Trasmissione telematica dei corrispettivi e collegamento col pos. Abbinamento entro il prossimo 20 aprile

Il sistema di pagamento elettronico è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio. L’efficacia di tale disposizione è rimasta legata all’istituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’apposito  servizio web  che consente il collegamento tra registratori telematici (Rt) e gli strumenti di pagamento elettronico

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Abbiamo già segnalato da questo quotidiano il nuovo obbligo, decorrente dal 1° gennaio scorso  e previsto dall’articolo 1, commi 74 e 77 della Legge di Bilancio del 2025,  che riguarda  l’abbinamento e la piena interazione  della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi con i pagamenti eseguiti tramite strumenti elettronici, come il POS.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato il provvedimento n. 424470 del 31ottobre 2025. Ha pubblicato pure un’apposita guida operativa che dà le prime indicazioni sull’applicazione della nuova disposizione.

Si ricorda che, nonostante l’obbligo dell’allineamento dell’obbligo della trasmissione dei corrispettivi con il relativo sistema di pagamento elettronico sia entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, l’efficacia di tale disposizione è rimasta legata all’istituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’apposito  servizio web  che consente il collegamento tra registratori telematici (Rt) e gli strumenti di pagamento elettronico.

L’annuncio dell’istituzione della nuova procedura informatica è stato dato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 5 marzo scorso.

Con lo stesso comunicato l’Agenzia ha ricordato che è possibile effettuare tale  collegamento (“virtuale” tramite un servizio online), anche tramite intermediario, accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico (RT), già censito in Anagrafe tributaria, con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Il comunicato ricorda pure che per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dal 5 marzo (quindi c’è tempo fino al prossimo 20 aprile).

Per la prima associazione (di un nuovo strumento di pagamento elettronico) o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

Fin qui le principali informazioni riguardanti l’obbligo dell’abbinamento e della trasmissione telematica, non solo dei corrispostivi, ma anche dei relativi sistemi di pagamento elettronici.

Ma, nonostante i nuovissimi adempimenti fiscali siano ormai imminenti, i problemi che rimangono sono ancora moltissimi tanti.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, pur avendo predisposto una guida sul nuovo obbligo, e nonostante abbia risposto a numerose FAQ dei contribuenti, ancora non fa chiarezza su alcuni dubbi che tormentano i contribuenti obbligati a questo nuovo adempimento.

E’ stata data soluzione ad alcuni problemi, come quello che riguarda il pagamento con bonifico e con assegno, che l’Agenzia ha ritenuto assimilabili ai pagamenti in contanti.

Ma sono ancora irrisolti altri problemi come il “pagamento misto” (parte con pos e parte in contanti), il pagamento fatto in contanti dopo che la transazione con POS è stata rifiutata (spesso a causa del superamento del limite mensile della carta); il pagamento del corrispettivo differito, ossia  dopo la consegna del bene a cui fa seguito il conseguente ed immediato rilascio dello scontrino; i pagamenti “in acconto” tramite POS; registratore non funzionante ma POS attivo; attività miste (esempio tabacchi e, contemporaneamente, altri prodotti soggetti regolarmente ad IVA); e tanti altri casi.

Tutti casi che causano un “disallineamento fisiologico” tra i corrispettivi registrati e trasmessi all’Agenzia e l’informazione riguardante i pagamenti tramite strumenti elettronici.

Disallineamenti che potrebbero apparire al fisco “violazioni”, e che, per questo motivo occorre sempre giustificare, specialmente per non incorrere in “ingiuste  sanzioni” previste dalla legge.

Ed è proprio qui che sta il vero problema.

Perché le irregolarità in materia di comunicazione dei pagamenti con strumenti elettronici, anche quelli formali (quelli cioè che non causano danno all’Erario) sono equiparati alla mancata o irregolare trasmissione dei corrispettivi.

Sono irregolarità, comprese quelle causate principalmente dalla mancata chiarezza delle norma, che non solo si sommano a quelle per la mancata memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi (violazione, quest’ultima, di natura certamente sostanziale per la quale è prevista la sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA dovuta,  con un minimo di 300 euro, ai sensi dell’art. 2, co. 6, D.Lgs. 127/2015 e dell’artricolo 6 comma 2 bis, del D.Leg/vo n.471/97), ma che danno luogo ad altre  sanzioni, anch’esse molto pesanti, anche perché la legge prevede espressamente l’inapplicabilità del principio della “continuazione della violazione” di cui all’articolo 12 del D.Leg/vo 472/97.

Sanzioni che, per la verità, specialmente quando i corrispettivi vengono comunque regolarmente memorizzati e trasmessi al fisco, appaiono veramente sproporzionate all’effettiva gravità della violazione ed al danno prodotto all’Erario.

Infatti, in base all’articolo 1, comma 75, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l’articolo 11 del D.leg/vo 471/97, si prevede che:

All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente sanzioni amministrative per violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

Si tratta della sanzione amministrativa di Euro 100, con un limite massimo di 1.000 Euro per trimestre (sanzione  già applicabile, quando non incide sulla corretta liquidazione del tributo, ad ogni trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, omessa, tardiva o non veritiera),  ed ora applicabile anche in caso di omessa o tardiva trasmissione del “pagamento elettronico”, peraltro senza il contribuente si possa avvalere del principio della continuazione della violazione di cui all’articolo 12 del D.Leg/vo 472/97.

  1. al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e all’articolo 6, comma 2 bis, del D.Leg/vo 471/97»

Si tratta della sanzione amministrativa, da 1.000 a 4.000 Euro, prima applicabile solo in caso di mancata installazione dei misuratori fiscali, ed ora prevista anche nel caso di mancato collegamento del registratore telematico con lo strumento di pagamento.

Ed ancora, in base al successivo comma 76, si prevede che:

“All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, ultimo periodo, le parole «commi 1, 1-bis e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»;

Si tratta della sanzione accessoria  della sospensione della licenza  o dell’esercizio dell’attività, da tre giorni ad un mese (oppure da un mese a sei mesi se l’importo è superiore a 50.000 Euro),  quando sono commesse almeno quattro distinte violazioni nel corso di quinquennio e l’irregolarità consiste nella mancata o errata trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Sanzione ora estesa ora anche alla violazione della comunicazione del pagamento effettuato con strumenti elettronici.

  1. al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

Si tratta della sanzione accessoria  della sospensione della licenza  o dell’esercizio dell’attività, da quindici giorni a due mesi, oppure da due a sei  mesi in caso in caso di  recidiva.  

Tutte disposizioni di natura sanzionatoria che a norma del comma 77 della citata legge 207/2024,  si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ma che, oltre che di difficilissima comprensione, stante i numerosissimi richiami fatti dalle nuove disposizioni alle norme precedenti,  appaiono estremamente pesanti quando non determinano un’evasione d’imposta, ed ancora più assurde laddove, peraltro senza possibilità di “cumulo giuridico”,  prevedono una sanzione di 100 Euro per un semplice errore nell’utilizzo del POS.

Un sistema sanzionatorio che potrebbe subire anche le censure della Corte di Giustizia Europea per mancanza di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione commessa.

Viene quasi da chiedersi dove sia finito l’obiettivo della “compliance”, tanto decantata, specialmente se si pensa che l’”adesione spontanea” è l’obiettivo che si prefigge in modo particolare la riforma tributaria ancora in atto.

Intanto, pare che l’Amministrazione Finanziaria, ossia l’Agenzia delle Entrate ed il MEF, abbiano in programma, in un prossimo futuro (speriamo il più presto possibile), una riunione per prendere in considerazione le tante segnalazioni e le tante (spesso giuste) lamentele che giungono da ogni parte d’Italia.

Salvatore Forastieri

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