Il richiamo del Parere ANAC n. 51/2026 e il ruolo di LCA ed EPD
Negli appalti pubblici la sostenibilità non è più un “capitolo facoltativo”. I CAM – Criteri Ambientali Minimi sono requisiti ambientali definiti a livello nazionale per diverse categorie di forniture, servizi e lavori (dalla gestione rifiuti alle pulizie, dall’edilizia agli arredi, fino ad alcune forniture). In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo dettato normativo è stato confermato anche nell’ultimo Codice, con l’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).” Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “e nel diffondere l’occupazione “verde”. 1
In concreto, i CAM indicano cosa chiedere e come verificarlo: contengono specifiche tecniche, clausole contrattuali e, spesso, indicazioni utili per costruire anche criteri premianti quando si aggiudica con l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Il nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) ha rafforzato questa impostazione, quando i CAM sono applicabili, infatti, le stazioni appaltanti devono recepirli nei documenti di gara in modo coerente e controllabile. Ed è qui che si inserisce il Parere ANAC n. 51/2026 (10 febbraio 2026), con un messaggio molto operativo: non basta “citare” i CAM, bisogna metterli davvero a gara. Se la lex specialis li recepisce in modo incompleto o disallineato (ad esempio tra disciplinare, capitolato e griglie di valutazione), la valutazione tecnica rischia di diventare fragile e contestabile. La Commissione ha discrezionalità, ma non può correggere in fase di valutazione ciò che non è stato impostato bene a monte: criteri, punteggi e verifiche devono essere chiari e predeterminati. Un punto cruciale è la prova dei requisiti ambientali. Molti CAM richiamano metodologie di valutazione basate sul ciclo di vita, come la LCA (Life Cycle Assessment), che analizza gli impatti ambientali di un prodotto o servizio lungo le sue fasi principali (materie prime, produzione, trasporto, uso, fine vita). In questa logica, la sostenibilità non è più un’etichetta, ma misurazione.
Tra gli strumenti più utilizzati per rendere queste misurazioni comparabili e verificabili c’è la EPD – Environmental Product Declaration (Dichiarazione Ambientale di Prodotto). L’EPD è un documento standardizzato, basato su dati LCA, che riporta indicatori ambientali in modo trasparente e confrontabile; in genere è verificata da un soggetto terzo secondo regole tecniche definite (particolarmente rilevanti, ad esempio, per molti prodotti da costruzione). Quando un CAM ammette o richiede EPD/LCA come mezzo di prova, la stazione appaltante può trasformare requisiti e criteri in elementi oggettivi, riducendo ambiguità e contenziosi. La sfida non è “aggiungere un paragrafo green”, ma progettare una gara coerente, in cui i CAM siano tradotti in requisiti verificabili.
Dott.ssa Maria Antonella Cigno