LA PAROLA ALL’AVVOCATO
Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano
Il processo penale non è solo la partita tra accusa e imputato. Anche la persona offesa può diventare parte attiva e chiedere il risarcimento del danno. Ma nel nostro ordinamento i suoi poteri restano limitati, e la prospettiva europea chiede da tempo un cambio di passo.
LA DOMANDA
Sono stato vittima di un reato e il Pubblico Ministero ha avviato il procedimento penale contro la persona che ritengo responsabile. Mi hanno detto che posso «costituirmi parte civile». Che cosa significa esattamente? Devo per forza farlo? E se lo faccio, ottengo davvero il risarcimento del danno?
LA RISPOSTA
Partiamo da un equivoco diffuso. Molti cittadini pensano che, una volta denunciato un reato, il processo penale conduca automaticamente al risarcimento del danno. Non è così. Il processo penale, di regola, serve ad accertare se l’imputato è colpevole e, in caso affermativo, ad applicargli una pena. Il risarcimento del danno — che è tutt’altra cosa — spetta alla giurisdizione civile. Esiste però una possibilità, offerta dall’art. 74 del codice di procedura penale, che permette alla persona danneggiata dal reato di inserire la propria domanda risarcitoria direttamente nel processo penale: si chiama costituzione di parte civile. È uno strumento potente, ma va maneggiato con cognizione di causa.
Chi può costituirsi parte civile? Non chiunque. La legge distingue — e la distinzione è sottile ma decisiva — tra persona offesa e danneggiato dal reato. La persona offesa è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale (ad esempio, la vittima di una lesione personale). Il danneggiato è chi ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, causalmente collegato al reato: può essere la stessa persona offesa, ma anche un soggetto diverso. Nei casi di omicidio, ad esempio, la persona offesa non può più agire perché è deceduta; sono i familiari — coniuge, figli, genitori, fratelli conviventi — che, quali danneggiati, possono costituirsi parte civile per il danno da perdita del rapporto parentale. Possono costituirsi parte civile anche enti e persone giuridiche quando abbiano subito un danno diretto.
Quando ci si può costituire? La costituzione deve avvenire entro momenti processuali precisi. Nei procedimenti con udienza preliminare, il termine ultimo è l’udienza preliminare stessa. Nei procedimenti a citazione diretta — un ambito molto ampio, che ricomprende la maggior parte dei reati di minore gravità — la Riforma Cartabia ha introdotto una novità significativa: la costituzione di parte civile è oggi relegata all’udienza predibattimentale davanti al giudice monocratico prevista dall’art. 554-bis c.p.p., non più alla prima udienza dibattimentale. È un’udienza-filtro, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe selezionare i processi destinati a celebrarsi in dibattimento e decidere allo stato degli atti sulle richieste delle parti. Superato quel momento, si decade dal diritto di costituirsi in quel processo: e non è una formalità che possa essere rimessa in termini. Se si perde il treno, l’unica strada è il processo civile autonomo — più lungo, più costoso, e privo del vantaggio di agganciarsi all’accertamento penale.
Come ci si costituisce? Con un atto scritto, depositato in cancelleria o presentato in udienza, contenente le generalità del costituendo, quelle dell’imputato contro cui si agisce, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, la richiesta risarcitoria e — requisito formale ma rigoroso — la procura speciale al difensore, che deve essere specificamente conferita per il processo penale. Non basta la procura alle liti generica: serve un atto dedicato, firmato autenticamente. L’omissione o l’irregolarità della procura è una delle cause più frequenti di esclusione della parte civile.
Costituirsi parte civile conviene sempre? No — e qui si misura la differenza tra chi lavora in questa materia e chi la improvvisa. I vantaggi sono significativi: la parte civile partecipa attivamente al processo, può nominare consulenti tecnici, presentare memorie, chiedere l’ammissione di prove e impugnare la sentenza ai soli effetti civili. Se il giudice penale condanna, può pronunciare una provvisionale — somma immediatamente esecutiva — e demandare la liquidazione definitiva al giudice civile, oppure liquidare direttamente il danno. Il vantaggio strategico è enorme: l’accertamento penale del fatto fa stato nel giudizio civile ai sensi dell’art. 651 c.p.p. Ma ci sono anche rischi. Se l’imputato viene assolto «perché il fatto non sussiste» o «perché non lo ha commesso», la parte civile può essere condannata alla rifusione delle spese processuali. E se ci si costituisce troppo presto, o per danni non ancora quantificabili, ci si espone a un risultato processuale più modesto di quello ottenibile in un successivo giudizio civile.
C’è però un punto che merita di essere detto con chiarezza, e che raramente trova spazio nelle trattazioni divulgative. Il concetto stesso di «vittima» — inteso come soggetto portatore di diritti autonomi nel processo penale — è, storicamente, quasi estraneo al nostro ordinamento processuale. La tradizione italiana ha sempre privilegiato la logica dualistica pubblica accusa–imputato, relegando chi aveva subìto il reato al ruolo, tutto sommato servente, di portatore di un’eventuale pretesa risarcitoria. È un’impostazione anacronistica, che ha cominciato a incrinarsi soltanto grazie all’ordinamento euro-unitario e convenzionale. La Direttiva 2012/29/UE — che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato — e la Direttiva 2004/80/CE sul risarcimento alle vittime di reati violenti hanno imposto all’Italia di rivedere, almeno in parte, il paradigma. A queste si aggiunge la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che sul versante degli obblighi positivi degli Stati (artt. 2, 3 e 8 CEDU) ha ricavato un vero e proprio statuto del diritto della vittima a un’indagine effettiva e a una partecipazione procedimentale significativa.
Il recepimento di queste indicazioni nel nostro ordinamento c’è stato, ma resta parziale e spesso deludente sul piano dell’effettività. All’interno del procedimento penale, i poteri della persona offesa continuano a essere sensibilmente limitati: può presentare memorie, indicare elementi di prova, partecipare ad alcuni momenti processuali, ma — e qui si consuma una delle frustrazioni più ricorrenti di chi si rivolge allo Studio — non ha un effettivo potere di interlocuzione nei riti alternativi. Nel patteggiamento, in particolare, la vittima non può opporsi all’accordo tra accusa e difesa, non può contestarlo nel merito, in molti casi non può nemmeno interloquire in misura significativa. Assiste, impotente, a un esito processuale che il Pubblico Ministero può concordare anche senza il suo avallo. Simile è la vicenda dell’archiviazione, dove l’opposizione della persona offesa opera in uno spazio angusto. L’auspicio — e lo dico da avvocato che si occupa da anni anche della tutela delle vittime, specie di mafia e criminalità organizzata — è che i poteri della persona offesa crescano al di là della pura pretesa risarcitoria: un vero diritto di partecipazione, non un simulacro.
La Riforma Cartabia — decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 — ha inciso su alcuni profili, rafforzando l’obbligo di informazione alla persona offesa, introducendo presidi più solidi in materia di giustizia riparativa e modificando la disciplina delle impugnazioni della parte civile. Sono innovazioni importanti, ma che non hanno mutato il cuore dell’istituto né colmato il divario con la prospettiva europea. Il punto resta: la costituzione di parte civile è una scelta strategica, non una formalità. Richiede valutazione preliminare della solidità delle prove, della solvibilità dell’imputato, dell’opportunità di unire la causa civile al processo penale. Alcune volte la strada giusta è attendere la conclusione del penale e poi agire davanti al civile, forti del giudicato; altre volte la costituzione immediata è indispensabile per non perdere occasioni probatorie che solo il dibattimento può offrire.
Un’ultima indicazione pratica. Esiste il gratuito patrocinio a spese dello Stato anche per la parte civile: chi ha un reddito complessivo familiare non superiore a determinate soglie può chiedere l’ammissione al beneficio. Per alcune tipologie di reato — violenza domestica, atti persecutori, violenza sessuale — il gratuito patrocinio è riconosciuto a prescindere dal reddito. È una tutela fondamentale, ancora poco conosciuta dalle stesse vittime, che merita di essere ricordata ogni volta che se ne presenta l’occasione.
Chi è stato vittima di un reato non dovrebbe mai decidere da solo, né affidarsi a scelte affrettate. La costituzione di parte civile è uno degli strumenti più efficaci che il nostro ordinamento mette a disposizione della persona offesa: ma, come ogni strumento potente, va usato con competenza. E va usato nella consapevolezza che il diritto europeo spinge — legittimamente — verso un ruolo più pieno della vittima nel processo. Il primo passo, sempre, è parlare con un avvocato che conosca il processo penale dall’interno. Tutto il resto viene dopo.
Per un approfondimento tecnico su presupposti, modalità, diritti processuali e novità introdotte dalla Riforma Cartabia, si rinvia all’articolo pubblicato sul blog dello Studio: «Parte Civile nel Processo Penale: Diritti e Risarcimento» sul sito dello Studio.
Avv. Stefano Giordano
Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)