesigibili. Si tratta di una cifra enorme, quasi 1.300 miliardi di euro (con circa 160 milioni di cartelle “giacenti”), di cui solo una modestissima percentuale, pare solo il 7%, potrebbe essere riscossa.

L’attuale stesura della norma, l’articolo 23, consente ai contribuenti di estinguere i debiti relativi a carichi iscritti a ruolo (affidati all’agente della riscossione) nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023 (un anno in più rispetto alla rottamazione quater).

Per ottenere l’estinzione dei debiti è necessario versare solo il tributo a suo tempo non versato, e le somme dovute a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Si risparmiano, quindi, gli interessi di mora e l’aggio spettante all’agente della riscossione.

Possono essere definiti tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo precedentemente citato (dal 2000 al 2023), compresi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate, quelli in corso di rateizzazione ed addirittura quelli che, a causa del mancato pagamento di una sola rata, erano incorsi nella decadenza dall’agevolazione.

Possono aderire tutti i contribuenti, compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali o procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In base alla norma così come è attualmente concepita, i carichi definibili non sono tutti quelli consegnati all’”esattore”, ma soltanto quelli riguardanti l’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, quelli risultanti dai controlli automatizzati e formali (36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73) , quelli risultanti dai controlli automatici in materia di IVA (art. 54 bis del D.P.R. 633/72) ed infine le somme dovute a seguito del mancato pagamento dei contributi previdenziali (escluse quelli derivanti da accertamento).

Attualmente, quindi, sono esclusi dalla definizione i debiti da accertamento, nonché quelli interamente pagati entro il 30 settembre 2025. Di contro sono definibili i debiti oggetto di precedenti rottamazioni risultate inefficaci.

L’agente della riscossione, comunque, rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

Come aderire

L’istanza per l’adesione deve essere presentata entro il 30 aprile del 2026 e con l’istanza dovranno essere indicati i carichi che si intendono definire, il numero delle rate scelto e la rinuncia agli eventuali i giudizi pendenti.

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Dal momento della presentazione della domanda, si sospendono i termini di prescrizione e decadenza. Si fermano pure le procedure esecutive e cautelari, e restano sospese le cause ostative al rilascio del DURC.

Quando pagare

Il pagamento delle somme dovute a seguito della definizione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026.

Oppure in un massimo di nove anni, ossia con un numero di rate bimestrali non superiore a 54, con interessi nella misura del 4%, rate che scadono, le prime due, rispettivamente, entro il 31 luglio 2026 ed il 30 settembre 2026, le altre, e precisamente dalla quarta alla cinquantunesima rata, ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 al 2034. Le ultime tre rate, infine, entro il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio del 2035.

In base all’attuale testo della bozza di legge, si decade dalla definizione in caso di mancato pagamento dell’unica rate prevista, oppure di due rate anche non consecutive, oppure ancora in caso di mancato pagamento dell’ultima rata. Per la precedente rottamazione era sufficiente il mancato pagamento di una rata per fare scattare la perdita del beneficio fiscale.

Per completezza si ricorda infine che, in base all’attuale versione dell’articolo 24 del disegno di legge di bilancio 2026, anche le regioni e gli enti locali, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente disposizioni volte a disciplinare la definizione agevolata dei tributi di loro spettanza.

Salvatore Forastieri

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