Nelle giornate del 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati ad esprimersi attraverso il voto per il referendum confermativo della modifica costituzionale sul tema: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Le ultime settimane sono state caratterizzate da un inasprimento delle posizione di chi supporta i due schieramenti. Ma la cosa più importante rimane sempre il fatto che il cittadino, per poter entrare nella cabina elettorale ed esprimere il suo voto, sia informato. A tal proposito abbiamo intervistato Fernando Asaro, procuratore capo della Repubblica di Marsala.
Procuratore, inizierei con una domanda facile. Come voterà al referendum sulla riforma della giustizia e perchè?
«Voterò No. Non si tratta di una riforma della giustizia, ma della magistratura, perché si modificano ben 7 articoli della Costituzione sui 13 del titolo quarto della parte seconda riguardanti l’ordinamento giurisdizionale e le norme sulla giurisdizione.
Quando si modificano gli assetti costituzionali attraverso una legge costituzionale, è prevista una procedura rafforzata di approvazione regolata dall’art. 138 della Costituzione; ciò a dimostrazione dell’importanza della posta in gioco.
Si è davvero in presenza di una impellente, diffusa, ampia necessità di modifica delle regole riguardanti l’ordinamento giurisdizionale e direi anche fondamentali che tengono in vita il nostro Stato?
Si tenga conto, oltretutto, che la modifica costituzionale avviene con un testo blindato, mai modificato, emendato o discusso in Parlamento ma semplicemente imposto dal Governo e dal Ministero della Giustizia senza le discussioni e richieste di modifiche anche provenienti dalla stessa maggioranza parlamentare.
“Nel campo del potere costituente il governo non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria. Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti”
Queste le indicazioni dettate da Pietro Calamandrei, Padre Costituente, durante i lavori preparatori affinché la Carta fosse al sicuro da conseguenze politiche e affinché solo una maggioranza potesse stravolgere senza discussione e senza dibattito parlamentare aspetti fondamentali dell’assetto costituzionale».
Entriamo nel vivo della riforma. Il cuore sembra essere la separazione delle carriere. La riforma, se vincerà il SI al referendum, creerà due carriere distinte e separate sin dall’inizio. Chi entrerà in magistratura dovrà scegliere subito quale funzione svolgere, senza possibilità di cambiare ruolo in seguito. Attualmente quanti magistrati passano da una carriera all’altra? Sulla base della sua esperienza quali potranno essere gli aspetti negativi? Potrà generare vincoli, anche politici, all’operato dei magistrati?
«La legge Cartabia del dicembre 2022 ha ancora più limitato la facoltà del magistrato di transitare dalle funzioni giudicanti penali a quelle requirenti, e viceversa; non è infatti più possibile cambiare tali funzioni se non una sola volta nei primi dieci anni di vita professionale e cambiando sede.
Quindi la “separazione delle carriere”, così è intitolata la riforma, non serve perché già di fatto esiste la separazione delle funzioni, tanto è vero che, negli ultimi cinque anni, la percentuale media dei passaggi di funzione da requirente a giudicante, e viceversa, è dello 0,31%.
Questa riforma non riguarda, a mio parere, esclusivamente la separazione delle carriere. Altri sono gli aspetti che destano preoccupazione e che sembrano stare all’ombra del dibattito pubblico: la formazione di due Csm, uno per il giudicante e uno per il requirente; le loro modalità di composizione che prevedono un sorteggio secco solo per i magistrati, mentre ciò non è previsto per la componente laica dove il sorteggio è temperato; così come l’Alta Corte Disciplinare che toglie il potere disciplinare al Consiglio Superiore della Magistratura.
Viene modificata, in tal modo, la cornice costituzionale entro cui dovranno poi essere inseriti i contenuti di una riforma la cui concreta operatività sarà rimessa a leggi ordinarie ancora sconosciute.
Infatti, non sappiamo nulla di ciò che sarà stabilito, se dovesse essere approvata questa riforma, su temi cruciali quali l’accesso in magistratura, le modalità di distinzione delle funzioni, le modalità del sorteggio, la concreta composizione dei due CSM e dei collegi dell’Alta Corte di primo e di secondo grado».
Oggi esiste un unico Consiglio Superiore della Magistratura che gestisce sia i giudici che i PM. La riforma prevede l’istituzione di due diversi CSM: uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti. Entrambi resteranno presieduti dal Presidente della Repubblica. A cosa servirà questa scelta? La ritiene utile?
«Il CSM oggi è presieduto dal Presidente della Repubblica, composto dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale della Cassazione e da 30 membri eletti, 20 da magistrati (di cui 15 eletti tra i giudici e 5 tra i PM) e 10 membri laici eletti dal Parlamento in seduta comune, per rispecchiare sia la maggioranza sia la minoranza, tra avvocati e professori universitari.
La riforma prevede l’istituzione dei due CSM, uno per i giudici e uno per i PM i cui componenti togati sono sorteggiati – non più eletti – tra tutti i magistrati, mentre i laici saranno sorteggiati da liste formate dal Parlamento.
La riforma non è utile poiché finirà per rendere sia il P.M. sia il Giudice autoreferenziali, aumenterà i costi ed appare anche inutile in quanto già oggi nell’attuale CSM il numero dei giudici è nettamente superiore a quello dei P.M.
La riforma viene presentata e sostenuta partendo dall’assioma che la magistratura requirente e il ruolo del P.M. è preponderante rispetto a quello del Giudice e questi subisce condizionamenti, pressioni nell’esercizio delle sue alte e nobili funzioni del giudizio.
Si spaccia la necessità della riforma per “liberare” il Giudice dal preponderante potere del P.M. e ripetendo più volte che il Giudice dal 23 marzo, qualora dovesse passare il SI, finalmente sarà terzo, imparziale, giusto come se fino ad oggi non fosse stato terzo, imparziale, giusto.
Ciò suona offensivo nei confronti della gloriosa ed esemplare storia giudiziaria italiana ed in particolare siciliana composta da Giudici, alcuni dei quali sono stati uccisi, che hanno emesse sentenze di condanna e/o assoluzione mai succubi del P.M..
Il PM come il giudice è interessato ad accertare la verità ricercando tutti gli elementi a favore dell’indagato.
Così all’Assemblea Costituente Pietro Calamandrei: “il Pubblico Ministero deve essere un magistrato; che anche il Pubblico Ministero deve avere le stesse garanzie di indipendenza del giudice. Perché se voi lasciate il Pubblico Ministero sotto la dipendenza del Governo, voi venite a mettere la giustizia penale sotto la dipendenza della politica…”.
Il Pubblico Ministero, nell’ordinamento che noi abbiamo tracciato, non è l’avvocato dell’accusa: è un magistrato, il quale ha l’obbligo di cercare la verità, anche se la verità giova all’imputato. Egli appartiene all’ordine giudiziario; egli respira la stessa aria di imparzialità che respira il giudice. Questa è l’unità della magistratura che noi abbiamo voluto difendere: l’unità che deriva da una comune cultura, da un comune concorso, da una comune coscienza di magistrato che non deve servire nessun altro padrone se non la legge.» (Atti dell’Assemblea Costituente, Discussioni, vol. IX, seduta di giovedì 27 novembre 1947, pp. 2480 e seguenti.)».
Attualmente i membri “togati” del CSM vengono eletti dai loro colleghi. La riforma, invece, introdurrà il sorteggio per la selezione dei componenti, con l’obiettivo dichiarato di contrastare il “correntismo”. Il sorteggio riguarderà sia la componente dei magistrati, sia i membri “laici”. Non si rischia di privilegiare la “sorte” e non la competenza?
«È il cuore della riforma perché per la prima volta dalla nascita della Repubblica un organo di rilievo costituzionale che decide su nomine e conferme dei dirigenti degli uffici, su progressioni di carriera e valutazioni di professionalità ogni quattro anni, sui trasferimenti, su pareri e circolari ordinamentali, che decide sulla organizzazione e sull’attività degli uffici giudiziari, sarà composto da laici di nomina politica, poiché sorteggiati da una lista nominata dal Parlamento, in concreto selezionati dalla maggioranza parlamentare, e da magistrati semplicemente sorteggiati e non scelti dai magistrati.
Avremo quindi magistrati sorteggiati più deboli, senza legittimazione elettiva, più esposti alle dinamiche interne e alle pressioni esterne nelle scelte fondamentali della vita di un magistrato, con una componente politica più forte poiché il filtro parlamentare sugli elenchi laici aumenta il peso della maggioranza parlamentare.
A questo proposito, promotori e sostenitori della legge dicono che il sorteggio elimina la sottoposizione del CSM ai voleri della corrente.
Non viene però detto che poco meno di un terzo dei magistrati italiani sono iscritti a correnti e di questi non tutti fanno assidua vita associativa o di corrente.
Né viene detto che i migliori componenti della Famiglia dei Magistrati – tra cui Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Cesare Terranova – sono stati iscritti a correnti e hanno preso parte alla vita associativa continuando a svolgere le funzioni giudiziarie in modo autonomo, indipendente, senza condizionamenti della corrente, fino all’estremo sacrificio».
Oggi le sanzioni disciplinari per i magistrati che commettono errori o illeciti professionali sono decise da un’apposita sezione del CSM. La riforma prevede di istituire un organo esterno e indipendente, l’Alta Corte, che avrà il compito esclusivo di giudicare i magistrati dal punto di vista disciplinare. Sarà composta sia da magistrati che da professori o avvocati scelti per sorteggio/nomina parlamentare. Cosa cambierà rispetto alla situazione attuale?
«I CSM perdono la funzione disciplinare trasferita all’Alta Corte Disciplinare, nuovo organo di rilievo costituzionale competente per tutta la giurisdizione disciplinare sui magistrati giudicanti e requirenti ordinari, non quindi per i magistrati amministrativi, tributari, contabili e militari.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte è ammessa impugnazione soltanto davanti alla stessa Corte che giudica, senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Una legge ordinaria potrà determinare nuovi illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indicherà la composizione dei collegi, stabilirà le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte assicurando che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
Stando al tenore della nuova disposizione costituzionale, quindi, sono previste impugnazioni soltanto (questo è il termine usato dal legislatore costituzionale) davanti alla stessa Alta Corte con diversa composizione con elisione dell’impugnazione alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione.
Una mera svista pur sempre di rilievo costituzionale o peggio, una norma appositamente concepita in tal modo per mortificare la magistratura?
Il grave pericolo che incombe sui cittadini è quello di avere un P.M. e un Giudice pavido e inerte, come descritto da Rosario Livatino, in uno dei due interventi pubblici che fece a proposito anche della responsabilità del magistrato: “Ogni atto giurisdizionale anzi ogni manifestazione di potestà giudiziaria, incide necessariamente su diritti soggettivi; è per sua stessa natura idonea a produrre danno.
Non esiste si può dire, atto del giudice e più ancora del pubblico ministero che possa dirsi indolore. Ogni giudice, quindi nell’atto stesso in cui si accingesse alla stipula di un qualsiasi provvedimento, non potrebbe non domandarsi se per caso dal suo contenuto non gliene possa derivare una causa per danni.
E, sarebbe quindi inevitabile ch’egli si studiasse, più che di fare un provvedimento giusto, di fare un provvedimento innocuo.
Come possa dirsi ancora indipendente un giudice che lavora soprattutto per uscire indenne dalla propria attività, non è facile intendere…Quando poi 1a controversia toccasse affari od interessi di dimensioni eccezionali, ogni scelta diverrebbe veramente paralizzante: si pensi alla decisione di un tribunale fallimentare se far fallire o no un grosso complesso industriale od una catena di società legata magari a centri di potere politico. Se l’organo dell’accusa sa che le sue iniziative investigative possono costargli, quando non ne seguisse una condanna, una causa per danni, ci si può chiedere se sarà mai più possibile trovare un pretore od un pubblico ministero che di sua iniziativa intraprenda la persecuzione di quei reati che per tradizione o per costume o per altro nel passato erano raramente perseguiti. Dai reati societari all’urbanistica, all’inquinamento ed in genere a tutti i reati che offendono interessi diffusi».
Dulcis in fundo. Cosa cambierà per il cittadino? Queste misure riusciranno a snellire i tempi processuali?
«La riforma avrà l’effetto di indebolire la Magistratura, quale principale organo di controllo della legalità e di garanzia per i cittadini.
La riforma non affronta e non risolve le vere criticità degli uffici giudiziari. Non accelera un processo, non rafforza gli uffici giudiziari, non migliora l’accesso dei cittadini alla giurisdizione, non affronta i reali problemi e criticità del mondo giudiziario.È una riforma che non si confronta con i dati statistici e la qualità del servizio Giustizia.
Non si confronta con: il numero di assoluzioni nei processi penali che dimostra la non necessità di una separazione delle carriere con la motivazione, smentita dall’oggettività dei dati, secondo la quale il Giudice sarebbe appiattito alle tesi del P.M. o, peggio, succube e condizionato perché appartenente allo stesso ordine; il sistema disciplinare attuale; negli ultimi tre anni il CSM ha emesso il 49% di sentenze di condanne nei confronti di magistrati a fronte di un 47% di sentenze di assoluzione. In merito alle 83 sentenze di condanna va evidenziato che in 8 casi è stata applicata la più grave sanzione della rimozione e in 9 quella della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a due anni, sempre accompagnata dalla sanzione accessoria del trasferimento in altro distretto; pertanto, l’analisi statistica delle sentenze della Sezione Disciplinare del Csm nel corso dell’intero triennio 2023-2024-2025, alla luce del tasso di condivisione di tali sentenze da parte della Procura Generale e del Ministro di Giustizia, non offre il minimo riscontro alla tesi di un esercizio dell’attività giurisdizionale condizionato da logiche di giustizia domestica o correntizia; il limitato numero di magistrati iscritti a correnti rispetto al numero complessivo di magistrati in Italia; risultano iscritti a correnti circa un terzo dei magistrati; il Vice Presidente del CSM Pinelli ha evidenziato che nell’ultimo triennio circa l’80% degli incarichi direttivi e semidirettivi sono stati decisi all’unanimità a dimostrazione che una corrente non prevale su altra e che la scelta se è unanime non appartiene ad una singola corrente; va altresì considerato che sono stati conferiti incarichi direttivi e semidirettivi anche a magistrati non iscritti ad alcuna corrente; l’unità delle carriere e/o delle funzioni non produce errori giudiziari o ingiuste detenzioni. Anche qui, i dati contraddicono l’assunto: in Italia il tasso di ingiuste detenzioni è 1,3%, inferiore a quello degli altri paesi europei (in Francia le ingiuste detenzioni sono il 4% di quelle complessive); gli errori giudiziari rilevati tramite revisione sono 7 l’anno (0,12 per milione di abitanti), mentre in Regno Unito e Stati Uniti si hanno tassi di errori riconosciuti più alti dei nostri. Nessun modello istituzionale elimina gli errori.
Per concludere va ricordato quanto detto da Paolo Borsellino, Procuratore di Marsala, in occasione di un incontro “Il ruolo del P.M. con il nuovo codice” avvenuto a Marsala l’11 dicembre 1987: “…Le ricorrenti tentazioni del potere politico, quali ne siano le motivazioni, di mortificare obbiettivamente i magistrati del PM, prefigurandone il distacco dall’ordine giudiziario, anche attraverso il primo passo della definitiva separazione delle carriere, non incoraggiano certo i “giudici” che tali tutti sentono di essere, ad indirizzare verso gli uffici di Procura le loro aspirazioni…”».
Roberto Greco