LA PAROLA ALL’AVVOCATO
Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano
LA DOMANDA
Buongiorno Avvocato. Qualcuno ha scritto cose gravissime e false sul mio conto su Facebook (oppure su Instagram, su Google, in una recensione). La mia reputazione è distrutta. Non so cosa fare: devo presentare una querela? Devo fare causa civile per i danni? Devo fare entrambe le cose? E soprattutto: se faccio la querela, poi ottengo anche il risarcimento? O devo comunque fare una causa separata? Mi hanno detto che i tempi sono lunghissimi e che alla fine non si ottiene niente. È vero?
LA RISPOSTA
Gentile lettore, la sua domanda è probabilmente la più cercata d’Italia in materia di giustizia. E la confusione che esprime — querela o causa civile, o tutte e due? — è perfettamente comprensibile, perché nasce da un difetto strutturale del nostro sistema: il diritto italiano affronta la stessa offesa con due binari paralleli che non sempre comunicano tra loro.
Proviamo a fare chiarezza una volta per tutte.
Prima di tutto: la primissima cosa da fare. Prima ancora di chiamare un avvocato, prima ancora di decidere se querelare o fare causa, faccia una cosa sola: acquisisca la prova. Faccia immediatamente gli screenshot di tutto ciò che è stato pubblicato — il post, il commento, la recensione, il messaggio — avendo cura che nello screenshot siano visibili la data, l’ora, il nome o il profilo dell’autore e l’URL della pagina. Questo è fondamentale, perché i contenuti su Internet possono essere cancellati in qualsiasi momento, e senza la prova del fatto Lei rischia di ritrovarsi senza nulla in mano. Lo screenshot deve essere il suo primo riflesso, non il secondo. Se vuole un livello di certezza ancora maggiore, può rivolgersi a un notaio per un verbale di constatazione del contenuto online, oppure utilizzare servizi di acquisizione forense certificata: ma intanto, faccia lo screenshot. Subito.
Chiarito questo, passiamo alla domanda centrale: è un reato?
La risposta dipende da una distinzione che quasi nessuno conosce, e che invece è decisiva: la differenza tra ingiuria e diffamazione.
L’ingiuria è l’offesa rivolta direttamente alla persona presente — o comunque in una comunicazione diretta tra offensore e offeso. Il classico insulto faccia a faccia, o il messaggio privato offensivo inviato direttamente a Lei. Ebbene, dal 2016 l’ingiuria non è più un reato. Il d.lgs. 7/2016 l’ha depenalizzata, trasformandola in un illecito civile: chi offende qualcuno in sua presenza o in comunicazione diretta non rischia più la condanna penale, ma solo una sanzione pecuniaria civile e il risarcimento del danno. Questo significa che se qualcuno Le ha scritto un messaggio privato offensivo su WhatsApp, su Instagram o via email, Lei non può sporgere querela: può solo agire in sede civile.
La diffamazione è un’altra cosa. Si configura quando l’offesa alla reputazione viene comunicata a più persone in assenza dell’offeso. Un post pubblico su Facebook, una recensione su Google, un commento su Instagram visibile a tutti, un articolo su un blog: tutto ciò che raggiunge una pluralità di destinatari e offende la reputazione di qualcuno che non è presente alla comunicazione. Questa è diffamazione, ed è un reato — previsto dall’art. 595 del codice penale. Quando l’offesa viene commessa attraverso Internet o qualsiasi mezzo di pubblicità, si applica l’aggravante del comma 3: la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, oppure la multa non inferiore a 516 euro.
La Corte di Cassazione ha chiarito più volte questo discrimine con riferimento specifico ai social network. Se il messaggio offensivo è inviato in una chat privata uno-a-uno, siamo nell’area dell’ingiuria depenalizzata. Se è pubblicato sulla bacheca di un social network, in un gruppo aperto, in una recensione pubblica — cioè in qualsiasi contesto accessibile a una pluralità indeterminata di persone — siamo nel territorio della diffamazione aggravata. La giurisprudenza ha inoltre precisato che anche un gruppo WhatsApp con numerosi partecipanti può integrare la diffamazione, poiché il messaggio raggiunge una pluralità di persone diverse dall’offeso.
Dunque, primo punto fermo: verifichi se l’offesa è stata rivolta a Lei direttamente (ingiuria — solo causa civile) oppure se è stata comunicata a più persone in sua assenza (diffamazione — reato, querela possibile). Questa distinzione cambia tutto.
Se siamo nel campo della diffamazione, la querela è lo strumento per far perseguire penalmente l’autore dell’offesa. Il termine per presentarla è perentorio: novanta giorni dal giorno in cui Lei ha avuto conoscenza del fatto. Lo lasci scadere, e avrà perso per sempre la possibilità di agire in sede penale.
Ma il reato non esaurisce la questione. L’offesa alla reputazione è anche un illecito civile, un fatto che genera un danno risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 del codice civile. Il danno all’immagine, alla vita di relazione, alla serenità personale: tutto ciò che una pubblicazione diffamatoria su Internet è capace di provocare, con una velocità e una capillarità di diffusione che nessun mezzo tradizionale può eguagliare.
Secondo punto fermo: il risarcimento del danno è una questione civile, non penale. La querela, di per sé, non le dà diritto ad alcun risarcimento.
E qui viene il nodo che mette in difficoltà tutti: se faccio la querela, ottengo anche i soldi? La risposta è: dipende da come imposta la strategia.
Esistono tre strade percorribili.
La prima è la sola querela penale. Lei sporge querela, si apre un procedimento penale, e se il Pubblico Ministero esercita l’azione penale, l’autore del fatto viene processato. In quel processo Lei può costituirsi parte civile — cioè chiedere al giudice penale di condannare l’imputato anche al risarcimento dei danni. Il vantaggio è che tutto si svolge in un’unica sede. Lo svantaggio è che il giudice penale, spesso, si limita a riconoscere una provvisionale e rinvia per il resto al giudice civile. E se il procedimento viene archiviato o l’imputato assolto, la pretesa risarcitoria resta in piedi ma dovrà essere fatta valere in sede civile autonomamente.
La seconda è la sola causa civile. Lei agisce direttamente davanti al Tribunale civile per ottenere il risarcimento del danno. Non ha bisogno della condanna penale per farlo: l’illecito civile è autonomo. Questa strada è l’unica percorribile nel caso dell’ingiuria depenalizzata. I tempi, tuttavia, sono quelli della giustizia civile italiana — e non occorre che le dica quali sono.
La terza — che nella maggior parte dei casi è la più efficace — è la strategia combinata. Si sporge querela entro i novanta giorni per non perdere il diritto di agire in sede penale. Contestualmente, o in un momento successivo, si valuta se avviare anche un’azione civile autonoma. La querela ha un effetto deterrente importante: l’indagato spesso diventa più disponibile a trattare quando si vede un procedimento penale a suo carico. E la trattazione penale, con la possibile costituzione di parte civile, offre una sede in cui il risarcimento può essere almeno avviato senza sostenere i costi e i tempi di una causa civile separata.
C’è poi un aspetto che viene quasi sempre trascurato: la rimozione del contenuto. Quando la diffamazione avviene su Internet, la priorità immediata — prima ancora della querela — è spesso ottenere la rimozione o la deindicizzazione del contenuto lesivo. Su questo fronte esistono strumenti specifici: la segnalazione alla piattaforma, la richiesta di deindicizzazione a Google ai sensi del GDPR, e in casi estremi il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza del marzo 2026, ha ribadito che il ritardo ingiustificato nella deindicizzazione da parte di Google costituisce una violazione autonoma del diritto all’oblio.
Un ultimo consiglio che vale oro: non reagisca mai pubblicamente. Non risponda all’offesa con un’altra offesa, non scriva post polemici, non contatti l’autore con toni minacciosi. Ogni sua reazione pubblica può diventare — paradossalmente — un’arma nelle mani del suo avversario, e può persino configurare a sua volta un reato. La lucidità, in questi casi, non è una virtù astratta: è la prima forma di autodifesa.
Calamandrei scriveva che il processo è lo strumento con cui la civiltà sostituisce la vendetta. Mai come nella diffamazione online questa frase rivela il suo significato più profondo: il diritto esiste precisamente per impedire che l’offesa si trasformi in un circolo vizioso di aggressioni reciproche.
La risposta alla sua domanda, dunque, è che non deve scegliere tra querela e causa civile come se fossero alternative incompatibili. Deve, piuttosto, costruire una strategia che le integri in modo intelligente, partendo — sempre — dallo screenshot e dalla querela entro i novanta giorni.
Il primo passo è sempre lo stesso: rivolgersi a un avvocato penalista che abbia esperienza specifica in materia di reati contro l’onore commessi a mezzo Internet. Non domani. Oggi.
Avv. Stefano Giordano
Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)