LA PAROLA ALL’AVVOCATO
Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano
LA DOMANDA
Un lettore ci scrive: «Sono stato condannato in via definitiva. Il mio avvocato mi dice che non c’è più niente da fare. Ma ho letto che esiste una Corte Europea a cui ci si può rivolgere. È vero? E vale solo per il penale o anche per altre materie?»
LA RISPOSTA
È una domanda che riceviamo con grande frequenza, e merita una risposta chiara, perché tocca un punto che molti — anche tra gli addetti ai lavori — tendono a sottovalutare.
Quando una sentenza diventa definitiva, cioè quando si sono esauriti tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento italiano, il cittadino si trova di fronte al cosiddetto “giudicato”. Una parola che suona come una porta chiusa a doppia mandata. Eppure, il diritto non finisce dove finisce il processo nazionale. Esiste, infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, alla quale ci si può rivolgere entro quattro mesi dalla decisione interna definitiva.
Ma che cosa fa, esattamente, questa Corte? Qui sta il punto decisivo, e conviene sgombrare il campo da un equivoco diffuso. La Corte di Strasburgo non è un quarto grado di giudizio: non riesamina i fatti, non rivaluta le prove, non rifà il processo. Ciò che fa è qualcosa di più profondo: verifica se i giudici nazionali, nel decidere il caso, hanno violato i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. E non si tratta soltanto delle forme processuali, ma anche — e soprattutto — della sostanza: il diritto a un processo equo, la legalità della pena, la tutela della proprietà, il rispetto della vita privata e familiare, la libertà di espressione, il divieto di discriminazione.
E qui viene la seconda precisazione fondamentale: il ricorso a Strasburgo non riguarda solo il diritto penale. Riguarda qualsiasi tipo di sentenza — penale, civile, amministrativa, tributaria — purché sia stata pronunciata da un giudice italiano in via definitiva e purché si lamenti la violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione.
Per capire quanto la giurisprudenza di Strasburgo abbia inciso concretamente sul diritto italiano, basta guardare alcuni esempi.
In materia penale, il caso più noto resta Contrada c. Italia del 2015, nel quale la Corte ha accertato la violazione dell’art. 7 della Convenzione — il principio “nullum crimen sine lege” — affermando che nessuno può essere condannato per un fatto che, al momento della sua commissione, non era chiaramente qualificabile come reato secondo la giurisprudenza consolidata. Una pronuncia che ha fatto scuola e che ha aperto la strada a decine di ricorsi dei cosiddetti “fratelli minori”, cioè persone condannate in situazioni analoghe.
Ma Strasburgo ha inciso con forza anche nel diritto civile. Con la sentenza Moretti e Benedetti c. Italia del 2010, la Corte ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione — il diritto alla vita privata e familiare — in una vicenda di affidamento di minori, imponendo ai giudici italiani di valutare con maggiore attenzione l’interesse superiore del bambino e il diritto dei genitori affidatari di essere ascoltati. La giurisprudenza italiana in materia di adozioni e affidamento ne è stata profondamente influenzata.
Nel diritto amministrativo, la sentenza De Tommaso c. Italia del 2017, pronunciata dalla Grande Camera, ha rappresentato una vera svolta per il sistema delle misure di prevenzione. La Corte ha dichiarato che la sorveglianza speciale, così come disciplinata dalla legislazione italiana, violava l’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione perché le prescrizioni imposte al sorvegliato non erano sufficientemente precise e prevedibili. Una pronuncia che ha costretto il legislatore e la giurisprudenza a ridefinire i confini di un intero istituto.
Perfino in materia tributaria la Convenzione ha fatto sentire la sua voce. Con la sentenza Ferrazzini c. Italia del 2001, la Grande Camera ha stabilito che il contenzioso fiscale, in linea di principio, non rientra nella nozione di “diritti e obblighi di carattere civile” dell’art. 6. Ma la giurisprudenza successiva ha progressivamente esteso le garanzie convenzionali anche a questo ambito: quando una sanzione tributaria ha natura sostanzialmente penale — come accade con le sovrattasse e le sanzioni per evasione — si applicano tutte le garanzie del processo equo, compreso il principio del ne bis in idem, che vieta di punire due volte la stessa persona per lo stesso fatto. La sentenza Grande Stevens c. Italia del 2014 ha chiarito questo punto con estrema nettezza, imponendo all’Italia di ripensare il doppio binario sanzionatorio tra procedimento penale e procedimento amministrativo.
Come si vede, la Convenzione Europea non è un documento astratto che riguarda solo le grandi questioni di principio. È uno strumento vivo, concreto, che ogni giorno incide sulla vita dei cittadini e sul modo in cui i giudici italiani interpretano e applicano il diritto. Come amava ripetere Piero Calamandrei, “la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. La Corte di Strasburgo esiste proprio per questo: per garantire che quell’aria non venga mai a mancare.
Il consiglio è dunque questo: se avete esaurito i rimedi interni e ritenete che nel vostro processo siano stati violati diritti fondamentali, non arrendetevi. Rivolgetevi a professionisti specializzati in diritto europeo dei diritti dell’uomo, che possano valutare con serietà e competenza se il vostro caso ha i presupposti per un ricorso a Strasburgo. Non importa che si tratti di una causa penale, civile, amministrativa o tributaria: la Convenzione protegge tutti, in ogni ambito.
Avv. Stefano Giordano
Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)