Si avvicina la data del 30 aprile, termine ultimo per la presentazione telematica, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’istanza di adesione alla “Rottamazione quinquies”, la speciale definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
È possibile chiedere, attraverso il sito della Agenzia delle Entrate www.agenziaentrateriscossione.gov.it – Sezione “Definizione agevolata”, il “prospetto informativo” contenente i debiti rottamabili, una richiesta che sarà riscontrata entro le successive 12 ore con una email all’indirizzo indicato.
L’Agenzia della Riscossione, comunque, ha pubblicato diversi comunicati per spiegare le modalità della definizione e del pagamento.
Al contrario delle altre analoghe definizioni agevolate, infatti, a prescindere dal periodo temporale coinvolto (esteso a tutto il 2023), questa volta sono definibili, senza pagamento di sanzioni, interessi ed aggio, solo i debiti iscritti a ruolo, nel periodo precedentemente citato, derivanti da controlli automatici e formali (36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73) o da avvisi di pagamento dell’INPS non derivanti da accertamento.
Sono definibili anche le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ma solo quelle affidate all’agente della riscossione dalle Prefetture. Queste violazioni sono definibili pagando la sanzione, ma senza interessi ed aggio.
In pratica, questa volta, la definizione riguarda solo le somme “dichiarate e non versate” e non quelle che scaturiscono dai controlli sostanziali degli uffici.
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro il 31 luglio 2026, in unica soluzione, oppure in 54 rate bimestrali, in nove rate bimestrali, con gli interessi del 3%.
Queste, in generale, le regole per la rottamazione.
La novità, comunque, molto importante, riguarda l’estensione dell’ambito applicativo della definizione. Infatti, proprio dal MEF, giungono notizie secondo le quali è in corso lo studio della possibilità, legata principalmente ai noti limiti di bilancio (copertura), di includere tra le somme rottamabili anche quelle dovute a causa della decadenza dalla precedente versione della rottamazione.
Potrebbe essere la legge di conversione in legge del decreto Fiscale n.38/2026 che potrebbe (il condizionale è veramente d’obbligo) salvare alcuni contribuenti che non hanno onorato le rate delle somme dilazionate riguardanti le precedenti “rottamazioni”.
Il decreto fiscale potrebbe anche contenere un’altra importante novità, ossia la possibilità di introdurre i cinque giorni di tolleranza per i pagamenti tardivi dell’ultima rottamazione , tolleranza attualmente non prevista dalla legge, ma consentita invece nelle precedenti edizioni.
Non dimentichiamo che uno degli obiettivi della definizione agevolata, oltre a tentare di avviare i contribuenti verso comportamenti fiscali più corretti, è quello di diminuire (non si può dire smaltire) l’enorme magazzino di crediti erariali iscritti a ruolo, d’importo complessivo superiore a 1.200 miliardi di euro, di cui solo una minima parte, non più del 7%, è stata ritenuta ancora esigibile.
Salvatore Forastieri