Come è noto, il disegno di legge di bilancio per il 2026, dopo la “bollinatura” della Ragioneria Generale dello Stato, è già in Parlamento per iniziare, a partire dal Senato, l’iter parlamentare di approvazione definitiva in legge.
In verità sono pochi i punti certi.
Tra questi, c’è la norma di cui all’articolo 2 del disegno di legge, ossia quella che riguarda la riduzione dell’IRPEF per i redditi intermedi, ossia la diminuzione al 33% (precedentemente pari al 35%) dell’aliquota alla quale assoggettare i redditi del secondo scaglione, quello da 28.000 a 50.000.
Molto discusse, invece, tutte le altre disposizioni, come quelle che, per esempio, riguardano la “rottamazione quinquies”, l’aliquota di cedolare secca per gli affitti brevi e la tassazione dei “superprofitti” delle banche.
Staremo a vedere, comunque, che fine faranno tutte le altre disposizioni contenute nel disegno di legge in commento, tra cui alcune norme anti evasione di cui stiamo per parlare.
L’articolo 25 del disegno di legge, stabilisce che “Senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche”.
Una norma che, se vedrà la luce, consentirà all’Agenzia delle Entrate di recuperare con immediatezza le somme che, in caso di omissione della dichiarazione IVA, emergono dall’incrocio delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche effettuate.
L’articolo 26, invece, sempre se vedrà la luce, modificando l’articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 2026, 1. I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.».
Lo stesso articolo, al secondo comma, stabilisce pure che “All’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,n. 33, le parole «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».
Due disposizioni, quelle dell’articolo 26, che non solo vietano la compensazione dei crediti fiscali agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai così detti “bonus edilizi”, ma che abbassano pure a 50.000 Euro (in precedenza era 100.000 Euro) il limite delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali che impedisce al contribuente di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa.
Il motivo di queste disposizioni, evidentemente, sta nella necessità di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Ed è proprio con riguardo a tali disposizioni legislative, ancora in fieri, con riguardo – cioè – alla prevista pesante “stretta sulle compensazioni”, che il dibattito si fa molto vivace.
Queste restrizioni, infatti, rappresentano un grosso impatto sulla gestione finanziaria delle aziende, anche di quelle che legittimamente hanno acquisito il diritto al credito fiscale, compresi quelli acquisiti dai creditori originali, come si è potuto verificare in caso del “bonus 110 per cento”.
Ci si chiede, però, se una simile disposizione, che vieterebbe la compensazione anche in caso di crediti acquisti prima dell’entrata in vigore della norma in commento, sia in linea con lo statuto dei diritti del contribuente.
Tale impianto normativo (legge 212 del 27 luglio 2000), infatti, all’articolo 3, trattando dell’efficacia temporale delle norme tributarie, prevede espressamente l’irretroattività delle norme tributarie, salvo casi eccezionali e con leggi di natura interpretativa, e solo in presenza di un interesse pubblico eccezionale.
E’ necessario, pure, che non venga violato il principio deò “legittimo affidamento” del contribuente previsto dall’articolo 10 della stessa legge 212.
Speriamo, quindi, che in sede di approvazione definitiva, ma anche prima grazie a quale apposito emendamento, questo problema venga risolto, onde evitare i contenziosi che probabilmente andrebbero ad ingolfare inutilmente la quantità dei ricorsi pendenti presso le Corti di Giustizia Tributaria ed in cassazione.
Salvatore Forastieri