Per la verità è una disposizione poco nota. Ma è molto importante perché l’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 231 dell’ 8 giugno 2001 (compliance) consente alle società ed agli altri Enti (ossia tutti gli enti forniti di
personalità giuridica e le società e associazioni anche quelle prive di
personalità giuridica) di non subire le conseguenze dei reati commessi dai propri amministratori dai propri dipendenti quando da tali reati è derivato un vantaggio a loro favore.
Ed il catalogo dei reati interessati da queste disposizioni è molto lungo, e tra questi ci sono pure i reati di corruzione, di frode, di riciclaggio, i reati ambientali, i reati informatici, i reati contro la sicurezza sul lavoro, la ricettazione, l’impiego irregolare di cittadini stranieri, i reati in materia di diritti d’autore, ecc..
Poi, dal 2019, con le modifiche apportate con il D.L. 124 del 26 ottobre 2019, l’elenco dei reati punibili anche con la sanzione amministrativa a carico dell’ente sono aumentati, con l’aggiunzione dei reati fiscali più gravi previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; di occultamento o distruzione di documenti contabili; di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ecc.
Invero, quando si parla di compliance, ci si riferisce di solito alla “tax compliance” o, più precisamente, per tradurlo in italiano, all’adempimento spontaneo tributario oppure alla “conformità normativa”.
Un obiettivo che si rincorre forse da subito dopo la riforma tributaria dell’inizio degli anni ’70, ma che è stato sempre lo slogan di tutti i Governi che si sono succeduti e, per la verità, anche di tutte le parti politiche.
Un concetto, però, probabilmente utopistico. Specialmente quando constatiamo che l’ammontare complessivo dell’evasione fiscale è pari a circa 100 miliardi all’anno e le cartelle di pagamento che giacciono non pagate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione costituiscono un “magazzino” che, a detta degli stessi vertici dell’Agenzia, ha raggiunto l’importo di quasi 1.500 miliardi di euro». Un importo da cui non pare si possa recuperare (sarebbe meglio dire tentare di recuperare)non più del 7%, ovvero circa 100 miliardi.
Non c’è dubbio, comunque, che la causa principale non è solo la ritrosia di molti cittadini a pagare le tasse (talvolta anche sconfinando nel penale. Influisce moltissimo anche la farraginosità del nostro sistema tributario. E non solo.
Tuttavia, sappiamo bene quanto l’evasione penalizzi il nostro bilancio ed anche la qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini.
Speriamo solo che la riforma tributaria ancora in corso possa risolvere, magari in parte, questo problema.
Ma la compliance resta sempre l’obiettivo primario.
E lo è non solo alleggerendo gli adempimenti e facendo chiarezza di tante norme formulate male e di difficilissima interpretazione ed anche di difficilissima attuazione (pensiamo, per esempio, anche ai tanti problemi causati dalla disposizione che prevede il collegamento tra POS e registratore di cassa), ma anche intervenendo sull’aspetto sanzionatorio.
Intanto sappiamo bene che le sanzioni tributarie di una volta sono state riviste con il decreto legislativo n. 87 del 2024, anche diminuendo in certi casi la misura (accogliendo i tanti inviti della Corte di Giustizia Europea che – giustamente – in certi casi ha visto una manifesta sproporzione tra la gravità della violazione e l’entità della pena.
Ma anche intervenendo sulle sanzioni penali, ora meglio proporzionate alla gravità del reato.
E, proprio con riferimento alla compliance, o meglio all’effetto deterrente delle sanzioni, un effetto molto significativo lo hanno dato anche le disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, modificato comunque nel 2019, che, come già detto, ed anche con riguardo alle violazioni tributarie da parte degli enti (quindi non delle persone fisiche), ha introdotto il concetto di un altro tipo di responsabilità amministrativa quando, come già detto, un dipendente o un dirigente commette un reato nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. In questo caso non ne risponde solo la persona fisica (personalmente penalmente responsabile), ma anche l’ente stesso con sanzioni pecuniarie pesantissime.
Si tratta di un terzo sistema sanzionatorio (oltre a quello penale e quello meramente fiscale) particolarmente incisivo, perché spinge i soggetti d’imposta verso un comportamento virtuoso (compliance) che, per legge, deve concretizzarsi attraverso l’adozione di un “Modello di Organizzazione e Gestione” (MOG), ossia organizzando un sistema che, oltre a fare aumentare il concetto di cultura aziendale, faccia emergere i rischi di alcune prassi aziendali che, di fatto, possono facilitare violazioni di diversa natura, ma anche quelle di natura tributaria, comprese quelle che costituiscono reati.
In realtà, prima di questa legge vigeva il principio “societas delinquere non potest” (la società non può delinquere).
Ora, invece, con l’“effetto deterrente” della legge 231, anche in ossequio alle direttive comunitarie (specialmente quelle sulle frodi IVA), la responsabilità degli enti si amplia notevolmente.
Un effetto deterrente, però, che può produrre anche risvolti favorevoli per l’azienda, quella che vuole evitare rischi e vuole comportarsi correttamente.
Applicando le norme della citata legge 231/01, infatti, non solo si evitano le specifiche sanzioni, ma si beneficia di altri vantaggi, come la maggiore efficienza operativa, il miglioramento reputazionale compreso il “Rating di Legalità, la maggiore possibilità di ottenere finanziamenti, nonché l’aumento di clienti, investitori e partners.
Abbiamo detto che le sanzioni a carico dell’ente, quelle previste dalla citata legge 231, sono abbastanza pesanti,
Il Giudice, in relazione alla gravità del fatto ed al grado di responsabilità dell’ente, può irrogare sanzioni che possono variare da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 Euro.
Ci sono pure sanzioni Interdittive, come la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
E c’è pure la confisca, sia diretta, sia quella “per equivalente”, ossia quella su somme di denaro o beni di valore corrispondente, quando non è possibile aggredire direttamente i beni che costituiscono il profitto
La legge 231, quindi, rappresenta una sorta di compliance (facoltativa), alla quale l’ente può aderire facoltativamente, ma a condizione che ponga in essere alcuni adempimenti particolari.
Più in particolare, è necessario che venga adottato un “Modello di Organizzazione e Gestione” (MOG), e nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), autonomo, con il compito di vigilare sull’osservanza del MOG.
Il Modello di Organizzazione e Gestione prevede, oltre ad una adeguata formazione del personale, prevede : a) la Mappatura delle aree a rischio, ossia l’analisi delle attività aziendali che potrebbero teoricamente dar luogo a reati (es. corruzione, sicurezza sul lavoro, reati ambientali); b) un Codice Etico, ossia un documento che definisce i valori e le regole di condotta dell’ente; c) un Organismo di Vigilanza (OdV), un ente autonomo (interno o esterno) con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; d) un sistema sanzionatorio, ossia regole interne per punire chi viola le procedure del Modello; ed infine, e) l’istituzione di canali sicuri per segnalare condotte illecite (recentemente rafforzati dalla normativa europea).
Sono queste le condizioni che possono evitare che un Ente possa essere coinvolto, con l’applicazione delle pesantissime sanzioni previste dalla legge, nelle conseguenze del reato commesso a suo vantaggio da un proprio amministratore o dipendente.
Salvatore Forastieri