Dichiarazione annuale IVA: prossima scadenza 30 aprile 2026

Tra le novità riguardanti il modello della dichiarazione IVA 26 (annualità 2025), si ricorda la modifica riguardante la casella  VA15, quella che serve a segnalare la condizione di società non operativa senza la necessità di indicare le annualità di ricorrenza della non operatività, semplificazione coerente con la giurisprudenza Europea e con quella della Corte di Cassazione

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La dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto riguarda solo i contribuenti con partita IVA, ossia quelli che svolgono attività d’impresa, arti o professioni.

Serve, infatti, per riepilogare e fornire all’Amministrazione Finanziaria i dati e tutti gli altri elementi, che già risultano annotati negli appositi registri previsti dal decreto istitutivo dell’IVA (il registro fatture emesse, il registro corrispettivi e quello delle fatture di acquisto) affinchè possa essere verificata la regolarità delle operazioni, di acquisto e di vendita (comprese le prestazioni di servizi), effettuate nel corso dell’anno precedente, il saldo IVA da versare oppure l’eventuale credito (da riportare all’anno successivo, da compensare o chiedere a rimborso).

Per le compensazioni e per i rimborsi d’importo superiore a determinati limiti previsti dalla legge (condizioni variabili in alcuni casi anche in considerazione del punteggio “ISA” raggiunto) , è necessario che la dichiarazione sia munita del “visto di conformità” di un professionista abilitato.

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti da imposta a norma dell’art. 10, a meno che non si debba procedere ad una rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2.

La dichiarazione IVA deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, nel periodo che va dal 1^ febbraio al 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

La prova della presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento.

La relativa imposta (solo se supera i 10,33 Euro), tuttavia, va pagata prima, e più precisamente entro il precedente giorno 16 marzo.

E’ consentito, tuttavia, abbinare il versamento dell’IVA a quello dell’IRPEF, ossia allineandolo al termine previsto per tale tributo (30 giugno), pagando – in questo caso – una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo e fino al 30 giugno. E’ possibile differire di un altro mese,  dal 1° luglio al 30 luglio, applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40% sull’importo già maggiorato degli interessi dell’1,60% maturati al 30 giugno.

Per le società di capitali, soggetti all’IRES, il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA è lo stesso di quello previsto per gli altri contribuenti. Ed anche il termine ordinario di versamento dell’imposta è quello ordinario del 16 marzo.

Tuttavia, i soggetti IRES che vogliono allineare il pagamento dell’IVA con quello delle imposte sui redditi, ed in particolare quelli che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (quando coincide con l’anno solare), devono effettuare il versamento del saldo IVA, con l’aggravio dello 0,40% mensile, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 giugno 2026) e per il periodo dal 30 giugno al 30 luglio, devono pagare maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine ordinario di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto.

E’ sempre ammessa la rateizzazione del saldo IVA, al massimo fino al 16 novembre. Per chi rateizza, sull‘importo dovuto va calcolata prima la eventuale maggiorazione dello 0,40% (in caso di allineamento con il versamento delle imposte dirette) e poi, suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi mensili dello 0,33%. 

La dichiarazione IVA deve essere redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e deve contenere:

a) operazioni imponibili, distinti per aliquota e relativa imposta;

b) operazioni non imponibili ed esenti;

c) acquisti ed importazioni, distinti per aliquota, e relativa imposta detraibile;

d) differenza tra l’IVA operazioni imponibili e l’IVA detraibile;

e) versamenti eseguiti nel corso dell’anno;

f) eventuale credito dell’anno precedente computato in detrazione;

g) calcolo dell’imposta eventualmente ancora dovuta o del credito.

Si osserva che la dichiarazione annuale non dovrebbe comportare imposta da versare (l’imposta è stata già liquidata e pagata nelle 12 liquidazioni periodiche effettuate, per cui la dichiarazione annuale dovrebbe rappresentare solo un riepilogo).

L’esistenza di una imposta a debito, con la dichiarazione annuale, tuttavia, può essere assolutamente fisiologica nel caso di contribuenti trimestrali che presentano tre dichiarazioni (la dichiarazione annuale sostituisce la quarta), oppure quando, a fine d’anno, devono essere effettuate variazioni, come le rettifiche della detrazione, la ventilazione delle aliquote, ecc.).

L’eventuale credito IVA emergente dalla dichiarazione può essere “riportato” all’anno successivo (la classica compensazione “verticale”, ossia IVA con IVA), oppure, seguendo le rigorose regole previste dalla legge, compensato (compensazione orizzontale, ossia con altri tributi i contributi previdenziali) o chiesto a rimborso mediante la compilazione dell’apposito Quadro VR.

In quest’ultimo caso l’ufficio provvede al pagamento entro i tre mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione, secondo le regole e le modalità previste dagli articoli 30 e 38 bis del D.P.R. 633/72.

Le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni. Le altre si considerano omesse, ma costituiscono titolo per il recupero delle relative imposte.

Le dichiarazioni, però, in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 8 del D.P.R. 322/98, modificato dal D.P.R. 435/2001, possono essere integrate dai contribuenti, con altra dichiarazione da presentarsi, anche telematicamente, entro i termini previsti come decadenza dell’azione di accertamento, ferma restando, evidentemente, l’applicazione delle sanzioni.

Possono essere pure corrette per evidenziare un minore debito d’imposta o un maggior credito, ma ciò deve avvenire entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In questo caso l’eventuale credito può essere utilizzato “in compensazione”.

Giova ricordare che l’omissione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta. Qualora non c’è imposta da pagare, la sanzione è di soli 250 Euro.

E’ applicabile l’istituto del “ravvedimento operoso” beneficiando della riduzione delle sanzioni.

In caso di omissione della dichiarazione IVA con un’imposta evasa d’importo superiore a 50.000 Euro, si realizza un reato fiscale punito che la reclusione da 2 a 5 anni. A tal fine, tuttavia, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta oppure non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

L’omissione della dichiarazione, comunque, legittima sempre l’ufficio a procedere all’accertamento in maniera induttiva.

In caso di dichiarazione infedele, ossia quando dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di imposta inferiore a quello effettivo o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella effettivamente spettante, la sanzione è irrogata nella misura del 70% della maggiore IVA dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 150.

Per completezza d’argomento si ricorda che nella dichiarazione IVA esiste il quadro “VO” (opzioni), ossia il posto nel quale il contribuente che, tramite il semplice “comportamento concludente”, ha esercitato una delle diverse “opzioni” previste dalla legge fiscale, comunica all’Amministrazione finanziaria il tipo di opzione della quale si è avvalso.

Tra le novità riguardanti il modello della dichiarazione IVA 26 (annualità 2025), si ricorda la modifica riguardante la casella  VA15, quella che serve a segnalare la condizione di società non operativa senza la necessità di indicare le annualità di ricorrenza della non operatività, semplificazione coerente con la giurisprudenza Europea e con quella della Corte di Cassazione.

Salvatore Forastieri

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