La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Filippo Piritore, l’ex poliziotto della Squadra Mobile di Palermo accusato di depistaggio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio del Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980.
Il cuore del giallo: il “guanto scomparso”
Al centro dell’inchiesta della Procura di Palermo si trova un guanto in pelle marrone rinvenuto nell’auto utilizzata dai killer. Secondo l’accusa, Piritore avrebbe ostacolato il ritrovamento del reperto e l’identificazione dei responsabili attraverso due fasi. La prima avvenuta nel 1980, redigendo false annotazioni di servizio in cui dichiarava di aver consegnato il guanto alla Polizia Scientifica (nello specifico all’agente Di Natale), cosa smentita dagli interessati e dai magistrati dell’epoca. La seconda nel 2024, fornendo ai magistrati, durante nuove sommarie informazioni, il nome di un altro presunto consegnatario (tale “Lauricella”), soggetto che però non è mai risultato in servizio presso la Scientifica di Palermo.
La decisione della Suprema Corte
Nonostante il Procuratore generale avesse chiesto l’inammissibilità del ricorso, i giudici di legittimità hanno accolto le tesi della difesa, ribaltando le decisioni del Tribunale del Riesame.
Indizi di colpevolezza “illogici”
La Cassazione ha definito “congetturale” la ricostruzione dell’accusa. I giudici sottolineano un paradosso: se Piritore avesse voluto davvero far sparire il guanto, non avrebbe avuto senso menzionarlo ripetutamente nelle sue relazioni, né sottoporlo formalmente al proprietario dell’auto rubata per il riconoscimento. Tali condotte sono state ritenute incompatibili con la volontà di favorire gli assassini.
La configurazione del reato di depistaggio
La Corte ha chiarito che per il reato di depistaggio (art. 375 c.p.) non basta che una dichiarazione sia falsa. È necessario che vi sia un pericolo concreto di inquinamento delle indagini e sia dimostrato il dolo specifico, ovvero l’intenzione deliberata di deviare il corso della giustizia.
Nel caso Piritore, i giudici hanno rilevato che non è stata fornita prova di come dichiarazioni su fatti avvenuti 45 anni fa possano, oggi, pregiudicare concretamente un’indagine su reati potenzialmente già prescritti.
Esigenze cautelari insussistenti
Infine, la Cassazione ha demolito le motivazioni relative al rischio di inquinamento probatorio o reiterazione del reato. Il Tribunale aveva ipotizzato che Piritore godesse ancora di una rete di contatti influenti, ma la Suprema Corte ha bollato queste tesi come “mere congetture“: Piritore è in pensione da anni e una telefonata intercettata con il Questore di Trapani (suo parente) è stata giudicata irrilevante: l’ex poliziotto chiedeva informazioni per legittima preoccupazione, senza alcuna insistenza o pressione indebita.
La Corte ha perciò disposto l’immediata rimessione in libertà di Filippo Piritore, annullando sia l’ordinanza del Riesame che il provvedimento genetico del GIP.
Roberto Greco