In Sicilia, pare che solo il Comune di Cefalù abbia emanato il regolamento per l’applicazione della definizione dei tributi di propria competenza.
Evidentemente stiamo parlando della famosa storia delle definizione dei tributi locali prevista dall’articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (la legge di bilancio 20296), definizione che, al pari dalla rottamazione prevista dall’articolo 1, commi da 82 a 101 della stessa legge, la “rottamazione quinquies”, dovrebbe consentire ai contribuenti di chiudere le situazioni debitorie, in questo caso, però, in materia di tributi gestiti dagli Enti locali (Regione, Provincie e Comuni), principalmente l’IMU, la TARI e le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali, con espressa esclusione dell’IRAP.
In effetti, l’obiettivo è lo stesso. Sia la rottamazione quinquies che la definizione dei tributi locali, puntano principalmente a ridurre l’enorme magazzino della riscossione esistente, ossia la gigantesca cifra di quasi mille e trecento miliardi di euro (con circa 160 milioni di cartelle “giacenti”), di cui solo una modestissima percentuale, non più del 10%, potrebbe essere ancora oggetto di tentativi di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ma se l’obiettivo è lo stesso, le regole sono completamente diverse.
Intanto la recente rottamazione (quella che riguarda i tributi erariali ed i contributi previdenziali), è limitata alle somme affidate all’AdER (iscritte a ruolo) nel periodo che va dal 2000 al 2023. Inoltre per la definizione, ossia per pagare solo la sorte capitale senza sanzioni ed interessi, deve necessariamente trattarsi di crediti nascenti noi da accertamenti fiscali, bensì da semplici controlli automatici, ossia, più precisamente, somme dichiarate ma non versate.
Per la definizione dei tributi locali (pur essendo prevista dalla stessa legge ma per evitare ulteriore confusione, non è opportuno chiamarla “rottamazione”) non esistono regole. Motivando quanto disposto legislativamente con il fatto che occorre rispettare l’autonomia degli enti locali e le condizioni di equilibrio del loro bilancio, per i tributi locali le regole devono essere stabilite dagli stessi Enti, con proprio regolamento.
Attualmente, quindi, tranne che in qualche piccolo comune, i contribuenti non sanno ancora né quali somme possono definire, né le condizioni per la chiusura del proprio debito.
Ma principalmente, non sanno ancora se il loro comune aderirà o meno alla disposizione prevista dalla citata legge 199/25.
Molti comuni, infatti, o perché non hanno un bilancio che lo permette, oppure semplicemente perché non hanno risorse (principalmente personale adatto) per organizzare l’importante gestione della definizione, non aderiranno.
Ed i contribuenti resteranno sempre in dubbio se pagare subito interamente i loro debiti, oppure attendere il “famoso” regolamento che potrebbe consentire di risparmiare sanzioni ed interessi.
C’è da dire pure che, in base alla legge, qualcuno avanza l’opinione secondo la quale non possono rientrare nella definizione in parola i crediti degli enti locali affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate.
Una interpretazione assolutamente non peregrina secondo la stretta interpretazione della legge, anche se pare che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Finanze siano dell’avviso di potere includere nelle definizione , attualmente in linea teorica, anche le somme iscritte a ruolo presso l’agente della riscossione (AdER).
Giungono notizie dell’istituzione di tavoli di lavoro nei comuni di maggiore dimensione, come Palermo.
Anche Siracusa, ed anche comuni più piccoli, come Balestrate, pare siano più avanti con i lavori di organizzazione della definizione agevolata.
Grandi città, come Roma, Milano o Napoli, però, non hanno ancora deciso cosa fare.
Ma giunge anche notizia della collaborazione, non gratuita, che l’Agenzia delle Entrate sarebbe disponibile ad offrire agli enti locali che ne hanno bisogno.
Intanto, però, il Comune di Cefalù, con la dovuta tempestività, ma certamente anticipando coraggiosamente la “soluzione finale” del problema, ha recentemente informato la cittadinanza dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, in data 25 marzo 2026 (Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 25/03/2026) del “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025”.
E’ stata pure prevista la relativa modulistica al fine di consentire ai contribuenti interessati di presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato regolamento, l’istanza di adesione e conoscere con esattezza l’importo dovuto.
Lo stesso regolamento, però, prevede la definizione solo delle somme non ancora affidate all’Agenzia delle Entrate. La consente, però, contrariamente alla “rottamazione quinquies”, anche alle somme (IMU, TARI e Imposta di soggiorno) dovute a seguito di accertamento, purchè “non regolarizzati fino al 31/12/2025”.
Occorre comunque regolarizzare l’intera situazione debitoria che abbiano io cennati requisiti, senza possibilità di selezionare o escludere singoli tributi o periodi di imposta.
E’ prevista anche la possibilità della rateizzazione dell’ammontare complessivamente dovuto.
Come già detto, occorre plaudire al Comune di Cefalù che ha, con molta tempestività, comunicato ai propri contribuenti la volontà di concedere la definizione.
Ma non c’è chi non veda l’enorme confusione che regna su questa materia, senza contare i dubbi di costituzionalità che potrebbero essere avanzati da contribuenti trattati in maniera diversa a seconda del comune di appartenenza.
Non dimentichiamo che alcuni comuni potrebbero non disporre la definizione. Altri, invece, potrebbero disporla solo per alcune annualità, altri ancora con regole riguardanti l’oggetto, il periodo, le scadenze, la rateizzazione del debito e tanto altro ancora, in modo assolutamente eterogeneo.
Ed allora? Aspettiamo. Speriamo, intanto, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate-riscossione concludano positivamente in breve tempo i lavori per offrire la collaborazione promessa agli enti locali e rendere più facile l’operazione definizione di cui parliamo per facilitare l’operazione di definizione agevolata di cuoi parliamo.
Perché è veramente inconcepibile che un cittadino, debitore nei confronti degli enti locali, non debba avere nessuna certezza sulla possibilità di definizione agevolata offerta dalla legge in un settore (nel nostro caso quello dei tributi erariali): Contrariamente della ripetuta “Rottamazione quinquies” la cui istanza di definizione, è opportuno ricordarlo, deve essere presentata entro il prossimo 30 aprile 2026.
Salvatore Forastieri